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Legittimazione ad impugnare del socio e del creditore pignoratizio
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta...

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta dall’art. 2479 - ter c.c. ai soci che non vi hanno consentito, escludendo così coloro che al momento dell’assunzione della delibera erano sprovvisti della qualità di socio, qualifica imprescindibile ai fini dell’esercizio del diritto all’impugnativa.  Discorso diverso deve essere fatto per le decisioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile che, secondo il disposto della summenzionata norma, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da soggetti che non sono soci della società. 

Qualora la partecipazione sociale sia gravata da un pegno, il diritto all’impugnazione delle decisioni assembleari è uno di quei “diritti amministrativi diversi” che ai sensi dell’art. 2352 comma 6 c.c. spetta in maniera concorrente sia al socio sia al creditore pignoratizio.  Se l’esercizio dell’azione di nullità della delibera assembleare compete indistintamente sia al socio sia al creditore pignoratizio, non essendo neanche necessaria la qualifica di socio della società, la legittimazione ad impugnare la delibera per annullabilità soffre delle limitazioni che richiedono  un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio e quella concorrente del socio, il quale, sebbene sia formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, subisce gli effetti dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, dal momento che sarebbe illogico, con riferimento alla medesima partecipazione sociale, l’espressione di un voto in senso favorevole a una data deliberazione  e l’impugnazione volta al suo annullamento.

Per le ragioni poc’anzi dette, il socio titolare della partecipazione sociale può esperire l’azione di annullamento della delibera assembleare qualora il creditore pignoratizio in sede di decisione abbia espresso voto contrario o  sia stato assente o astenuto, mentre l’impugnazione del socio non è proponibile qualora il creditore pignoratizio abbia votato a favore della delibera, perché l’azione è in contrasto con il comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.

[Nel caso di specie il Tribunale di Roma è chiamato ad affrontare la questione della legittimità a impugnare una decisione assembleare di approvazione del bilancio di una s.r.l. da parte di due soci della stessa: un socio che aveva acquistato la quota della società senza aver iscritto l'avvenuto trasferimento nel registro delle imprese e un socio, titolare di una quota di partecipazione gravata da un pegno in favore di un terzo creditore. Nel primo dei due casi riportati, il mancato deposito dell’atto di trasferimento della quota nel registro delle imprese non rende, ai sensi dell’art. 2470 c.c.,  l’atto opponibile alla società e priva l’acquirente della qualità di socio e della conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, tra cui anche il diritto all’impugnazione delle delibere assembleari;  nel secondo caso riportato, l’esercizio del voto favorevole da parte del creditore pignoratizio alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio, priva il socio della legittimazione ad impugnare la decisione per violazione di legge o dello statuto. Ai soci è riconosciuta l'esclusiva legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio per i  profili di nullità, qualora quest'ultimo sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c., dal momento che la legge non richiede per l'esperimento della relativa azione la qualifica di socio della società, attribuendo a chiunque ne abbia interesse la legittimazione ad impugnare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza di assoluta informazione.]

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Profili sostanziali sull’invalidità delle delibere assembleari per abuso di potere di maggioranza
La figura dell’abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale. Tale...

La figura dell'abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale. Tale profilo di invalidità è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l'unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, andando oltre un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l'approvazione delle delibere societarie, viene strumentalizzato a danno degli interessi della minoranza assembleare.

Orientamento ormai consolidato sostiene che l'abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull'assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte "idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria" (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353)

In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando essa non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un'attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza. Tali requisiti evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.

In tema di onere della prova, il socio che assume l'illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.

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Profili probatori nell’impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza
In tema di onere della prova nel caso di impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza,...

In tema di onere della prova nel caso di impugnativa della delibera di aumento di capitale per abuso della maggioranza, la giurisprudenza ritiene che - pur non risultando decisiva - assume una fondamentale importanza la difficoltà economica del socio a sottoscrivere detto aumento di capitale. In tale ipotesi, potrebbe essere dichiarata l'invalidità della delibera, qualora i soci di maggioranza fossero a conoscenza della situazione di difficoltà del socio di reperire i mezzi necessari per procedere alla sottoscrizione. Prospettandosi tale circostanza, si può ritenere che la decisione della maggioranza di aumentare il capitale avesse come obiettivo quello di pregiudicare il socio di minoranza, così pervenendo ad una pronuncia di invalidità.

Ai fini dell'annullamento di una delibera di aumento di capitale a pagamento perché ritenuta finalizzata esclusivamente alla riduzione proporzionale del peso della partecipazione del socio ricorrente, approfittando consapevolmente della sua difficoltà che non gli consentiva la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il socio impugnante deve dimostrare:
- il fatto che, al momento della delibera, egli si trovava in una situazione di illiquidità tale da determinare una sproporzione rilevante tra la propria situazione finanziaria e l'importo di capitale da sottoscrivere;
- la consapevolezza che di tale condizione i soci i cui voti sono risultati determinati per l'approvazione della delibera;
- l'assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare l'aumento di capitale nell'interesse della società (Trib. Bologna del 09.07.2009; Trib. Torino del 05.11.2015).

