L'accertamento della perdita del capitale sociale e della mancata successiva ricostituzione costituisce il presupposto per la violazione dell’art. 2486 c.c., che, al primo comma, prescrive che, al verificarsi di una causa di scioglimento, ovvero, quella di cui all’art. 2484 n. 4) c.c., gli amministratori conservino sì poteri gestori, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
L'accertamento che il Tribunale è chiamato a svolgere, nell'ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, è limitato al dato oggettivo della impossibilità di funzionamento dell'assemblea, come d'altra parte emerge chiaramente dal dettato degli artt. 2484 e 2485 c.c. che demandano agli amministratori, prima, ed al Tribunale, poi, un accertamento esclusivamente oggettivo del verificarsi della causa di scioglimento.
Accertata la causa di scioglimento dagli amministratori, il Tribunale può essere chiamato a provvedere alla nomina di un liquidatore della società laddove l’assemblea non deliberi in merito.
In tema di scioglimento della società a responsabilità limitata per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., la causa dissolutiva ricorre soltanto quando l’organo assembleare sia stabilmente e irreversibilmente incapace di assumere le deliberazioni necessarie ed essenziali al normale funzionamento della società – in particolare l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali – e non anche quando il dissidio tra soci si traduca nel mancato raggiungimento del quorum su singole deliberazioni, ancorché rilevanti.
L’impossibilità di funzionamento postula una paralisi oggettiva e definitiva dell’organo assembleare, desumibile da un blocco decisionale reiterato e strutturale, non essendo sufficiente l’esito negativo di una singola assemblea, né il voto contrario espresso su specifiche proposte, che integra una mera mancata adesione alla proposta e non incapacità funzionale dell’assemblea.
(Nella specie, il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, c.c. in presenza della mancata approvazione del bilancio in un’unica seduta, a fronte di precedenti deliberazioni unanimi e in assenza di prova di una paralisi irreversibile dell’assemblea).
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi, delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. («impossibilità di funzionamento» e «continuata inattività dell’assemblea») assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia, l’ «impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’ «impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente. Sia l’“impossibilità di funzionamento” sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale.
L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea di cui al n. 3 dell’art. 2484 c.c. costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di accertamento degli amministratori riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tale adempimento la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento. Prima di tale momento non si producono gli effetti dello scioglimento anche qualora si verifichi un evento dissolutivo. Gli effetti della causa di scioglimento vengono, pertanto, espressamente "postergati", dall'art. 2484, comma 3, al momento in cui l'atto societario che accerta la causa stessa venga fatto oggetto di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, ai fini di certezza giuridica, con l’ulteriore corollario che mentre nei rapporti tra società ed amministratori - i quali sono tenuti, in forza dell'art. 2486, comma 1, ad una gestione di tipo liquidatorio (dunque, conservativa) fin dal momento del verificarsi oggettivo della causa di scioglimento - la causa di scioglimento ha effetto automaticamente, per il sol fatto oggettivo di essersi verificata, nei rapporti esterni, invece, la causa di scioglimento non può produrre effetti se non si sia dato corso all'ulteriore attività rappresentata dalla pubblicazione dell'atto di accertamento dello scioglimento presso il Registro delle Imprese.
Il decorso del termine per la pronuncia del lodo non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, “non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza”, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, quindi, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha carattere unitario ed inscindibile poiché cumula le azioni disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell'una, soccorrono i presupposti dell'altra. In caso di fallimento, pertanto, le diverse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali previste dal codice civile, pur rimanendo tra loro distinte, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., la quale – assumendo connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Inoltre, spetta all’attore l’onere dell’allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico. In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta inadempiente, e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto.
Quanto ai doveri che incombono sull’amministratore al momento del verificarsi di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’accertamento, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, del verificarsi di una causa di scioglimento della società non ha carattere, né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.
Vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali in quanto, come si è detto, il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società. In particolare, in applicazione del disposto dell’art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi.
