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Scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea
Configura la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. per la continuata inattività...

Configura la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. per la continuata inattività dell’assemblea il dissidio insanabile tra i soci titolari di partecipazioni paritetiche tale da precludere il funzionamento dell’organo assembleare in considerazione dell’incapacità di formare una maggioranza idonea, in base allo statuto, ad assumere le decisioni essenziali per la vita della società; la contrapposizione attesta indirettamente la sopravvenuta mancanza d’interesse all’esercizio dell’impresa sociale, richiedendo, al contrario, detto esercizio la sopravvivenza di una indispensabile reciproca fiducia.

Non merita accoglimento la richiesta di nomina di un curatore speciale della società ex art. 78 comma 2 c.p.c. in assenza in capo al socio legale rappresentante di un interesse contrario a quello della società, non potendo considerarsi tale l’interesse a cedere la propria quota al miglior prezzo possibile nemmeno ove tale risultato fosse stato posto quale condizione per la partecipazione e il voto in assemblea.

Nell’ambito del procedimento per l’accertamento dell’intervenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, contraddittori necessari sono i soci e l’organo amministrativo cui sia imputato l’omesso tempestivo adempimento degli obblighi ex art. 2485 comma 1 c.c. e non la società che non è titolare di un autonomo interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.

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Scioglimento di s.r.l. per dissidio tra soci: nomina e poteri del liquidatore giudiziale
La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un...

La nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal Tribunale.

La nomina di un liquidatore giudiziale presuppone l’esistenza di fondi sufficienti a garantire il pagamento di un suo compenso (che dovrà essere concordato con la società o, in difetto, determinato dal giudice) e delle spese di liquidazione; pertanto, laddove il liquidatore nominato non reperisse fondi sufficienti da destinare al compenso e alle spese, e per questo motivo ritenesse di non accettare l’incarico, il Tribunale non procederà alla nomina di altri liquidatori: la società resterà rappresentata dall’attuale organo amministrativo in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2487 bis, comma III, c.c. e, in ipotesi di perdurante impossibilità di funzionamento, potrà essere cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese se, per tre anni consecutivi dalla registrazione della messa in liquidazione, non saranno stati presentati bilanci di liquidazione (art. 2490 c.c.).

Quanto ai poteri conferiti al liquidatore, si tratta dei “poteri di legge”, vale a dire ex art. 2489 c.c. primo comma “il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, la presentazione, ricorrendone i presupposti, di istanza per la liquidazione giudiziale, escludendosi qualsiasi successiva “autorizzazione” da parte del Tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato.

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Attività in concorrenza del socio: efficacia degli impegni assunti coi patti parasociali e illecito concorrenziale extracontrattuale del socio infedele
Come si evince dall’art. 2272 c.c. per le società di persone e dall’art. 2484 c.c. per le società di capitali,...

Come si evince dall'art. 2272 c.c. per le società di persone e dall'art. 2484 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto a un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall'art. 2487-bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla denominazione sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi

L’accordo con cui i due soci di una società che eserciti attività di prestazione di servizi (nella specie, centro elaborazione dati) si ripartiscano, in via esclusiva, i rispettivi ambiti lavorativi, deve essere interpretato non già come un accordo di non concorrenza pattuito a favore della società, ma come un accordo di non reciproca interferenza nei rispettivi settori di pertinenza. In caso di inadempimento a tale accordo, la società non può agire per il risarcimento del danno, in quanto – con riferimento al danno patito dal socio – la società è priva di legitimatio ad causam (con conseguente inammissibilità della domanda) e – con riferimento al danno asseritamente patito dalla società – la società risulta terza rispetto all’accordo ai sensi dell’art. 1372 c.c., dovendosi escludere, nel caso di specie, la natura di pattuizione a favore di terzo.

L’impegno assunto da un socio nel patto parasociale di attivarsi per la conservazione e la fidelizzazione della clientela della società può essere qualificato come impegno contratto anche nell’interesse della società, secondo lo schema del contratto a favore del terzo. In caso di inadempimento, la società può agire nei confronti del socio, deducendo l’inadempimento del socio e la sussistenza di un danno eziologicamente conseguente all’inadempimento, secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova in materia contrattuale. La prova del nesso causale, tuttavia, non è in re ipsa e non può ritenersi fornita dimostrando semplicemente un calo numerico della clientela.

L’attività di elaborazione dati non va annoverata tra le attività professionali, ma tra quelle di impresa soggette alla disciplina dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.

