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Nomina giudiziale del liquidatore di s.r.l. paritetica in stallo: sanatoria della legittimazione, liquidatore estraneo, indicazione “in liquidazione” e limiti delle domande del socio
Il difetto di legittimazione della società a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.,...

Il difetto di legittimazione della società a chiedere la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., norma che attribuisce l’iniziativa ai soci, agli amministratori e ai sindaci, è sanato dall’adesione alla domanda del socio legittimato costituito nel procedimento.

A fronte dello scioglimento della società accertato con determina dell’amministratore unico ai sensi dell’art. 2485 c.c. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. [nella specie, s.r.l. semplificata partecipata pariteticamente da due fratelli in stallo decisionale], iscritta nel registro delle imprese e non impugnata, e del mancato accordo dei soci sulla nomina del liquidatore nell’assemblea convocata a tal fine, sussistono i presupposti per la nomina giudiziale; l’evidente conflittualità tra i soci rende opportuno individuare il liquidatore tra soggetti estranei alla compagine sociale. Il decreto deve prevedere che alla denominazione sociale si aggiunga l’indicazione “in liquidazione” ai sensi dell’art. 2487-bis, comma 2, c.c., poiché la modifica consegue per legge all’iscrizione della nomina del liquidatore “comunque avvenuta”, e può essere dichiarato immediatamente efficace.

Nel procedimento di nomina giudiziale del liquidatore sono inammissibili le domande del socio volte ad attribuire al liquidatore incarichi estranei alle sue competenze, quali la sostituzione dell’amministratore di altra società, l’annullamento dei contratti di affitto d’azienda stipulati dalle società del gruppo o la promozione dell’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, né la pendenza di altri giudizi tra i soci è pregiudiziale alla nomina.

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Perdita del capitale e gestione non conservativa: responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme...

La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori - tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra - non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.

Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.

Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso [nella specie, il professionista che aveva redatto i bilanci], la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore, pur senza pronunciarsi espressamente, abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, con la conseguenza che l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti.

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Responsabilità dell’amministratore unico tra perdita del capitale, obblighi conservativi e danno da dissesto
L’amministratore unico di s.r.l. che, in presenza di un patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e in assenza di...

L’amministratore unico di s.r.l. che, in presenza di un patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e in assenza di ricapitalizzazione, non accerti il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e non limiti la gestione ai fini conservativi ai sensi dell’art. 2486 c.c., ma faccia proseguire alla società lo svolgimento dell’attività caratteristica per più esercizi [nella specie, desumibile dalle dichiarazioni IVA presentate negli anni successivi alla perdita del capitale], risponde dei danni che ne sono derivati alla società e ai creditori.

Ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., quando è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o i netti patrimoniali non possono essere determinati a causa della loro irregolarità, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura: l’assenza di bilanci depositati per gli esercizi successivi alla perdita del capitale e la mancata consegna al curatore dei libri contabili e sociali integrano il presupposto per l’applicazione di tale criterio, con accoglimento integrale della domanda quando il curatore abbia limitato la pretesa a un importo inferiore al deficit accertato.

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Avviamento fittizio in bilancio e indebita prosecuzione dell’attività: danno da aggravamento del dissesto, transazione con i coobbligati e registrazione a debito
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso causale con la condotta illecita: l’irregolare tenuta delle scritture contabili e l’inesatta rappresentazione in bilancio della situazione economico-patrimoniale integrano violazioni dei doveri degli amministratori potenzialmente idonee a fondare la responsabilità, ma non sono necessariamente produttive di danno, poiché la violazione delle regole di redazione del bilancio non determina di per sé un pregiudizio al patrimonio sociale. Tali irregolarità possono piuttosto rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. e consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria dopo la perdita del capitale; in tal caso il danno risarcibile non è la misura del falso, ma l’effetto patrimoniale delle condotte che grazie al falso sono state occultate o consentite [nella specie, iscrizione per più esercizi di un avviamento macroscopicamente fittizio che ha celato l’integrale perdita del capitale, con prosecuzione dell’attività per un quinquennio e aggravamento del dissesto].

