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Tribunale di Catania, 1 Luglio 2025

Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società e rapporto con l’arbitrato

Tribunale di Catania, 1 Luglio 2025
Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società e rapporto con l’arbitrato

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.

Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/07/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Milena Aucelluzzo
Registro: RG 3440 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/04/2026
Massima a cura di: Chiara Pini
Chiara Pini

Sono un avvocato del Foro di Milano iscritto all'albo dal 2020, mi occupo di contenzioso civile, commerciale e societario (materia, quest'ultima che ho approfondito nell'ambito di un master) e di contrattualistica d'impresa ad ampio spettro (anche in ambito Information Technology); svolgo, inoltre attività, di pareristica e di consulenza stragiudiziale in tali ambiti. Mentre oggi presto lavoro per lo più a favore di società, in passato, ho assistito in via prevalente clientela di tipo istituzionale in ambito bancario e finanziario (i.e. factoring) e concorsuale, con occasionali esperienze nel restructuring e nelle due diligence di crediti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione.

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