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La delibera di esclusione del socio: requisiti e ipotesi di invalidità.
La delibera assembleare di esclusione del socio dalla compagine sociale deve essere adeguatamente motivata; al contrario, non è previsto il...

La delibera assembleare di esclusione del socio dalla compagine sociale deve essere adeguatamente motivata; al contrario, non è previsto il medesimo obbligo per la conseguente comunicazione di esclusione.

Da tale assunto deriva che la comunicazione di esclusione del socio che risulti priva dell'indicazione dei motivi posti alla base della decisione adottata, può rilevare solamente sotto il profilo del termine previsto per l'impugnazione della delibera e non influisce, invece, sull'invalidità di quest'ultima.

 

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Le ipotesi e l’operatività della esclusione del socio di srl
A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque,...

A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque, consentita anche nella generale ipotesi dei gravi inadempimenti alle obbligazioni incombenti sul socio), nella società a responsabilità limitata la cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo:
a) nell’ipotesi del mancato versamento dei conferimenti dovuti per la liberazione della quota di capitale sottoscritta (in sede di costituzione o in sede di aumento reale del capitale sociale) ed all’esito del procedimento previsto dall’art. 2466 c.c.;
b) ovvero ai sensi dell’art. 2473-bis c.c. nelle specifiche ipotesi di esclusione previste dall’atto costitutivo. In tal caso, perché lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio possa operare è necessario che i. le cause di esclusione siano previste espressamente e tassativamente da una clausola statutaria che siano applicate per le situazioni di fatto e/o di diritto verificatesi successivamente alla loro introduzione (per l’ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima ‘sanzione privata’, conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa); ii. integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis).

In ogni caso, le ipotesi di esclusione del socio cui agli artt. 2466 c.c. (esclusione del c.d. “socio moroso”) e 2473 bis c.c. (esclusione per giusta causa) sono due istituti del tutto autonomi e diversi e, comunque, non sovrapponibili.

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non potrà mai unilateralmente essere risolto per decisione maggioritaria (assembleare o consiliare); né il canone di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale (che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell’esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre) consente in alcun modo di stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

Come provvedimento conseguente all’annullamento della delibera di esclusione del socio il Giudice può ordinare all’Amministratore di iscrivere nel Registro delle Imprese il reintegro del socio e può attribuire al socio stesso, in caso di inerzia dell’Organo gestorio, il potere di agire in via surrogatoria per ottenere detta iscrizione.

Il socio di srl - che sia stato escluso con deliberazione dell’assemblea sociale - ha la legittimazione attiva ad impugnare la decisione di esclusione.

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Illegittimità e conseguente sospensione della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico di s.r.l.
La delibera di immediata sostituzione assembleare dell’organo di controllo collegiale di s.r.l. con quello monocratico contrasta sia con la volontà...

La delibera di immediata sostituzione assembleare dell'organo di controllo collegiale di s.r.l. con quello monocratico contrasta sia con la volontà del legislatore, di dettare una specifica disciplina transitoria volta a salvaguardare il principio della inamovibilità dei sindaci durante il loro mandato, a garanzia (altro…)

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Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere
Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di...

Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell'impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.

Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch'esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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Sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio invalida
Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in...

Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in violazione delle regole inderogabili dettate dagli artt. 2423 e segg. c.c. – nell’illiceità del suo oggetto, la delibera non può esser invalida ove, accogliendo l’invito e le indicazioni del Tribunale, sia sostituita da altra presa in conformità della legge; l’intervenuta sanatoria del vizio originariamente denunciato a seguito della riapprovazione del bilancio determina la sopravvenuta carenza di interesse a sentir invalidare la precedente decisione e di conseguenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

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Assenza di legittimazione in capo a colui che ha perso la qualifica di socio per non aver sottoscritto il capitale ricostituito
Il socio, sebbene escluso, conserva la piena legittimazione all’impugnazione della deliberazione che ha ad oggetto proprio la perdita della sua...

Il socio, sebbene escluso, conserva la piena legittimazione all'impugnazione della deliberazione che ha ad oggetto proprio la perdita della sua qualità di socio. Questo, tuttavia non è il caso nel caso in cui la perdita della qualità di socio dipenda dalla decisione di quest'ultimo (altro…)

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Bilancio falso da cui emerge la perdita integrale del capitale sociale di s.r.l.
In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa...

In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa sussiste anche in capo a colui che, non avendo esercitato il proprio diritto di opzione, abbia perso la qualifica di socio (altro…)

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Alcune questioni in materia di convocazione assembleare in s.r.l. e di legittimazione (sostanziale e processuale) ad intervenire da parte di soci, eredi ed amministratori
Per effetto del sequestro preventivo della quota sociale ex art. 321 c.p.c., l’esercizio dei diritti, anche processuali, correlati alla partecipazione...

Per effetto del sequestro preventivo della quota sociale ex art. 321 c.p.c., l’esercizio dei diritti, anche processuali, correlati alla partecipazione si trasferiscono, ai sensi degli artt. 2353 e 2471-bisc.c., dal socio al custode, (altro…)

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Intestazione fiduciaria di quote o azioni e legittimazione all’esercizio dei relativi diritti
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale...

Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi ed alla stessa società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
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