La transazione stipulata dal fallimento con alcuni dei coobbligati solidali comporta la riduzione del debito residuo dei condebitori rimasti in causa in misura pari alla quota ideale di responsabilità dei transigenti; la riduzione resta tuttavia assorbita quando la pretesa azionata sia stata limitata a un importo inferiore alla stessa quota ideale imputabile ai convenuti non transigenti.

La sentenza che condanna amministratori e sindaci al risarcimento del danno da aggravamento del dissesto, cagionato dalla consapevole prosecuzione dell’attività a capitale integralmente perso e resa possibile dall’iscrizione in bilancio di un avviamento fittizio, va registrata a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.p.r. n. 131/1986, poiché i fatti posti a fondamento della domanda sono astrattamente sussumibili nel reato di bancarotta semplice di cui all’art. 224, n. 2, l. fall., senza che occorra la pendenza o l’esito di un procedimento penale.

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Nomina giudiziale del liquidatore ex art. 2487, comma 2, c.c. in caso di inerzia dei soci e diserzione delle assemblee
La sistematica diserzione, da parte dei soci, delle assemblee convocate dal liquidatore per l’approvazione del bilancio e, dopo le sue...

La sistematica diserzione, da parte dei soci, delle assemblee convocate dal liquidatore per l’approvazione del bilancio e, dopo le sue dimissioni con effetto immediato, per la nomina del successore, rende impossibile la sostituzione del liquidatore in sede assembleare e integra il presupposto della nomina giudiziale ex art. 2487, comma 2, c.c., su ricorso dello stesso liquidatore dimissionario; l’inerzia assembleare, unita al mancato riscontro alle richieste di versamenti volontari a fronte della situazione debitoria, arreca grave pregiudizio al corretto espletamento della fase di liquidazione, con potenziale danno per i creditori sociali, la società e i terzi, e giustifica la dichiarazione di immediata efficacia del decreto di nomina, da iscrivere nel registro delle imprese a cura del liquidatore nominato.

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Scioglimento di s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: insufficienza della conflittualità tra soci paritari e prova dell’operatività sociale
Ai fini dell’accertamento giudiziale ex art. 2484, comma 3, c.c. dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea non...

Ai fini dell’accertamento giudiziale ex art. 2484, comma 3, c.c. dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea non sono sufficienti la mera conflittualità tra i soci paritari né il mancato raggiungimento di un accordo sulla cessione delle quote o sulla stima dell’avviamento, occorrendo la prova che l’assemblea non riesca ad assumere deliberazioni su questioni che abbiano i caratteri dell’indispensabilità e dell’essenzialità. Il ricorso va rigettato quando la documentazione prodotta dal resistente comprovi la piena operatività della società [nella specie, approvazione del bilancio successiva all’insorgere del dissidio, assunzione di dipendenti, rinnovo e ampliamento di contratti con i clienti, noleggio di nuovi mezzi, gestione corrente dell’attività] e la costante collaborazione tra i soci amministratori, risultante dalle comunicazioni intercorse tra loro: in tale contesto il funzionamento dell’assemblea non appare meramente formale ed è comprovata la capacità di entrambi i soci di indirizzare concretamente l’attività sociale.

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Accertamento giudiziale della causa di scioglimento ex art. 2485 c.c.: legittimazione attiva, litisconsorzio con i soci ed estraneità della società
Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in...

Legittimati attivi a chiedere che il tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, in ipotesi di inerzia dell’amministratore, sono i singoli soci, i sindaci e gli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inerte. Contraddittori necessari sono i soci, mentre tra i legittimati passivi non figura la società, che non è di per sé portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci: ancorché il procedimento non sia di natura contenziosa, l’instaurazione del contraddittorio non può prescindere dal coinvolgimento degli altri soggetti che compongono la compagine, naturali controinteressati rispetto alla richiesta dichiarazione di scioglimento e liquidazione, poiché i provvedimenti richiesti hanno effetto diretto sul contratto sociale.

