In caso di azione di responsabilità sociale svolta da un socio, la nomina di un curatore speciale della società litisconsorte si rende necessaria solo ove quest'ultima si costituisca in giudizio in persona dell'amministratore o liquidatore convenuto, sussistendo solo in tal caso un conflitto d'interessi rilevante (altro…)
La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), a condizione che: la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; non siano compromesse le potenzialità difensive della controparte; (altro…)
In sede di assemblea straordinaria convocata per deliberare l'azzeramento del capitale sociale e il suo contestuale aumento con sovrapprezzo, deve ritenersi lecita la prassi consistente nella sottoscrizione immediata e per intero del capitale ad opera dei soli soci presenti, (altro…)
La prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale non vale ad integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) – il quale si connota per la dissimulazione dello stato di insolvenza e per la contestuale assunzione di un’obbligazione con il proposito di non adempierla – qualora la situazione patrimoniale negativa della società sia conoscibile dai creditori sociali in quanto risulta in maniera inequivocabile dal bilancio iscritto nel registro delle imprese anteriormente al sorgere del credito. (altro…)
Sugli amministratori grava un obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società che, ove violato, può integrare la responsabilità dell’organo amministrativo (nella specie, il Tribunale ha ritenuto responsabile un amministratore di srl per non aver correttamente esposto la situazione patrimoniale della società e per aver, in forza di ciò, proseguito l'attività sociale in epoca successiva all’integrale perdita del capitale). (altro…)
La riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale reintegrazione costituiscono, entrambe, modificazioni dell'atto costitutivo e, pertanto, soggiacciono ai quorum legali o a quelli, più elevati, di fonte statutaria previsti per esse.
La disposizione di cui all'art. 2482 bis c.c. prevede unicamente l’obbligo di deposito della relazione, ma non anche quello di dare comunicazione ai soci dell’avvenuto adempimento.