In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. In tal caso, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale.
Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle predette deliberazioni non può aver luogo in applicazione dell’art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.), sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare sostitutiva di quelle impugnate non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria in quanto trattasi di questione pubblicitaria.
Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., quando l'annullamento della delibera non può aver luogo per intervenuta sostituzione con altra conforme a legge e statuto, le spese di lite devono essere poste di norma a carico della società.
In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere regolate con il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce il “naturale corollario” della pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale ex art. 2487 c.c. ha natura meramente sostitutiva dell’inerzia o inconcludenza dell’assemblea e non dà luogo a una procedura di liquidazione giudiziale; una volta superata la fase di stallo, l’assemblea riacquista i propri ordinari poteri, fra cui quello di stabilire o modificare i criteri di liquidazione e i poteri attribuiti al liquidatore, nonché di revocarlo o sostituirlo, sicché la rimessione all’assemblea della scelta tra vendita in blocco dell’azienda e vendita separata dei singoli beni non viola né l’art. 2487 c.c. né le previsioni statutarie che si limitino a prevedere l’attività liquidatoria di pagamento dei debiti sociali e liquidazione dei beni residui.
Ai fini dell’annullamento della delibera di s.r.l. ex art. 2479-ter c.c. per conflitto di interessi del socio, è necessario che concorrano cumulativamente: l’esistenza di un effettivo conflitto tra l’interesse del socio (anche per conto di un terzo) e quello della società, la decisività del voto del socio in conflitto e la dannosità almeno potenziale della deliberazione; grava sul socio impugnante l’onere di allegare e provare in modo preciso e univoco il collegamento tra l’interesse perseguito (anche indiretto, in favore di terzi) e il pregiudizio per la società, non essendo sufficiente il mero richiamo a potenziali vantaggi per società riconducibili a congiunti.
Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo, poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.
Ai sensi dell'art. 2479 ter c.p.c., sono impugnabili anche le delibere assembleari che in astratto rivestono la caratteristica dell'autoesecutività. Di conseguenza, è da respingersi l'eccezione volta a far valere la carenza di interesse ad agire in capo ai soci che impugnano la delibera assembleare autoesecutiva.
L'istituto dell'esclusione convenzionale del socio di s.r.l., disciplinato dall'art. 2473 bis c.c., consente all'autonomia statutaria di prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio ulteriori rispetto a quelle sancite dalla legge (come ad esempio quella codificata in tema di socio moroso dall'art. 2466 c.c.). Tale potere dei soci di prevedere nell'atto costitutivo specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa incontra limiti analoghi a quelli previsti dalle disposizione in tema di società di persone. In particolare, deve ritenersi che l'autonomia statutaria non possa dar vita a fattispecie di esclusione generiche o discrezionali. Infatti, l'art. 2473 bis c.c., sottolineando la necessità che le cause di esclusione siano specifiche in relazione ad una giusta causa, impone che i soci, nel dar vita a fattispecie di esclusione, prendano in considerazione vicende e comportamenti del socio integranti un inadempimento ai propri obblighi ovvero che rendano in qualche modo impossibile la prosecuzione del rapporto sociale.
La clausola di esclusione del socio di s.r.l. che si limiti a riprodurre le previsioni di cui all'art. 2286 c.c. in tema di società di persone è affetta da nullità, dovendo essere specificati nella clausola stessa i presupposti della sua operatività ed in particolare da quali gravi inadempimenti agli obblighi sociali si possa far discendere l'esclusione del socio. La previsione statutaria in forza della quale sia ammessa l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o, in qualsiasi modo, causi discredito commerciale alla società o leda il rapporto di fiducia con gli altri soci risulta priva del requisito della specificità richiesto dall'art. 2473 bis c.c. ed è, pertanto, nulla.
Non è conforme all'impianto tipologico di cui la norma citata è emersione (che postula la deduzione di condotte tali da consentire al socio di evitare tale gravissima "sanzione privata" conoscendo preventivamente, quindi evitandoli i comportanti che potrebbero dar causa allo scioglimento unilaterale "quoad eum" del rapporto sociale) la clausola che non prevede che la condotta del socio suscettiva di far luogo all'esclusione debba svolgersi successivamente all'introduzione della clausola stessa; legittimando invece "contra ius" l'esclusone fondata su comportamenti già in essere, e noti alla compagine sociale, prima dell'introduzione della previsione statutaria e, come tali, per definizione non configurabili quali impeditivi della prosecuzione di un rapporto sociale iniziato nella loro vigenza.
