La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.
Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.
Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, come per l’approvazione del bilancio sociale d’esercizio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari.
L’espressione “sentite possibilmente le parti interessate” di cui all'art. 80 c.p.c. va intesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., nel senso che si possa fare a meno dell’audizione delle parti interessate soltanto quando ciò sia materialmente o giuridicamente impossibile, potendosi, invece, ove ricorrano ragioni d’urgenza, provvedere ad una nomina inaudita altera parte, con fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca della nomina.
È dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di reclamo ex artt. 739 e 742-bis c.p.c. - dovendosi procedere unicamente alla liquidazione delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale - in seguito al decreto di revoca reso nel relativo giudizio di merito della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Anche le deliberazioni negative, cioè le decisioni di reiezione della proposta sottoposta al voto dell’assemblea, sono soggette alla disciplina in tema di invalidità applicabile alle deliberazioni positive, potendo, quindi, anch’esse essere impugnate in presenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, purché sussista un concreto interesse alla loro rimozione.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; cosicché, l’interesse all’annullamento della decisione di rigetto deve ricollegarsi all’interesse alla produzione in via giudiziale degli effetti che sarebbero scaturiti dalla proposta respinta.
All’autorità giudiziaria è precluso l’esercizio di un potere di fatto spettante all’assemblea, pertanto, in caso di impugnazione di delibera negativa, il Tribunale non può mai sostituire la propria volontà e determinazione a quella manifestatasi attraverso gli organi sociali: l’eventuale accertamento della invalidità del voto contrario espresso dal socio non potrebbe mai condurre alla sostituzione del deliberato assembleare di contenuto, potendo al massimo produrre gli effetti delle azioni di mero accertamento.
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.
Nel caso di impugnazione della delibera assembleare da parte del socio che asserisca di non essere stato convocato, incombe sulla società convenuta l’onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione dell’assemblea al socio attore. Quest’ultimo, invece, è tenuto unicamente ad allegare di non essere stato informato dello svolgimento dell’assemblea. Infatti, alla luce dei principi della prova in materia di responsabilità contrattuale e di prossimità alla fonte di prova, incombe sulla società convenuta l’onere di dimostrare l’avvenuta regolare comunicazione dell’avviso di convocazione, dovendo avere nella propria disponibilità le ricevute delle comunicazioni inviate e gli esiti di queste. Diversamente, il socio, di fatto escluso dall’assemblea, sarebbe onerato di fornire una prova oltremodo difficile e relativa a un fatto negativo.
Pertanto, qualora la società non riesca a dimostrare l'avvenuta comunicazione dell’avviso di convocazione, tale omissione comporta la nullità della delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma c.c., in quanto adottata, nei confronti del socio, in assenza assoluta di informazione in riferimento sia all’avvio stesso del procedimento deliberativo sia sui contenuti dell’ordine del giorno dell’assemblea.
La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di gravi irregolarità gestorie, può essere disposta anche nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam senza che sia necessario l’avvio contestuale o successivo del giudizio di merito. La revoca provvisoria dell’organo gestorio di una S.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., deve infatti essere qualificata come misura cautelare avente natura anticipatoria degli effetti della futura decisione di merito. Ne deriva che l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore può assumere funzione strumentale e anticipatoria rispetto all’azione diretta a ottenere una sentenza di revoca del liquidatore, qualora nella gestione sociale emergano “gravi irregolarità” idonee a pregiudicare il patrimonio o il corretto funzionamento dell’ente.
Causa tipica di nullità della delibera assembleare ex art. 2479 ter c.c. è quella che contempla “decisioni aventi oggetto illecito o impossibile” e non può essere definita tale una delibera con la quale il socio unico di una società decide di revocare l’amministratore della società, potendo rilevare motivazioni esterne al deliberato assembleare, al più, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini risarcitori.
La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del "simultaneus processus", a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.
In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 ter comma 2° c.c. disciplina la fattispecie del conflitto di interessi del socio – da intendersi come contrapposizione tra interesse particolare di uno socio e l’interesse della società – e prevede l’annullabilità della delibera ove concorrano i seguenti requisiti: 1) la decisione possa arrecare danno alla società; il danno indicato dalla norma è meramente potenziale e non attuale come quello richiesto per l’annullamento delle deliberazioni degli amministratori ex art. 2475 ter c.c.; 2) la partecipazione del socio che si trovi in una situazione, per conto proprio o di terzi, di conflitto di interessi sia stata determinante per la sua adozione.
