Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell'impresa anche mediante l'esercizio provvisorio (altro…)
La cessione da parte di una società cooperativa attiva nel settore lattiero caseario del ramo d'azienda costituente la propria attività tipica non è da sola sufficiente ad integrare la volontà da parte dei soci a rinunciare allo scopo mutualistico tipico di tale forma societaria e quindi non ne consegue l'impossibilità oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva di conseguire l'oggetto sociale non potendosi dunque applicare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. (altro…)
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
Non sussiste impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, comma 1°, n. 3), c.c. qualora soltanto in un’unica occasione non sia rappresentata, anche in seconda convocazione, la maggioranza del capitale sociale, se ciò consente comunque l’approvazione del bilancio e di una eventuale delibera di accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento.
La causa di scioglimento per impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale costituisce una condizione oggettiva dell'azione sociale, come tale determinabile in ragione della sua concreta manifestazione, apprezzabile nella sua obbiettiva esistenza senza che sia possibile considerarla integrata dalla mera difficoltà economica in cui versa la società.
Qualora l'assemblea di una srl convocata per l'approvazione del bilancio, non proceda in tal senso, e alla successiva convocazione non si riunisca nemmeno, sussistono i presupposti di cui al n. 3 dell'art. 2484 c.c. e pertanto si deve decretare l'avvenuto scioglimento della società.
La causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ricorre soltanto quando detta impossibilità sia tale da assumere il carattere di irreversibilità e di assolutezza e pertanto non ricorre là dove la società sia attiva e operante, a nulla rilevando eventuali dissidi tra i soci che non siano inidonei a impedire lo svolgimento della sua ordinaria attività.
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente la sussistenza della causa di scioglimento della società al solo fine di provvedere alla nomina di un liquidatore, fatta salva la possibilità di ciascun interessato di adire successivamente il tribunale in via ordinaria per sentir accertare l’inesistenza della causa di scioglimento e revocare il decreto emesso dal tribunale (nella specie, il ricorso era stato proposto da un socio di minoranza per l’accertamento dell’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea ai sensi degli artt. 2485, co. 2, e 2484, n. 3, c.c.).
Alla declaratoria di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea è conseguenziale la nomina dei liquidatori senza necessità di attendere l’infruttuosa convocazione dell’assemblea per la loro nomina.