Il socio di una società di capitali che svolga, per il tramite di altra società, attività concorrenziale illecita ex art. 2598 c.c. ai danni della società, risponde del risarcimento del danno, sia quale terzo interposto nell’illecito dell’impresa concorrente, sia in qualità di “socio infedele”. Infatti, pur, non esistendo nell’ordinamento, per i soci di società di capitali, un divieto generale di svolgere attività in proprio in concorrenza con la compagine di appartenenza analogo a quello previsto per le società di persone (cfr. art. 2301 c.c. per le Snc), nondimeno, il socio ben potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati alla società dallo svolgimento di attività concorrenziali nell’ipotesi (fonte di responsabilità contrattuale) di avvenuta violazione di un patto di non concorrenza assunto direttamente nei confronti della società, oppure, in assenza di patto, di avvenuta integrazione di un illecito anticoncorrenziale (fonte, invece, di responsabilità extracontrattuale).

L’illecito di cui all’art. 2598 c.c. integra una species del genus costituito dalla violazione del divieto neminem laedere, conseguentemente incombe sulla parte attrice l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie; in particolare: (i) della condotta costituita del ricorso a mezzi non conformi a correttezza professionale, (ii) dell’evento dannoso, costituito dall’appropriazione del risultato di mercato, (iii) delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali pregiudizievoli di tale evento; laddove, invece, in deroga alla regola generale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa si presume, ferma a carico del danneggiante la possibilità di prova liberatoria contraria (art. 2600, comma 3 c.c.).

Il pur legittimo conseguimento del possesso di determinate informazioni da parte del socio, o del lavoratore dipendente, non vale di per sé a escludere la configurabilità di un uso anticoncorrenziale delle stesse, qualora esse presentino il carattere di informazioni riservate e siano impiegate in spregio al parametro della correttezza professionale.

L’archivio contenente i dati relativi ai clienti presenta i connotati di un’informazione che, quantunque condivisa tra i soggetti addetti all’impresa, deve ritenersi riservata, siccome consistente in un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, benché non comprovatamente oggetto di misure di secretazione ai sensi dell’art. 98 CPI, comunque esorbitanti la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configuranti una banca dati idonea ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornire a quest’ultimo un vantaggio competitivo trascendente la capacità e le esperienze del singolo socio.

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Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea
L’utile accesso al rimedio di cui al secondo comma dell’art. 2485 c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui...

L'utile accesso al rimedio di cui al secondo comma dell'art. 2485 c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti ed eventi effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento della società, secondo le previsioni dell’art. 2484 c.c. o le ulteriori di legge o di statuto.

L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci o la continuata inattività dell’assemblea - quali cause di scioglimento ai fini dell'art. 2484 c.c. - ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l'attività dell'ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale. In altre parole, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia.

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Arbitrabilità delle controversie sullo scioglimento di società di capitali e legittimazione processuale della società
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra...

Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.

In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.

Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

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Scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti, accertamento giudiziale e nomina dei liquidatori
La partecipazione nell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, anche in caso di dissidi tra soci tali da precludere qualunque decisione,...

La partecipazione nell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, anche in caso di dissidi tra soci tali da precludere qualunque decisione, è circostanza idonea a dimostrare la capacità di funzionamento dell’organo sociale, precludendo, quindi, lo scioglimento della società, essendo ciò dimostrazione di una residua o recuperata capacità di funzionamento dell’assemblea dei soci; anche nel caso di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, dovrà valutarsi se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea in quanto, solo in tal caso, potrà dirsi integrata la fattispecie di continuata inattività assembleare che integra la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, co. , n. 3, c.c. Fondamentale è, dunque, che entrambe le situazioni di fatto dell’impossibilità di funzionamento e dell’inattività dell’assemblea abbiano il carattere della continuità e persistenza, non sussistenti nella fattispecie in cui l’assemblea era stata validamente convocata e costituitasi in forma totalitaria più volte.
Accertata la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ., e a fronte dell’opposizione della società, non può procedersi direttamente alla nomina giudiziale del liquidatore, dovendo previamente attivarsi il subprocedimento di cui all’art. 2487, comma 2, cod. civ., che postula la previa convocazione dell’assemblea e la sua mancata deliberazione in ordine alla nomina. Ne consegue che il Tribunale deve limitarsi ad ordinare la convocazione dell’assemblea, fissandone data e luogo, affinché i soci deliberino sulla nomina del liquidatore e sui relativi poteri.

