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Tribunale di Roma, 2 Maggio 2024

Inerzia dell’organo amministrativo all’istanza di accesso ai documenti societari

Tribunale di Roma, 2 Maggio 2024
Inerzia dell’organo amministrativo all’istanza di accesso ai documenti societari

Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, II c.c., il quale attribuisce il diritto a ricevere notizie in relazione agli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione della società sin dal momento della sua costituzione, nonché di estrarre copia dei documenti esaminati, anche a spese dell’interessato.

L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso a causa di inerzia o mancata risposta da parte dell’organo amministrativo integra, di per sé, il presupposto del periculum in mora, giustificante la adozione di un provvedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c.: il ritardo nell’accesso lede il diritto del socio al controllo sulla gestione della società, anche qualora non venga opposto da parte dell’organo amministrativo alcun concreto e specifico motivo di riservatezza.

La estensione del diritto di accesso al socio anche ai documenti relativi all’amministrazione può venire intesa come legittimante la richiesta di accesso pure al libro delle adunanza e delle deliberazioni assembleari o delle decisioni dei soci, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Tale diritto può venire esercitato in ogni momento, senza il bisogno di una motivazione e senza tollerare limitazioni di sorta, salvo quelle connesse alla operatività del generale principio di buona fede e correttezza, il quale è funzionale a modulare le modalità di esercizio. Tuttavia, qualora il suo esercizio persegua finalità extra sociali, sia volto ad arrecare un pregiudizio all’attività sociale o sia tale da ostacolare il suo corretto svolgimento, non perseguendo finalità informative, legittima il conseguente rifiuto da parte degli amministratori alla consultazione richiesta.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 02/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro: RG 7771 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/05/2026
Massima a cura di: Mariachiara Chiarappa
Mariachiara Chiarappa

Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2023 ha trascorso il Winter Semester presso la Innsbruck Universität (UIBK) in Austria. Dal 2023 al 2025 è stata membro eletto quale Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Facoltà universitario. Da ottobre 2024 è stata membro del team nella squadra universitaria partecipante alla 32esima edizione del Willelm C. Vis International Commercial Arbitration Moot di Vienna. Nel settembre del 2025 è stata visiting researcher presso la Ludwig Maximillian Universität (LMU) di München. Nel mese di aprile 2026 ha conseguito il diploma di laurea con una tesi in Diritto Civile II intitolata ''Obblighi di protezione e rimedi sinallagmatici'' con valutazione 110/110.

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