In tema di scioglimento di s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c., non è necessario l’intervento sostitutivo del Tribunale ai sensi dell’art. 2487 c.c. per la nomina del liquidatore qualora, alla luce delle clausole statutarie – da interpretarsi in coordinamento con la disciplina codicistica vigente – le deliberazioni in ordine alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione possano essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e questo sia stato raggiunto. In particolare, ove la compagine sociale sia composta da due soci titolari di partecipazioni paritetiche del 50% ciascuno, il quorum deliberativo può essere validamente raggiunto con il voto favorevole di uno solo di essi, con la conseguenza che l’irreperibilità dell’altro socio non determina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore. Il rinvio statutario a disposizioni codicistiche abrogate o modificate deve, infatti, essere interpretato come rinvio alle corrispondenti norme attualmente vigenti.
La domanda di nullità di delibera assembleare di società a responsabilità limitata, fondata sulla mancata convocazione dell’assemblea, non può trovare accoglimento quando malgrado la non conformità allo strumento di comunicazione previsto dallo statuto, la modalità di inoltro dell’avviso di convocazione risulti in concreto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza sottesa alla previsione statutaria.
In caso di impugnazione di delibera dell’assemblea di società di capitali, proposta in presenza di un avviso di convocazione che in contrasto con il dettato dell’art. 2369 c.c. fissa la prima e la seconda convocazione assembleare per lo stesso giorno, con lo scarto previsto di appena un’ora tra le due riunioni, l’azione esercitata dal socio non può essere accolta quando alla data ed all’ora fissata l’assemblea si è effettivamente svolta in prima convocazione, così privando di attualità la censura del socio.
Ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., l'amministratore è responsabile, costituendo grave irregolarità nella gestione societaria, di aver omesso le necessarie cautele, verifiche e controlli circa l'attività effettivamente svolta da un professionista incaricato, circa il rispetto della diligenza qualificata dello stesso, circa la congruità del compenso professionale pagato.
Costituisce grave irregolarità amministrativa l'adozione della deliberazione di determinazione dell'amministratore unico con il solo voto di quest'ultimo nella sua contestuale qualità di socio, rilevante ai fini del disposto di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c., ove il compenso sia fissato in maniera irragionevole (valutato in base al fatturato e alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa), ove detto compenso non si possa concretamente rapportare all'impegno profuso per la gestione della società. Infatti, l'aver percepito quale amministratore della s.r.l. un compenso sproporzionato ed irragionevole, ove rapportato al fatturato ed alla dimensione economia dell'impresa, per contro non giustificato da un particolare impegno per la gestione della società o da rilevanti e comprovati risultati di esercizio, costituisce condotta distrattiva del patrimonio.
In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano, in forma inscindibile, l’azione sociale di responsabilità disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e l’azione dei creditori sociali regolamentata dall’art. 2394 c.c. La ratio della legittimazione unitaria del Curatore risiede nel cumulo degli interessi che fanno capo allo stesso: da un lato, l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo quanto sottratto al patrimonio sociale; dall’altro, l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni mantengono, tuttavia, titoli distinti ed autonomi, avendo l’azione sociale natura contrattuale e l’azione dei creditori sociali natura extracontrattuale.
Relativamente alla distribuzione dell’onere della prova, la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società, o il Curatore nel caso in cui l’azione sia proposta ai sensi dell’art. 146 l.fall., è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l’osservanza dei predetti doveri.
In ipotesi di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione o dispersione delle risorse, mentre compete all’amministratore provare il proprio adempimento, dimostrando la destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria.