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Nomina del liquidatore ex art. 2487 c.c. e inerzia del C.d.a.
E’ possibile procedere alla nomina giudiziale del liquidatore anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea...

E' possibile procedere alla nomina giudiziale del liquidatore anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze, atteso che in assenza di tassative indicazione normative in ordine ad un divieto di cumulo dei due passaggi, semplicemente separatamente previsti, il cumulo stesso appare possibile ed opportuno laddove il Tribunale non ravvisi, e le parti non prospettino, né serie ipotesi di rimozione della causa di scioglimento, né problematiche relative alla nomina del liquidatore tali da rendere preferibile l'adozione di delibera assembleare e la sua eventuale successiva impugnazione in sede pienamente contenziosa.

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Scioglimento di S.r.l.: i requisiti della paralisi assembleare
Il contrasto tra i soci rilevante ai fini dello scioglimento ex art. 2484 c.c. è quello che conduce a una...

Il contrasto tra i soci rilevante ai fini dello scioglimento ex art. 2484 c.c. è quello che conduce a una paralisi assoluta e oggettiva dell’organo sociale, tale da precludere l’adozione di delibere necessarie ed essenziali per il funzionamento della società: l’impossibilità di funzionamento deve avere il carattere della definitività e irreversibilità.
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. si riferisce a situazioni di fatto diverse fra loro: l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ovvero la sua inattività.
Con riguardo all’impossibilità di funzionamento, la condizione si configura ove si manifesti l’incapacità di deliberare in ragione dell’esistenza di forti e insanabili contrasti tra i soci, tali da impedire all’organo assembleare di formare una maggioranza idonea ad assumere le decisioni essenziali e necessarie per la vita della società; detta condizione si verifica con maggiori probabilità nelle società paritetiche, dove serve l’unanime approvazione.
Le deliberazioni essenziali e necessarie per la vita societaria devono essere di esclusiva prerogativa dell’assemblea ordinaria dei soci: si fa riferimento alle delibere di approvazione del bilancio d’esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, di nomina di un nuovo amministratore, ovvero di sostituzione dell’amministratore dimissionario; invece non rileva il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario per porre volontariamente la società in liquidazione, dal momento che tale ipotesi non indica l’impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, significando al contrario una precisa volontà di non aderire alla proposta di scioglimento della società stessa.

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Accertamento delle cause di scioglimento e condizioni per l’intervento giudiziale
Per le cause di scioglimento delle società di capitali – ossia le cause di scioglimento ex art. 2484, comma 1,...

Per le cause di scioglimento delle società di capitali - ossia le cause di scioglimento ex art. 2484, comma 1, c.c. nn. 1-2-3-4-5 - la cui ricorrenza deve essere accertata ex art.2485 cc dagli amministratori “senza indugio” con una loro dichiarazione, l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ha effetto costitutivo rispetto allo scioglimento dell’ente, ai sensi dell’art.2484 terzo comma c.c.. L’amministratore unico - quando sussista una delle cause anzidette - non è legittimato a richiedere l’accertamento al Tribunale ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c., difettando in questo caso il presupposto normativo per l’adozione del provvedimento ex art.2485 cc, presupposto rappresentato dalla omissione degli amministratori, non potendo ravvisarsi una “competenza sostitutiva” dell’A.G. a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare.

La previsione ex art.2485 c.c. di “accertamento” da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento prevede in capo all’organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza “dichiarativa” quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo -nella disciplina normativa- a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori e che solo laddove si verifichi una omissione degli amministratori il secondo comma dell’art.2485 cc prevede la legittimazione dei singoli soci, o dei sindaci, o degli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inattivo al riguardo, a richiedere l’accertamento della causa di scioglimento al Tribunale

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Accertamento dell’inattività della società e sua cancellazione
Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l’accertamento dell’inattività della società a responsabilità limitata e...

Non compete al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione adottare provvedimenti per l'accertamento dell'inattività della società a responsabilità limitata e per la sua cancellazione, atteso che l'avvenuto decesso dell'amministratore unico e socio della società non determina una situazione di impossibilità di funzionamento, in particolare se il socio rimanente dispone della maggioranza delle quote sociali e ben può convocare l'assemblea dei soci notificando la convocazione agli eredi ovvero, nel caso di assenza di chiamati all'eredità, facendosi parte attiva per ottenere la nomina di un curatore dell'eredità; o ancora, può assumere decisioni in sede assembleare per la nomina di un nuovo amministratore o liquidatore a cui potrà conferire mandato per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

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