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Tribunale di Roma, 18 Luglio 2024

Delibera di aumento del capitale sociale: invalidità e presupposti per il sequestro giudiziario

Tribunale di Roma, 18 Luglio 2024
Delibera di aumento del capitale sociale: invalidità e presupposti per il sequestro giudiziario

L’accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di merito relativo alla titolarità del diritto di proprietà o del possesso dei beni, richiesto quale uno tra i presupposti necessari ai fini del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., atteso che il suo eventuale accoglimento – anche in caso di sua tempestiva impugnazione – non porterebbe comunque ad alcun trasferimento del diritto di proprietà sulle quote oggetto di aumento, quanto piuttosto la caducazione degli effetti prodotti dalla delibera impugnata.

A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del fumus bonis iuris, ai fini della impugnazione di delibere assembleari l’ordinamento prevede il rimedio tipico della sospensione cautelare ex artt. 2479 ter co. 4 e 2378 co. 3 c.c. Trattasi di un rimedio cautelare volto ad ottenere la sospensione immediata degli effetti dell’atto da impugnare, è da ritenersi uno strumento idoneo a prevenire, nei limiti in cui sia ancora possibile, il verificarsi o l’aggravarsi di qualsivoglia effetto pregiudizievole asseritamente scaturente dalla esecuzione dell’atto che si assume essere illegittimo.

Nel diritto societario l’azione di nullità ha carattere residuale ed è limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte alla tutela di interessi generali, mentre il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci – o gruppi di essi – determina la annullabilità della deliberazione. La inesistenza di una deliberazione assembleare è configurabile solo in relazione a pronunce aventi ad oggetto un atto impugnato non definibile come deliberazione, o qualora si registri uno scostamento dal modello legale tale da non permetterne la riconduzione alla categoria.

Data Sentenza: 18/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro: RG 9235 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/05/2026
Massima a cura di: Mariachiara Chiarappa
Mariachiara Chiarappa

Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2023 ha trascorso il Winter Semester presso la Innsbruck Universität (UIBK) in Austria. Dal 2023 al 2025 è stata membro eletto quale Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Facoltà universitario. Da ottobre 2024 è stata membro del team nella squadra universitaria partecipante alla 32esima edizione del Willelm C. Vis International Commercial Arbitration Moot di Vienna. Nel settembre del 2025 è stata visiting researcher presso la Ludwig Maximillian Universität (LMU) di München. Nel mese di aprile 2026 ha conseguito il diploma di laurea con una tesi in Diritto Civile II intitolata ''Obblighi di protezione e rimedi sinallagmatici'' con valutazione 110/110.

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