E' in conflitto di interessi – e, dunque, invalida ex art. 2479 ter, comma 2° c.c. – la delibera presa con la partecipazione determinante del socio di maggioranza, avente ad oggetto il rilascio, da parte della società, di una fideiussione finalizzata a garantire l'adempimento di obbligazioni gravanti su altra società – non appartenente al medesimo gruppo della società garante e del tutto autonoma rispetto ad essa – di cui il medesimo socio detenga una partecipazione di maggioranza, ove sia adeguatamente allegato e provato che il rilascio della garanzia fideiussoria sia diretto a realizzare, in via esclusiva, l'interesse della società garantita – e, indirettamente, del socio di maggioranza – e che tale interesse risulti incompatibile con l'interesse della società garante.
In materia di s.r.l. l'art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., che, con riguardo all'invalidità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale delle S.p.A., stabilisce che l'impugnativa "non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata che parzialmente eseguita". L'inutile decorso del termine stabilito determina la decadenza dell'impugnativa e preclude la pronuncia di invalidità sotto ogni profilo sia per i vizi di nullità sia per motivi di annullamento così che la delibera di aumento di capitale deve ritenersi divenuta inoppugnabile.
In tema di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per contrarietà a norme imperativa ex art. 1418 c.c., deve esser esclusa la possibilità di procedere all'accertamento della invalidità del negozio di sottoscrizione dopo che sia divenuta inoppugnabile la deliberazione di aumento di capitale a cui ha dato esecuzione, non essendo concepibile l'autonoma impugnazione del negozio di sottoscrizione. Infatti, l'aumento di capitale costituisce una fattispecie complessa ma unitaria, in cui il negozio di sottoscrizione deve essere considerato in uno con la delibera di aumento di capitale, quale momento successivo ma funzionalmente e sostanzialmente correlato alla formazione del vincolo sociale o, comunque, all'aumento del conferimento. In tale prospettiva, la delibera assembleare viene inquadrata nella duplice valenza di atto natura organizzativa a rilevanza interna nella società e di atto espressivo di una proposta negoziale verso l'esterno - la cui sottoscrizione si traduce nell'adesione al contratto di società.
Il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale uil socio o il terzo, sul presusupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono esser esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.
L'incapacità naturale al momento della delibera o della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è irrilevante ai fini della validità dell'atto compiuto dal rappresentato posto che, ai sensi dell'art. 1389, comma 1, c.c., rileva solo l'incapacità legale. L'incapacità naturale della rappresentanza non rileva neanche ai fini della pretesa estinzione del mandato. L'eventuale stato di incapacità naturale non caduca ex lege il contratto di mandato, giacché l'art. 1728, comma 1, c.c. deve esser coordinato con l'art. 1722, n.4, c.c. che prevede l'estinzione del mandato "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario".
Per l'applicazione dell'art. 643 c.p. si richiede, tra i suoi elementi costitutivi, che un incapace sia indotto a compiere un atto pregiudizievole per sé o per altri.
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente.
L'accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di merito relativo alla titolarità del diritto di proprietà o del possesso dei beni, richiesto quale uno tra i presupposti necessari ai fini del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., atteso che il suo eventuale accoglimento – anche in caso di sua tempestiva impugnazione – non porterebbe comunque ad alcun trasferimento del diritto di proprietà sulle quote oggetto di aumento, quanto piuttosto la caducazione degli effetti prodotti dalla delibera impugnata.
A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del fumus bonis iuris, ai fini della impugnazione di delibere assembleari l’ordinamento prevede il rimedio tipico della sospensione cautelare ex artt. 2479 ter co. 4 e 2378 co. 3 c.c. Trattasi di un rimedio cautelare volto ad ottenere la sospensione immediata degli effetti dell’atto da impugnare, è da ritenersi uno strumento idoneo a prevenire, nei limiti in cui sia ancora possibile, il verificarsi o l’aggravarsi di qualsivoglia effetto pregiudizievole asseritamente scaturente dalla esecuzione dell’atto che si assume essere illegittimo.
Nel diritto societario l'azione di nullità ha carattere residuale ed è limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte alla tutela di interessi generali, mentre il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci – o gruppi di essi – determina la annullabilità della deliberazione. La inesistenza di una deliberazione assembleare è configurabile solo in relazione a pronunce aventi ad oggetto un atto impugnato non definibile come deliberazione, o qualora si registri uno scostamento dal modello legale tale da non permetterne la riconduzione alla categoria.
Le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari. Rimane, tuttavia, esclusa dal novero delle questioni compromettibili in arbitri quella relativa all’inosservanza nella redazione del bilancio dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, vertente su diritti indisponibili.