L’istituto dell’esclusione convenzionale del socio di s.r.l., disciplinato dall’art. 2473 bis c.c., consente all’autonomia statutaria di prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio ulteriori rispetto a quelle sancite dalla legge (come ad esempio quella codificata in tema di socio moroso dall’art. 2466 c.c.). Tale potere dei soci di prevedere nell’atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa incontra limiti analoghi a quelli previsti dalle disposizione in tema di società di persone. In particolare, deve ritenersi che l’autonomia statutaria non possa dar vita a fattispecie di esclusione generiche o discrezionali. Infatti, l’art. 2473 bis c.c., sottolineando la necessità che le cause di esclusione siano specifiche in relazione ad una giusta causa, impone che i soci, nel dar vita a fattispecie di esclusione, prendano in considerazione vicende e comportamenti del socio integranti un inadempimento ai propri obblighi ovvero che rendano in qualche modo impossibile la prosecuzione del rapporto sociale.
La clausola di esclusione del socio di s.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all’art. 2286 c.c. in tema di società di persone è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti agli obblighi sociali si possa far discendere l’esclusione del socio. La previsione statutaria in forza della quale sia ammessa l’esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o, in qualsiasi modo, causi discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci risulta priva del requisito della specificità richiesto dall’art. 2473 bis c.c. ed è, pertanto, nulla.
Non è conforme all’impianto tipologico di cui la norma citata è emersione (che postula la deduzione di condotte tali da consentire al socio di evitare tale gravissima “sanzione privata” conoscendo preventivamente, quindi evitandoli i comportanti che potrebbero dar causa allo scioglimento unilaterale “quoad eum” del rapporto sociale) la clausola che non prevede che la condotta del socio suscettiva di far luogo all’esclusione debba svolgersi successivamente all’introduzione della clausola stessa; legittimando invece “contra ius” l’esclusone fondata su comportamenti già in essere, e noti alla compagine sociale, prima dell’introduzione della previsione statutaria e, come tali, per definizione non configurabili quali impeditivi della prosecuzione di un rapporto sociale iniziato nella loro vigenza.
Il venir meno del requisito di onorabilità di uno dei soci non costituisce una giusta causa di esclusione ove tale ipotesi non venga espressamente e chiaramente prevista dal momento della redazione dello statuto ovvero, successivamente, all’atto della sua modifica ma comunque prima che la condotta integrante la giusta causa di esclusione venga poste in essere. Diversamente da quanto disposto nelle società di persone dall’art. 2286 c.c., nella s.r.l. l’esclusione del socio opera solamente: i) nelle ipotesi di legge del socio moroso (art. 2466 c.c.) e ii) nelle specifiche ipotesi statutariamente previste riconducibili a una giusta causa pertanto il venir meno dell’onorabilità di un socio può legittimare la sua esclusione dalla s.r.l. ove ciò non sia previsto ex ante in maniera chiara e circoscritta dall’atto costitutivo e purché integri un’ipotesi di giusta causa di esclusione
La delibera assembleare di modifica della clausola statutaria recante l’indicazione delle cause di esclusione del socio per giusta causa, è da considerarsi nulla, in quanto contrastante con la disciplina legale, di cui all’art. 2473 bis c.c., la quale impone una predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione che, per essere reputate valide e efficaci, devono potersi ricondurre alla nozione di “giusta causa”, essere connotate da specificità ed essere deliberate in momento anteriore al comportamento del socio che le vada ad integrare, sanzionandone l’esclusione della compagine sociale, la stessa, pertanto, è nulla per illeceità dell’oggetto sociale ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. In conseguenza della dichiarata nullità della modifica statutaria, stante l’assenza di un fondamento statutario o normativo per una pronuncia di esclusione, in violazione dell’art. 2473 bis c.c., la successiva delibera di esclusione va annullata per violazione di legge ex art. 2377 c.c.