Nel caso di esercizio dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., avente natura extracontrattuale, l’onere della prova grava sul Curatore fallimentare secondo il modello dell’art. 2043 c.c.; in ogni caso, è onere del Curatore che agisce in giudizio provare la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento degli amministratori e il danno lamentato, dovendo l’inadempimento allegato essere qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il Curatore, ai sensi dell’art. 146 l.fall., è legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali anche in mancanza di un espresso richiamo all’art. 2394 c.c., previsto per le società per azioni ma applicabile in via analogica, tenuto conto che, a seguito della novella dell’art. 2476 c.c. introdotta dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è espressamente ammessa l’azione dei creditori sociali.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I poteri attribuiti agli amministratori devono essere individuati con riferimento agli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i loro poteri gli atti di disposizione o alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente. Ai fini della verifica della violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., occorre accertare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell’attività sociale.
Sussiste una differenza ontologica tra gli atti di gestione c.d. ultra vires e le operazioni che modificano in modo determinante l’oggetto sociale: i primi si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell’oggetto sociale, mentre le seconde incidono sulla stessa finalità economica della società e richiedono una volontà espressa dell’assemblea. Tali operazioni, se poste in essere autonomamente dall’amministratore, sono realizzate in assenza di potere, integrando il superamento di un limite legale inderogabile ai poteri dell’organo gestorio.
La cessione di una partecipazione di maggioranza può integrare un’operazione idonea a modificare in maniera sostanziale la struttura sociale, riservata alla decisione dei soci, quando determini il passaggio della società cedente da socio unico o di controllo a socio di minoranza, con conseguente perdita del controllo della società partecipata e radicale modificazione della propria posizione all’interno della stessa.
Salvo diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, l’assemblea dei soci si considera regolarmente costituita quando gli avvisi di convocazione siano stati inviati agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione, oppure nel diverso termine eventualmente stabilito dall’atto costitutivo. Tale presunzione di regolarità, tuttavia, può essere superata qualora il destinatario provi che, per ragioni a lui non imputabili, non abbia ricevuto l’avviso di convocazione oppure lo abbia ricevuto con un ritardo tale da impedirgli concretamente di partecipare all’assemblea. L’accertamento e la valutazione di tali circostanze di fatto spettano al giudice di merito.
In tema di società a responsabilità limitata, non configura una ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi degli artt. 1394, 1395 e 2475-ter cod. civ., il rimborso a sé stesso, in qualità di socio finanziatore, operato dall’amministratore unico, di finanziamenti erogati in favore della compagine sociale, in quanto atto estintivo di debito societario risultante dal bilancio.
In tema di società a responsabilità limitata, il finanziamento, regolarmente iscritto in bilancio, erogato dai soci in favore della compagine sociale, non presuppone necessariamente l’approvazione con delibera assembleare, in difetto di espressa previsione normativa, non risultante né dall’art. 2467 cod. civ., né, sotto il profilo fiscale, dall’art. 46, primo comma, TUIR.
In tema di rimborso di finanziamenti dei soci, erogati in favore di società a responsabilità limitata, la condizione di inesigibilità del credito, di cui all’art. 2467 cod. , può essere eccepita al socio finanziatore solo qualora il finanziamento sia stato erogato e il rimborso richiesto, in presenza di specifica situazione di crisi della società, coincidente con il rischio di insolvenza, sia idoneo a fondare una sorta di “concorso potenziale tra tutti i creditori della società”, onde evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori e che l’attività sociale prosegua a danno di questi. In tema di società a responsabilità limitata, l’inesigibilità legale e temporanea del diritto di credito avente ad oggetto il rimborso dei finanziamenti anomali concessi dai soci, di cui all’art. 2467 cod. civ., trattandosi di un “fatto impeditivo” del diritto del socio finanziatore ad ottenere la restituzione del prestito, comporta, da parte della società, l’assolvimento di un preciso onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine alla situazione di difficoltà economico-finanziaria della compagine sociale, difficoltà che deve essere persistente sino al momento della richiesta di restituzione del finanziamento.