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla sola società non sana l’omessa notificazione all’altro socio, che è l’unico litisconsorte necessario, non essendo la società titolare di un interesse giuridico alla partecipazione al procedimento ma soltanto di un interesse di fatto al suo esito; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 102 c.p.c. e la definizione in rito del procedimento per difetto dei suoi contraddittori naturali, senza che possa essere concessa la rimessione in termini richiesta dopo la scadenza del termine per la notifica e senza l’indicazione di una causa non imputabile al ricorrente.

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Revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c.: gravità delle irregolarità, inerzia dopo l’ispezione, efficacia immediata del decreto e spese
Alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., il requisito della gravità delle condotte...

Alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., il requisito della gravità delle condotte degli amministratori postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge – e segnatamente delle norme civili, penali, amministrative e tributarie – e dello statuto nonché, in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c., delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo, doloso o colposo, di amministratori e sindaci, poiché il procedimento non è direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma è volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria ed è privo di finalità sanzionatoria.

Quando l’ispezione giudiziale abbia confermato le gravi irregolarità denunciate [nella specie, perdita della continuità aziendale con attività di fatto interrotta, totale assenza di assetti organizzativi e amministrativi, mancata redazione del bilancio], in violazione dei doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c., e l’organo amministrativo persista nell’inerzia rispetto alle verifiche dell’ispettore e alla tempestiva adozione dei rimedi, si impone l’adozione della misura più grave prevista dall’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, che può essere individuato nello stesso ispettore in ragione della conoscenza già acquisita della vicenda societaria; la convocazione dell’assemblea disposta dagli amministratori il giorno prima dell’udienza e non comunicata a tutti i soci non vale a escludere la misura.

Il decreto di revoca degli amministratori e di nomina dell’amministratore giudiziario è immediatamente efficace, anche se reclamabile, in forza dell’art. 92, comma 1, disp. att. c.c., che priva l’imprenditore dell’amministrazione della società dalla data del decreto, e dell’art. 103 disp. att. c.c., disposizioni speciali rispetto all’art. 741 c.p.c. e coerenti con la natura cautelare del provvedimento; quando l’intero consiglio di amministrazione di una s.p.a. è revocato, gli atti degli organi revocati, comprese la redazione e l’approvazione dei progetti di bilancio e la convocazione dell’assemblea, sono inefficaci.

Le spese dell’ispezione sono a carico della società quando il ricorso ex art. 2409 c.c. sia stato presentato dal collegio sindacale, e a carico della società sono sempre le spese dell’amministrazione giudiziaria, da liquidarsi all’esito dell’incarico ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.c.; l’ispettore giudiziario rientra tra gli ausiliari del giudice di cui all’art. 68 c.p.c. e il suo compenso si liquida secondo gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., mentre le spese del procedimento seguono la soccombenza degli amministratori revocati.

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S.r.l.: decesso dell’amministratore unico, mancata approvazione dei bilanci e limiti all’intervento sostitutivo del tribunale ex art. 2485 c.c.
Il rimedio della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. è posto a tutela del socio di minoranza che denunci...

Il rimedio della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. è posto a tutela del socio di minoranza che denunci gravi irregolarità nella gestione, potenzialmente causative di danno, da parte dell’amministratore in carica; non può essere utilizzato dal socio per ottenere la nomina di un amministratore giudiziario in sostituzione dell’amministratore unico deceduto.

In tema di società a responsabilità limitata, il decesso dell’amministratore unico e la conseguente temporanea assenza dell’organo gestorio non integrano una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.: l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività degli organi di gestione e di controllo non è elencata tra le cause di scioglimento, scelta legislativa che si raccorda alla previsione di specifici rimedi per il mancato funzionamento di tali organi, in primis la facoltà del socio di convocare l’assemblea e di nominare un nuovo amministratore. L’utile accesso al rimedio dell’art. 2485, comma 2, c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento, e l’intervento sostitutivo del tribunale non è ammissibile quando il socio, specie se titolare della maggioranza del capitale, disponga degli strumenti per ripristinare il funzionamento dell’organo amministrativo.