Il venir meno del requisito di onorabilità di uno dei soci non costituisce una giusta causa di esclusione ove tale ipotesi non venga espressamente e chiaramente prevista dal momento della redazione dello statuto ovvero, successivamente, all'atto della sua modifica ma comunque prima che la condotta integrante la giusta causa di esclusione venga poste in essere. Diversamente da quanto disposto nelle società di persone dall'art. 2286 c.c., nella s.r.l. l'esclusione del socio opera solamente: i) nelle ipotesi di legge del socio moroso (art. 2466 c.c.) e ii) nelle specifiche ipotesi statutariamente previste riconducibili a una giusta causa pertanto il venir meno dell'onorabilità di un socio può legittimare la sua esclusione dalla s.r.l. ove ciò non sia previsto ex ante in maniera chiara e circoscritta dall'atto costitutivo e purché integri un'ipotesi di giusta causa di esclusione
La delibera assembleare di modifica della clausola statutaria recante l'indicazione delle cause di esclusione del socio per giusta causa, è da considerarsi nulla, in quanto contrastante con la disciplina legale, di cui all'art. 2473 bis c.c., la quale impone una predeterminazione statutaria delle ipotesi di esclusione che, per essere reputate valide e efficaci, devono potersi ricondurre alla nozione di "giusta causa", essere connotate da specificità ed essere deliberate in momento anteriore al comportamento del socio che le vada ad integrare, sanzionandone l'esclusione della compagine sociale, la stessa, pertanto, è nulla per illeceità dell'oggetto sociale ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. In conseguenza della dichiarata nullità della modifica statutaria, stante l'assenza di un fondamento statutario o normativo per una pronuncia di esclusione, in violazione dell'art. 2473 bis c.c., la successiva delibera di esclusione va annullata per violazione di legge ex art. 2377 c.c.
Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.
Affinché un conflitto di interesse sia rilevante ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare occorre che il conflitto, oltre che contestuale alla deliberazione, sia anche concreto, ovvero occorre dare dimostrazione che l’interesse extra-sociale abbia obiettivamente inciso sul perseguimento dell’interesse sociale, al punto da impedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà quale componente dell’organo assembleare, con ciò escludendosi tutte le ipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (diretto e indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la libera espressione del voto.
La falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o dai documenti di causa non è deducibile con il ricorso per cassazione, essendo tutelato dall’ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c.). Con il ricorso per cassazione, l’errore percettivo può essere dedotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti.
Nella s.r.l., la disciplina dell'autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l'assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003, che ha differenziato fortemente la s.r.l. dalla s.p.a. valorizzando i profili personalistici, purché non si concretizzi in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo. La clausola statutaria che riserva al socio il potere di convocazione solo in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo è pertanto valida; di conseguenza, la convocazione dell'assemblea da parte del socio è illegittima qualora il consiglio di amministrazione, lungi dall'essere inattivo o ostruzionistico, si sia limitato a differire di sole due settimane la propria seduta per consentire ai consiglieri interessati dalla revoca di essere previamente informati delle contestazioni loro rivolte: tale comportamento non integra una colpevole inerzia dell'organo amministrativo.
La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare; il vizio che eventualmente inficia la convocazione rappresenta pertanto una causa di annullamento. La carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio), integra un vizio idoneo a giustificare la sanzione meno radicale dell'annullabilità.
La sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., originariamente invalida per omessa convocazione di un socio, comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù del richiamo espresso effettuato dall’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c. all'art. 2377, comma 8, c.c..
L'interesse ad agire in giudizio deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della pronuncia del giudice; ove tale condizione venga meno nelle more del giudizio, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La delibera assembleare impugnata che, in pendenza del giudizio di annullamento, sia stata sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e adottata in conformità alla legge e allo statuto determina la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo all'impugnante, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda, senza che sia necessario procedere all'esame del merito delle censure originariamente dedotte.
La previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo qualora essa sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, configura una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, che attribuisce al giudice il potere di verificare se ricorrano le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento. Tale disposizione, sebbene dettata in materia di società per azioni, trova applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, per effetto del richiamo espresso contenuto nell'art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.
Nel caso in cui, per effetto della sostituzione della delibera assembleare impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto, sia dichiarata l'improcedibilità della domanda di annullamento, le spese di lite sono poste a carico della società convenuta ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., che espressamente prevede tale regola di riparto quale conseguenza dell'impossibilità di pronunciare l'annullamento.
L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento con scarsissime possibilità di verificazione (“remoto”), perché la sussistenza dell’obbligo può dirsi remota solo quando la contestazione dell’obbligo sia sorretta da ragioni di evidente fondatezza. Dunque, per far venir meno la necessità di appostare il fondo per rischi non è sufficiente l’incertezza, ma occorre la ragionevole certezza dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento. Inoltre, le solide condizioni patrimoniali della società e la sicura capacità di far fronte al pagamento, anche imprevisto, del contributo non hanno significativi riflessi sulle modalità di redazione del bilancio, che è nullo in tutti i casi in cui non sia possibile desumere da esso l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il bilancio impugnato sia viziato, per non avere appostato, in violazione dell’art. 2424 bis comma 3 c.c., un fondo per rischi in relazione al pagamento di un contributo “extraprofitti”, che costituisce evento la cui verificazione va prudenzialmente considerata più probabile del contrario. Con riferimento al periculum in mora, l’omessa appostazione del fondo per rischi determina un’inesatta (per eccesso) quantificazione dell’utile distribuibile, con la conseguenza che l’esecuzione della delibera pregiudica la società, che vede ingiustificatamente uscire risorse finanziarie dalle casse sociali, e il socio di minoranza ricorrente, che non può avvalersi della distribuzione senza accettare il bilancio che contesta. Non si può dire invece che la sospensione della delibera pregiudichi l’interesse della società, che dalla sospensione non risulta impedita in nessuna attività operativa.