L'art. 2479, primo comma, c.c. prevede la possibilità di deliberare sugli argomenti proposti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché il diritto degli stessi, strumentale, di convocare l’assemblea.
Nel potere attribuito dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ai soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre all’assemblea gli argomenti di discussione, si deve intendere ricompreso, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea sui medesimi argomenti.
E' ammissibile l'accertamento incidentale della nullità di una delibera assembleare non direttamente impugnata dalla parte, a condizione che il richiedente ne abbia interesse. La parte deve provare che l'accertamento della nullità sia funzionale alla decisione delle domande che costituiscono l'oggetto immediato ed effettivo del processo.
Nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile, in ragione del principio di maggioranza, la deliberazione contestata. (altro…)
La norma ex art. 2476 cc secondo comma invocata dall'attore disegna un diritto di controllo individuale dei soci di srl non partecipanti all'amministrazione - esercitabile anche "tramite professionisti di loro fiducia" - di per sé autonomo rispetto al diritto dei soci di "decidere" (in forma assembleare o mediante consultazione scritta) sulle materie di loro competenza statutariamente ovvero ex lege (altro…)
La deliberazione di modifica statutaria non è viziata da eccesso di potere o violazione del canone di buona fede contrattuale quando risulta sorretta da argomentazioni ragionevoli, essendo fisiologico alla dinamica sociale, e pertanto irrilevante, il contrasto di opinioni e valutazioni (altro…)
La disciplina in tema di impugnabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dettata per le società azionarie dall'art. 2388 co. 4° cod. civ., si applica in via analogica anche ai consigli delle società a responsabilità limitata ed alle loro
decisioni, a fronte dell'evidente lacuna della disciplina legale (altro…)
La riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale reintegrazione costituiscono, entrambe, modificazioni dell'atto costitutivo e, pertanto, soggiacciono ai quorum legali o a quelli, più elevati, di fonte statutaria previsti per esse.
La disposizione di cui all'art. 2482 bis c.c. prevede unicamente l’obbligo di deposito della relazione, ma non anche quello di dare comunicazione ai soci dell’avvenuto adempimento.
Un contratto di affitto di ramo d'azienda riguardante l'unica attività della società viene a configurare in concreto una cessazione dell'esercizio diretto dell'impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci di s.r.l. (altro…)
La decisioni dei soci - assunta in modalità non assembleare pur con i quorum richiesti - relativa alla revoca e contestuale nuova nomina dell'organo amministrativo è da ritenersi illegittima allorquando, medio tempore, uno dei soci - ai sensi di statuto, ex art. 2479, secondo comma, n. 2, c.c. - abbia chiesto che la decisione venga assunta in assemblea. In questo caso, (altro…)
Nelle ipotesi di deliberazione assembleare di srl la "assoluta mancanza di informazione" va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, (altro…)
Nell’ipotesi in cui un amministratore di s.r.l. ponga in essere un atto gestorio eccedente la sfera di competenza attribuita alla propria funzione, in quanto atto che comporta “una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo” (nel caso di specie, un trasferimento di ramo d’azienda che implica la trasformazione della attività materiale della società da operativa in finanziaria), il contratto discendente può essere annullato, una volta esclusa la buona fede del terzo stipulante. A tal fine e nell’ottica di conservare il valore della società, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario del bene trasferito.