La mancata approvazione dei bilanci per più esercizi non costituisce causa di scioglimento della s.r.l. quando non derivi dalla paralisi dell’assemblea e dall’impossibilità della stessa di funzionare, come può accadere tra soci paritari; l’inerzia dell’organo gestorio nella predisposizione dei bilanci e nella convocazione dell’assemblea non rileva quale causa di impossibilità di funzionamento dell’assemblea quando sussistano le condizioni perché la convocazione possa essere effettuata dal singolo socio e l’amministratore possa essere sostituito.

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Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale nella s.r.l.: netti patrimoniali, rettifiche liquidatorie e limiti della domanda
Nell’azione di responsabilità per la violazione dell’art. 2486 c.c., il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, previsto dal comma...

Nell’azione di responsabilità per la violazione dell’art. 2486 c.c., il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, previsto dal comma 3 della norma nel testo introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, si applica, in quanto criterio latamente processuale di valutazione del danno rivolto al giudice, anche ai fatti anteriori all’entrata in vigore della novella. Il patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento e quello alla data della messa in liquidazione devono essere rettificati in ottica liquidatoria, con stralcio delle attività prive di valore di realizzo perché non monetizzabili, quali le immobilizzazioni immateriali e i risconti attivi, e dalla differenza così ottenuta vanno detratti i costi ineliminabili e le disutilità che la società avrebbe comunque sopportato.

Qualora l’attore abbia delimitato, nell’atto di citazione e nel corso delle operazioni peritali, il periodo di riferimento per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali, il consulente tecnico d’ufficio e il giudice sono vincolati a tale perimetro e non possono tenere conto del maggior danno risultante dallo stato passivo della procedura, in ragione dei limiti della domanda.

L’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali e, in assenza di contrari elementi, deve ritenersi che il curatore le abbia proposte entrambe. Nell’azione per violazione dell’art. 2486 c.c., l’attore ha solo l’onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte dell’amministratore, mentre spetta a quest’ultimo dimostrare che tali atti, benché compiuti dopo lo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

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Nomina del liquidatore nelle s.r.l. e maggioranze assembleari
In tema di scioglimento di s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c., non è necessario...

In tema di scioglimento di s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c., non è necessario l’intervento sostitutivo del Tribunale ai sensi dell’art. 2487 c.c. per la nomina del liquidatore qualora, alla luce delle clausole statutarie – da interpretarsi in coordinamento con la disciplina codicistica vigente – le deliberazioni in ordine alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione possano essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e questo sia stato raggiunto. In particolare, ove la compagine sociale sia composta da due soci titolari di partecipazioni paritetiche del 50% ciascuno, il quorum deliberativo può essere validamente raggiunto con il voto favorevole di uno solo di essi, con la conseguenza che l’irreperibilità dell’altro socio non determina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore. Il rinvio statutario a disposizioni codicistiche abrogate o modificate deve, infatti, essere interpretato come rinvio alle corrispondenti norme attualmente vigenti.

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Scioglimento della società e intervento sostitutivo del tribunale
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgono in caso impossibilità di funzionamento...

L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgono in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. Nella prima delle due cause di scioglimento la paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscono la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci.
Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto configurabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni, circostanza ravvisabile in situazione di stallo, riconducibile alla partecipazione paritetica di due soci in forte dissidio tra loro, od in presenza di dissidio tra i soci irreversibile e definitivo, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.

La dichiarazione di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., può essere accertata dall’amministratore, che vi provvede, con le modalità del terzo comma dell’art. 2484 c.c. Il tribunale ha dunque potere di intervento, ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., solo in caso di omissione di tali adempimenti da parte degli amministratori, su istanza di singoli soci od amministratori o dei sindaci.

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