In tema di azione nei confronti di un amministratore per atti di mala gestio societaria, il curatore fallimentare che deduca, quale condotta illecita, il mancato accertamento della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione degli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. deve allegare (e provare) che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali non conservative, deve individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative, immediate e dirette, sul piano del depauperamento del patrimonio ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi.
E' tenuto a risarcire il danno l'amministratore delegato di S.r.l. che in un'operazione di cessione di partecipazioni sociali di pertinenza della società amministrata abbia sottoscritto delle clausole palesemente valutabili ex ante come irragionevoli, in quanto contrarie al generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell'attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo. (Nella specie si trattava di clausole volte a riconoscere all'acquirente il pagamento differito e l'equiparazione a quietanza del mancato proponimento dell'azione di adempimento da parte della cedente entro un determinato termine ristretto, a fronte della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria, della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito e delle condizioni patrimoniali della cessionaria).
L’entità del risarcimento del danno gravante in capo all’amministratore di s.r.l. che in presenza di azzeramento del capitale sociale non abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 2482 ter cov.civ. non è dato in via equitativa dalla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, ma dal raffronto tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art.2482 ter cod.civ. e il risultato dato dalla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare.
Gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale ( 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.).
Il mancato accertamento doloso o colposo della totale erosione del capitale sociale per perdite e la conseguente omissione (altro…)
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)
I soci amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili del danno che abbiano illegittimamente causato alla società (successivamente fallita) per la prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita (altro…)
È responsabile l’amministratore di s.r.l. che, omettendo di accertare l’intervenuta perdita integrale del capitale sociale, prosegua nello svolgimento dell’attività aggravando il dissesto. (altro…)
In sede di assemblea straordinaria convocata per deliberare l'azzeramento del capitale sociale e il suo contestuale aumento con sovrapprezzo, deve ritenersi lecita la prassi consistente nella sottoscrizione immediata e per intero del capitale ad opera dei soli soci presenti, (altro…)
Alla sospensione della delibera assembleare è dato addivenire solo allorquando, all’esito di un giudizio comparativo tra i contrapposti interessi delle parti, risulti che il pregiudizio che subirebbe il socio per effetto dell’esecuzione della deliberazione è di maggior peso rispetto al nocumento derivante alla società dal, sia pur provvisorio, “congelamento” degli effetti della delibera (altro…)
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all'altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l'emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile (altro…)
L'azione di responsabilità promossa contro un amministratore di s.r.l. poi fallita da parte della curatela del fallimento non può essere validamente accolta (altro…)
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento – o dal commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria – ha carattere unitario e inscindibile, risultando frutto della confluenza in unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli articoli 2393 3 2394 c.c. (altro…)