Il liquidatore di società di capitali, al pari dell’amministratore, condividendo le due fattispecie la natura di rapporti fondati sull’intuitu personae, può essere revocato dall’assemblea anche in assenza di giusta causa, avendo in tal caso unicamente diritto alla tutela risarcitoria in applicazione del principio dettato per il mandato dall’art. 1725 c.c.; il richiamo alla giusta causa contenuto nell’art. 2487, ultimo comma, c.c. per la sola revoca giudiziale vale a circoscrivere quest’ultima e conferma a contrario la validità della revoca assembleare priva di giusta causa, il cui difetto rileva non quale vizio della deliberazione ma quale presupposto di un’indennità riconosciuta come conseguenza di un atto lecito. La giusta causa che esclude l’indennità deve essere espressamente enunciata nella decisione di revoca e non può essere integrata in giudizio.
I vizi suscettibili di caducare la deliberazione di revoca dell’amministratore o del liquidatore, oltre alle carenze procedimentali, sono unicamente quelli – eccesso di potere o conflitto di interessi del socio che abbia espresso un voto determinante – che denotano un esercizio del voto in mala fede, per il cui riconoscimento è richiesta una scrupolosa prova dell’interesse extrasociale sotteso alla revoca; il revocato, legittimato a impugnare le deliberazioni che incidono sulla sua posizione, ne sopporta l’onere probatorio, e la mera contrapposizione tra soci di maggioranza e di minoranza sulla gestione della liquidazione [nella specie, sulla vendita di un immobile a un socio] non integra il conflitto di interessi.
L’impugnazione della delibera di revoca fondata su allegazioni smentite dalla documentazione in atti, accompagnata da continue divagazioni su fatti estranei al thema decidendum e da tesi manifestamente inconsistenti, integra abuso dello strumento processuale e giustifica la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in misura pari alle spese di lite, nonché, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi del nuovo quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
È nulla, per violazione del principio di verità di cui all’art. 2423, comma 2, c.c., la delibera di approvazione del bilancio di esercizio che iscriva nello stato patrimoniale, ancorché con integrale svalutazione, un credito della società nei confronti di alcuni soci fondato esclusivamente su una scrittura privata di ricognizione di debito o manleva intercorsa soltanto tra i soci: l’impegno assunto da alcuni soci a tenere indenni gli altri dalle esposizioni debitorie e dalle perdite derivanti da determinate operazioni è un accordo tra privati che non coinvolge la sfera giuridica della società e, in difetto di prova dell’acquisto del credito da parte dell’ente, la società resta estranea alla pattuizione e non può vantare alcuna pretesa creditoria diretta verso i soci firmatari, con conseguente obbligo di espungere la posta dal bilancio e di adeguare il fondo svalutazione crediti. L’accertamento in tal senso compiuto da un lodo arbitrale tra le stesse parti su un bilancio precedente, in assenza di prova della sua impugnazione, può essere condiviso dal giudice della successiva impugnazione.
L’impugnazione della delibera che riapprovi i bilanci di esercizi precedenti già annullati in sede arbitrale non può essere accolta quando l’attore non produca la delibera impugnata nel testo integrale comprensivo dei bilanci riapprovati, non potendo il giudice svolgere alcuna disamina sul loro contenuto; il parziale accoglimento della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese anche nei confronti del convenuto contumace.
Lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell’attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività di impresa, sebbene svolta in modo funzionale al miglior realizzo: ai sensi degli artt. 2489 e 2490 c.c. il liquidatore redige il bilancio e le relazioni, determina tempi, modi e condizioni della realizzazione dell’attivo e compie ogni altra attività utile, sicché la sua sfera di operatività non è circoscritta agli atti propri della liquidazione ma si estende ad attività gestorie, in ottica conservativa, che possono coincidere con quelle tipiche della vita societaria anteriore. Ne consegue che le gravi irregolarità gestorie che hanno condotto alla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. lo rendono incompatibile a rivestire la carica di liquidatore della medesima società, poiché le due cariche comportano attività in parte assimilabili e la relativa attività può essere soggetta alle stesse irregolarità; la delibera assembleare che nomini liquidatore l’amministratore revocato elude il provvedimento giudiziale, cui la società è tenuta a conformarsi, ed è perciò illegittima e suscettibile di sospensione ex art. 2479-ter c.c.
L’ordinanza cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria e non conservativa, poiché la norma prevede due azioni autonome, quella risarcitoria e quella di revoca, proponibile anche in via cautelare e non necessariamente seguita dalla prima; essa conserva pertanto efficacia anche se nessuna delle parti ha promosso il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 669-octies c.p.c. ed è idonea a inficiare la legittimità della delibera successiva che la eluda.
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, alle quali sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione; ne consegue che, ove il socio di s.r.l. impugni la delibera di approvazione del bilancio e la connessa delibera di ricapitalizzazione ex art. 2482-ter c.c. lamentando la mancata informazione e la mancata convocazione, la controversia è sottratta alla competenza arbitrale anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria. L’area della compromettibilità coincide con quella della disponibilità dei diritti, da commisurare al diritto oggetto della controversia e non alle questioni che gli arbitri devono risolvere incidenter tantum, e l’inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile.
Il socio che abbia cessato di essere tale può impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui era ancora socio e titolare di un diritto attuale leso dalla deliberazione stessa; la legittimazione non viene meno quando la perdita della qualità di socio sia dipesa dalla mancata adesione all’operazione di ricapitalizzazione per perdite, ove tale scelta sia stata determinata dalla mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio la cui approvazione è oggetto dell’impugnazione.
