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La perdita della continuità aziendale non integra, di per sé, causa di scioglimento della società
L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di...

L’eventuale sussistenza di una crisi economica dell’impresa (intesa in termini di incapacità di far fronte alle obbligazioni) che rischia di far venir meno la continuità aziendale non è, di per sé, causa di scioglimento dell’impresa non solo perché il legislatore non ha tipizzato una siffatta ipotesi di scioglimento anticipato (quella, cioè, della perdita di continuità quale conseguenza della situazione di crisi), ma anche perché profili di matrice lato sensu economica che portano allo scioglimento della società sono espressamente previsti e cioè la perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 n. 4 c.c. e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata di cui all’art. 2484 n. 7-bis c.c.. Quindi, al di fuori dei casi estremi di patrimonio netto negativo o di insolvenza della società, una situazione di crisi della società non può portare al suo scioglimento, e non può condurre a tale esito l’impossibilità di conseguire lo scopo della società, cioè la realizzazione del profitto che è cosa diversa dall’oggetto sociale.

Lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484 n. 2 c.c., ha riguardo sì alla dimensione funzionale della società, ma è ancorato ad un giudizio che presuppone che questa al momento dell’accertamento versi, per qualsivoglia ragione, nell’impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di svolgere l’attività prefissata dall’oggetto sociale. Quindi, tale causa di scioglimento non è configurabile laddove non sia acquisita la dimostrazione di uno o più eventi che incidono sulla continuità aziendale, impedendola irrimediabilmente, sì da poter far ritenere come impossibile lo svolgimento dell’attività o di alcuna delle attività propria/e dell’oggetto sociale.

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Il dissidio insanabile tra due soci origina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e...

La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

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Scioglimento società per impossibilità di funzionamento o per inattività della assemblea
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento...

L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.

La paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscano la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. In tal senso, l'organo assembleare deve apparire stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci. Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; situazione che può emergere sia dagli stessi verbali assembleari o dalla mancata assunzione di decisioni (ad esempio per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi) ma anche da dati oggettivi riferibili alla litigiosità giudiziale tra i soci: sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto; per cui il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, una volta accertata la causa di scioglimento della società relativa all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e disposta la sua messa in liquidazione, il Tribunale può nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci. Ciò per ragioni di economia procedimentale, al fine di avviare prontamente la fase di liquidazione e perché sarebbe illogico preservare la competenza deliberativa dell’assemblea per la nomina del liquidatore (prevista dall’art. 2487 c.c. per il caso che la causa di scioglimento venga accertata in ambito societario) nel caso di accertamento giudiziale dell’ipotesi dissolutiva dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore: decorrenza della prescrizione e quantificazione del danno risarcibile
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste...

L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.f., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.f., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza

In ordine al quantum risarcibile, l’art. 2486 c.c., in quanto norma latamente processuale, dispone, nell’ultimo comma, che quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori, tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del “periculum in mora” può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.

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Controllo analogo e responsabilità dell’amministratore
Il controllo analogo esercitato da un ente pubblico su una società in house non esime l’amministratore dall’adempimento degli obblighi previsti...

Il controllo analogo esercitato da un ente pubblico su una società in house non esime l’amministratore dall’adempimento degli obblighi previsti dalla legge per la tutela del patrimonio della società di diritto privato, secondo i principi desumibili dal codice civile, cui anche una società in house è soggetta. Se è vero che l’amministratore è vincolato a seguire le direttive impartite dall’amministrazione controllante nell’ambito della gestione dell’attività, è altrettanto vero che la sua azione dovrà essere pur sempre improntata ad una gestione economica secondo i principi di corretta amministrazione. L’amministratore, inoltre, nelle ipotesi in cui vengono in rilievo profili di crisi, dovrà adoperarsi per fronteggiarla alla stregua di qualsiasi altro amministratore, esercitando le proprie prerogative con diligenza professionale e tempestività. Viene dunque in rilievo la necessità che la condotta dell’amministratore sia garante anche degli interessi dei creditori alla conservazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. Nelle ipotesi di perdita del capitale o della continuità, pertanto, l'amministratore dovrà agire secondo i criteri legali previsti dagli artt. 2484 e seguenti cod. civ., non potendo nascondere la propria responsabilità dietro il controllo analogo dell’amministrazione controllante.

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento e inattività assembleare e numero minimo dei soci nelle cooperative
Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo...

Nel procedimento camerale instaurato ex art. 2485, co. 2, c.c., il tribunale esercita un potere sostitutivo in presenza dell’inerzia dell’organo amministrativo ed è chiamato al mero accertamento della sussistenza della causa di scioglimento, senza valutare profili di responsabilità dei soci. Sono legittimati all’istanza i singoli soci, gli amministratori e i sindaci, e l’unico contraddittore necessario è la società.

La causa di scioglimento ex art. 2484, n. 3, c.c. ricorre in caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’organo assembleare. Nel primo caso, l’insanabile dissidio tra i soci o il reiterato atteggiamento ostruzionistico di alcuni di essi ostacola la formazione di maggioranze idonee ad assumere le delibere assembleari sulle quali si fonda la vita e l’organizzazione societaria. Nell’altro caso, l’inattività dell’organo assembleare è la spia di un contrasto che paralizza la prosecuzione della vita societaria, a causa di un sostanziale disinteresse dei soci alla continuazione dell’attività economica sociale.