La curatela che agisca in giudizio per l’accertamento della responsabilità degli amministratori da prosecuzione dell’attività gestoria successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
L’omessa o incompleta tenta delle scritture contabili non comporta di per sé un danno per la società o per i creditori sociali. Invero, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato, all'evidenza, non già dalla misura del "falso", ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata devono applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo i criteri di cui alla Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, con decorrenza dalla data del fallimento. Infine, dal passaggio in giudicato valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
In materia di finanziamento dei soci, l'art. 2467 c.c., comma 1, quando parla di rimborso "postergato" rispetto agli "altri creditori", utilizza siffatta espressione per indicare il meccanismo della posposizione del diritto a quelli altrui, non per alludere al momento dell'effettivo concorso procedimentalizzato delle pretese creditorie. A ben vedere, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando essa una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del "finanziamento", sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
Il disposto dell'art. 2484 n. 3 c.c. prevede che la continua inattività dell'assemblea è causa di scioglimento della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2487 c.c. è previsto che gli amministratori contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (…). Pertanto, se, come previsto dall'art. 2487 comma 2 c.c., gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
Una volta accertato che, al termine della liquidazione dell’attivo patrimoniale, sono stati interamente soddisfatti sia i creditori privilegiati che quelli chirografari e, pertanto, si è stabilito che il residuo attivo disponibile, detratte le spese di chiusura e degli oneri fiscali, fosse riversato alla società fallita, è necessario procedere alla nomina giudiziale di un liquidatore affinché provveda alla ripartizione delle somme disponibili tra i soci, previo adempimento di eventuali residui oneri a carico della società rimasti inadempiuti all’esito della procedura fallimentare, attenendosi ai criteri fissati dalla normativa codicistica di cui agli artt. 2489 e ss. c.c.
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.
Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.
In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea, quali cause di scioglimento delle società ai sensi dell'art. 2484 c.c., ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le funzioni essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, come l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o la nomina degli amministratori.
Quando la conflittualità dei rapporti tra due gruppi di soci induce il Tribunale adito ex art. 2485 co. 2 c.c. a ritenere che il blocco dell’attività dell’assemblea renda impossibile anche la nomina del liquidatore, il Tribunale può procedere nella stessa sede anche a nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487 co. 2 c.c..
Il potere-dovere di accertamento delle cause di scioglimento di una società spetta in via principale agli amministratori e solo in via suppletiva, in caso di inerzia degli stessi amministratori, al Tribunale su istanza di parte; ne consegue che la legittimazione a richiedere con ricorso l'accertamento di una causa di scioglimento non può essere riconosciuta all’amministratore unico o all’intero Consiglio di amministrazione della società della quale si chiede lo scioglimento, non potendo ravvisarsi una “competenza sostitutiva” del Tribunale a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente, che a tale omissione può direttamente ovviare.
Sussiste la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. - che giustifica altresì la nomina del liquidatore d'ufficio - qualora vi sia protratta inattività dell’assemblea per impossibilità di funzionamento della stessa causata dal dissidio insanabile tra i soci incapaci di assumere alcuna deliberazione sull’approvazione dei bilanci e/o su altri punti all’ordine del giorno.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, o dovrà stabilire il compenso del liquidatore, o potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione, o alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.
Ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., il liquidatore, anche se di nomina giudiziale, è tenuto a curare l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle imprese. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato dalla Cancelleria, oltre che alle parti ove non adottato in udienza, anche al liquidatore nominato, affinché possa valutare l’accettazione dell’incarico. In caso di accettazione dell’incarico, il liquidatore dovrà provvedere alla relativa iscrizione; qualora, al contrario, non intenda accettare per incapienza della società rispetto ai costi della liquidazione, è tenuto a depositare apposita nota nella quale dia atto o del mancato rinvenimento di fondi sociali per provvedere alla liquidazione o se la società sia astrattamente soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.