L’abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare quando questa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; i due requisiti sono alternativi e la prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità. Non è pertanto annullabile la delibera con cui la maggioranza destina a riserva straordinaria una parte dell’avanzo di esercizio, distribuendone ai soci soltanto una quota, quando l’accantonamento trovi giustificazione nell’esigenza di finanziare con la liquidità disponibile, senza ricorso all’indebitamento, gli interventi di manutenzione e ammodernamento delle strutture aziendali e un progetto di sviluppo in corso di approvazione: si tratta di una modalità di gestione dell’avanzo di esercizio frutto di scelte non sindacabili nel merito, che contempera l’esigenza di remunerazione dei soci con l’accantonamento di riserve destinate all’investimento. L’entità delle riserve accumulate, anche se superiore al fatturato, non è di per sé indice di abuso ove il socio di minoranza non contesti l’effettiva esecuzione delle opere, la loro inerenza all’oggetto sociale e la congruità dei costi.
Ai fini della prova dell’intento della maggioranza di pregiudicare i diritti patrimoniali del socio di minoranza, la sistematicità della destinazione degli utili a riserva non ricorre quando negli esercizi considerati gli utili siano stati almeno in parte distribuiti, l’accantonamento integrale sia stato deliberato all’unanimità in un contesto di emergenza [nella specie, la pandemia] e la successiva distribuzione parziale sia stata deliberata su richiesta dello stesso socio di minoranza, accolta dall’organo amministrativo all’esito favorevole della stagione.
Nel rito riformato dal d.lgs. n. 149/2022, le produzioni documentali relative a fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie sono ammissibili fino alla rimessione della causa al collegio, purché nel rispetto del principio del contraddittorio, poiché in tale fase la causa pende ancora davanti al giudice istruttore e viene rimessa al collegio solo a valle dell’udienza a ciò preposta.
In tema di s.r.l., la disciplina dell’impugnativa di delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. elimina ogni riferimento alle categorie della nullità/annullabilità e costruisce regimi differenti in ragione della gravità del vizio, ricomprendendo nella "assenza assoluta di informazione" anche l’ipotesi di assenza di convocazione.
Lo strumento della sospensione cautelare opera con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione ed alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell’organizzazione sociale, richiedendo la valutazione comparativa del pregiudizio ex art. 2378, comma 4, c.c.. Sebbene agli amministratori spetti il diritto soggettivo perfetto a un compenso, la cui determinazione in difetto di previsione statutaria spetta all’assemblea, sussiste il vizio di conflitto di interessi ex art. 2479 ter c.c. ove la delibera sia idonea a ledere l’interesse della società anche in via di mera potenzialità lesiva. Il compenso reca un danno alla società se è fissato in misura irragionevole — valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione — costituendo la manifesta irragionevolezza il discrimine che consente il vaglio giudiziale; il conflitto dannoso sussiste, in particolare, nella misura in cui la quantificazione abbia natura retroattiva oltre il periodo della prescrizione quinquennale, allorché è senz’altro interesse della società far valere l’effetto estintivo del diritto insito nella prescrizione. [Nella specie, il Tribunale ha sospeso l’efficacia della delibera assembleare che aveva attribuito all’amministratore un compenso e un’indennità di fine rapporto sproporzionati e retroattivi per sedici annualità dalla costituzione della società, oltre il periodo di prescrizione, generando un debito insostenibile].
L'art. 2378 c.c. impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe chi impugna una delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della delibera medesima. Con riferimento a una delibera di accertamento dell'azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale, occorre dare prevalenza al nocumento che deriverebbe dalla sospensione di una simile decisione: la mancata esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione esporrebbe la società al concreto rischio di dover essere posta in liquidazione, con conseguenze pregiudizievoli irreparabili per l’intera collettività dei soci, dei creditori e, in generale, per la continuità dell’impresa. Deve, pertanto, ritenersi che l’interesse della compagine sociale alla patrimonializzazione e alla prosecuzione dell’attività economica prevalga sull’interesse individuale dei soci di minoranza a non essere esclusi dalla compagine sociale, soprattutto laddove tale esclusione costituisca una conseguenza della loro scelta di non partecipare all’operazione di aumento di capitale.
Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell’organo amministrativo, egli abbia precedentemente contribuito all’approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione; inoltre la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire “contra factum proprium”, promuovendo, in caso di vizio di nullità, un’azione che, ai sensi dell’art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.
Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall’assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione. I singoli soci - che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all’impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale - non sono legittimati a resistere all’azione, potendo al più intervenire in giudizio in posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d’altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, co. 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all’art. 2479-ter ult.co. c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell’annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta.
Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge.
L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che ricorre esclusivamente nei casi in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce.
In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all'interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale
In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l., il periculum in mora deve essere valutato nell’ottica del bilanciamento dei pregiudizi patiti dalle parti in contesa. In particolare, deve essere privilegiato l’interesse della struttura societaria alla stabilità della decisione, a fronte dell’interesse del socio a tutelare il valore della propria partecipazione: in un’economia di natura capitalistica non può essere preteso l’immobilismo finanziario e, nel caso di specie, al socio che non intenda sottoscrivere l’aumento di capitale è consentito recedere, con diritto alla liquidazione del valore della propria quota di partecipazione.