I patti parasociali, che non trovano fonte né nella legge né nello statuto sociale, sono accordi atipici, conclusi autonomamente e distintamente, diretti a disciplinare, tra i soci contraenti, i rapporti interni e il vincolo che ne discende opera su di un terreno esterno a quello del contratto sociale e della relativa organizzazione. I patti parasociali, quindi, attengono al piano organizzativo non dell'ordinamento sociale, bensì dei rapporti inter-individuali tra titolari di partecipazioni societarie. Per l’individuazione della funzione dei patti parasociali si deve esaminare il profilo della causa e non i motivi dell'accordo, causa che deve essere intesa non in termini di astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come causa concreta o risultato pratico dell'operazione. È, dunque, indispensabile individuare gli interessi che l'operazione è destinata a raggiungere e che le parti si sono determinate a compiere, con la conseguenza che il patto parasociale non può essere interpretato estensivamente.
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall'art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ne consegue che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di nomina dell’amministratore, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c.
In tema di s.r.l. il conferimento dell’unico ramo d’azienda operativo in una società controllata, anche se costituita ad hoc, integra una decisione riservata inderogabilmente ai soci ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. quando comporta la perdita dell’operatività diretta della conferente e si traduce in una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o in una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Ne consegue che l’atto compiuto dall’amministratore in assenza del previo passaggio deliberativo assembleare non costituisce un mero atto ultra vires, ma è nullo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c., con conseguente obbligo di restituzione dell’azienda conferita.
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è strumentale all'azione sociale di responsabilità di cui al primo comma del medesimo articolo e può essere richiesta non soltanto nel contesto di una già promossa azione di responsabilità ma anche ante causam, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Non è prevista dall'ordinamento un'azione di merito tendente alla sola revoca degli amministratori, dovendosi escludere in capo al socio un diritto alla rimozione definitiva degli stessi al di fuori della procedura assembleare di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c. In caso di revoca cautelare, non si può procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, spettando ai soci la nomina del sostituto. Presupposti della revoca cautelare sono, oltre al permanere al momento della decisione del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica della cui revoca della carica si tratta: (i) la verosimile fondatezza della violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore e del concreto pregiudizio al patrimonio sociale derivatone in via diretta; (ii) la qualificazione dei fatti come "gravi irregolarità nella gestione della società", tali da rendere verosimile l'aggravarsi del danno con la permanenza in carica dell'amministratore. Le irregolarità sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni per ritenere che saranno reiterate. È preclusa la revoca d’urgenza in presenza di irregolarità non foriere di danni ovvero che abbiano già esaurito la propria capacità lesiva senza rischi di aggravamento.
La revoca non può avere finalità meramente punitiva, ma deve rispondere a un'esigenza di tutela della società, tenuto conto che il rapporto degli amministratori è fiduciario con la società e non con il singolo socio. Le irregolarità, costituite da violazioni di legge o di statuto, divengono presupposto di revoca solo se qualificate “gravi"; tale espressione è comprensiva dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi imposti dalla legge o dallo statuto, inclusi quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria e ai rapporti con i soci e gli altri organi sociali. La revoca è legittima laddove sia in grado di ovviare a situazioni pregiudizievoli in atto o altamente probabili; in caso contrario, si risolverebbe nella mera privazione forzata della direzione societaria con conseguenze negative per la prosecuzione dell’impresa.
La mancata approvazione del bilancio costituisce "grave irregolarità” ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., idonea a fondare la revoca dell’amministratore. Tuttavia, l’omessa predisposizione del bilancio o l’irregolare tenuta delle scritture contabili non è di per sé causa di danno patrimoniale per la società: il pregiudizio deve essere specificamente allegato e dimostrato come conseguenza dell'irregolarità contabile, attesa la rilevanza meramente endosocietaria della condotta omissiva.
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. In tal caso, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale.
In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 integra un’ipotesi di rivalsa obbligatoria ex art. 64 del medesimo decreto, con conseguente insussistenza di margini per patti derogatori volti a trasferire definitivamente l’onere fiscale in capo alla società. Ne consegue che, ove la società abbia corrisposto ai soci gli utili al lordo senza operare la ritenuta e abbia successivamente provveduto al relativo versamento all’Erario, essa ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del socio per il recupero dell’importo corrispondente, configurandosi un credito restitutorio.