Lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali. Il Tribunale è chiamato solo ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società, non dovendo accertare la eventuale responsabilità dei soci in ordine alla stessa. Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsi dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale.
Gli amministratori, contestualmente all’accertamento dello stato di scioglimento, devono procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e per la determinazione dei criteri di liquidazione con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. L’omissione degli amministratori determina la legittimazione dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci a richiedere la convocazione dell’assemblea al tribunale. L’intervento sostitutivo del Tribunale nel procedimento di nomina può essere invocato solo dopo che la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento sia stata iscritta nel registro delle imprese, in caso di inerzia o impossibilità deliberativa.