Nelle società cooperative, inoltre, lo scioglimento consegue anche al mancato reintegro, entro un anno, del numero minimo dei soci ex art. 2522, co. 3, c.c.

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Sul dissidio insanabile tra i soci quale causa di scioglimento della s.r.l.
Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2)...

Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3) c.c., deve essere tale da rendere l’organo assembleare stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le proprie funzioni essenziali, sì da non rendere possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.

Non assume rilievo, a tal fine, una mera conflittualità sociale, essendo invece necessario un dissidio che, in ragione delle specifiche e concrete peculiarità dell’assetto sociale (ad esempio, nell’ipotesi di partecipazione paritetica di due soci), determini un’insanabile compromissione delle possibilità di funzionamento della società e, correlativamente, di conseguimento, da parte della stessa, dell’oggetto sociale.

La causa di scioglimento in parola ricorre, ad esempio, laddove l'organo assembleare risulti incapace di assolvere le funzioni di approvazione annuale del bilancio d'esercizio, purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio, e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

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Disponibilità patrimoniale sociale e ruolo dei soci in relazione all’accertamento ex art. 2409 c.c.
La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli...

La disponibilità di un ampio compendio patrimoniale destinabile al soddisfacimento dei creditori sociali non esclude né attenua la responsabilità degli amministratori per l’inerzia gestoria, ove, a fronte della pacifica cessazione dell’attività d’impresa e della perdita della forza lavoro, essi abbiano omesso di accertare e dichiarare la causa di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c. Tale omissione integra violazione dei doveri gestori e di conservazione dell’integrità patrimoniale, avendo determinato – o concorso a determinare – una situazione di stallo pregiudizievole per la società, per i soci e per i creditori, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale e aggravamento dell’esposizione debitoria.

Il decreto emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c., con cui il tribunale accerta gravi irregolarità gestorie e nomina un amministratore giudiziario, non comporta l’estromissione dei soci né preclude il loro necessario coinvolgimento nella successiva fase di liquidazione volontaria. Rientra, infatti, tra i compiti dell’amministratore giudiziario – una volta redatto il bilancio e compiuti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a rimuovere le irregolarità accertate – quello di convocare e presiedere l’assemblea per proporre la nomina di nuovi amministratori ovvero, se ne ricorrono i presupposti, la messa in liquidazione della società o l’accesso a una procedura concorsuale.

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Cessazione della materia del contendere e cancellazione delle trascrizioni del sequestro conservativo
La cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio, costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,...

La cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio, costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli, ivi compresa quella del sequestro di quote societarie, mentre la cancellazione della procedura esecutiva rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione.

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Natura e presupposti dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall
L’azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta...

L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146 L.F., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.

L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull’attore l’onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal disposto dell’art. 2392 c.c. Al contrario, l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell’illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore e il pregiudizio.

Sussiste la responsabilità dell’amministratore che, in violazione dei doveri di legge, prosegua l’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, omettendo l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c., nonché compia operazioni estranee all’oggetto sociale e in conflitto di interessi, quali la prestazione di fideiussione in favore di società riconducibile al medesimo amministratore e versante in stato di difficoltà, con conseguente danno per il patrimonio sociale.

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Responsabilità dell’amministratore di fatto e di diritto in caso di liquidazione giudiziale della s.r.l.: pagamenti distrattivi e mancanza di contabilità
La totale estraneità rispetto alla gestione amministrativa della s.r.l., dichiarata dall’amministratore di diritto, non rappresenta un’esimente bensì un’aggravante della sua...

La totale estraneità rispetto alla gestione amministrativa della s.r.l., dichiarata dall'amministratore di diritto, non rappresenta un'esimente bensì un'aggravante della sua responsabilità, essendo l'amministratore obbligato per legge alla regolare tenuta della contabilità sociale, alla redazione dei bilanci secondo i principi di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica sociale, agli adempimenti fiscali e tributari e, in generale, a una gestione improntata a criteri di diligenza e legalità.

I pagamenti effettuati dalla società nel periodo successivo al verificarsi di una causa di scioglimento, interamente non giustificati da registrazioni contabili, vanno qualificati come atti distrattivi in virtù di presunzione derivante dalla mancanza di una corretta tenuta delle registrazioni contabili, che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della società. L'amministratore convenuto è onerato, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione del proprio esatto adempimento: in assenza di qualsiasi elemento giustificativo offerto, sia in sede di audizione dinanzi al curatore sia nel giudizio, la presunzione di distrazione non è superata.

In presenza dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della mancanza delle scritture contabili, ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentari ai sensi dell'art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c. La fondatezza della domanda relativa a specifiche condotte distrattive, dimostrate attraverso gli estratti conto bancari prodotti in atti, esime tuttavia il giudice da ulteriori accertamenti sul criterio della differenza tra attivo e passivo.

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