La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell'amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono (altro…)
Il prelievo di somme dai fondi sociali da parte del liquidatore a titolo di acconto onorari e spese per l’attività svolta, in assenza di una preventiva delibera formale dell’assemblea dei soci, non costituisce giusta causa di revoca del liquidatore (altro…)
E' insussistente il fumus relativo all'addebito di violazione della disciplina ex artt. 2491 e 2462 c.c. da parte del liquidatore che abbia disposto l'assegnazione pro quota ai soci di beni sociali a fronte del versamento pro quota da parte degli stessi soci di somme corrispondenti alle passività sociali. (altro…)
È ammissibile il provvedimento di revoca cautelare del liquidatore giudiziale soltanto qualora detta misura si configuri come unico mezzo per interrompere il compimento, da parte del liquidatore medesimo, di gravi atti di mala gestio, forieri di danno per la società, (altro…)
Non sussiste la giusta causa di revoca del liquidatore giudiziale, ai sensi dell’art. 2487 co.4 c.c., qualora il comportamento addebitato al soggetto consista nell'effettuazione di prelievi dalle casse sociali di somme a titolo di acconto sul proprio compenso allorchè: l’incarico sia a titolo oneroso; i prelievi non abbiano causato un danno per la società (altro…)
Laddove lo statuto di una s.r.l. preveda il diritto degli amministratori al solo rimborso spese (salvo diversa deliberazione dei soci), la relativa prestazione deve considerarsi gratuita ed eventuali pagamenti percepiti dall'amministratore a titolo di remunerazione (che non siano stati appositamente deliberati dai soci) devono considerarsi privi di giustificazione e devono essere restituiti. (altro…)
La decisione presa dall’assemblea di finanziare l’esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’erogazione da parte dei soci di somme concesse alla società a titolo di prestito non può costituire fonte di alcuna obbligazione per i soci, tenuti ex lege soltanto a effettuare i conferimenti previsti per la costituzione del capitale sociale iniziale. (altro…)
Purse alla cancellazione di società dal Registro delle imprese deve riconoscersi efficacia estintiva, la nuova disciplina non sottrae del tutto la iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. e a (altro…)
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, affinché si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della stessa causa di revoca.
La legittimazione ad agire in giudizio uti socius deriva dalla mera titolarità della partecipazione al capitale sociale, anche a titolo ereditario, a prescindere dall'intervenuta iscrizione di tale evento nel libro soci o nel registro delle imprese, posto che tale adempimento rileva ai soli fini dell'opponibilità endosocietaria della qualità di socio e del conseguente esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2479 c.c.
Nel giudizio volto ad ottenere la revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c., il socio può domandare l'accertamento della responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2489 c.c., onde poter svolgere successiva azione di condanna al risarcimento dei danni quale sostituto processuale della società, in applicazione analogica del meccanismo delineato dall'art. 2476 co. 3 c.c..
Il provvedimento di nomina del liquidatore ad opera del Tribunale ai sensi dell'art. 2487 co. 2 c.c. ha carattere eccezionale, in quanto sostitutivo della volontà dei soci, e pertanto può essere adottato nel solo caso in cui questi non possano o non vogliano procedere autonomamente alla suddetta nomina.
Lo scioglimento della società a responsabilità limitata trova la propria specifica disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2484 c.c. e ss., pertanto non può trovare applicazione il disposto dell’art. 2275 c.c. (altro…)
L' assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria (altro…)
L'omessa redazione dei bilanci d'esercizio costituisce giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 co. 4 c.c. a prescindere dalla regolare tenuta delle scritture contabili, attesa la rilevanza meramente endosocietaria di tale condotta a fronte della lesione del diritto dei soci e dei terzi di conoscere, attraverso i bilanci, la situazione economica e patrimoniale della società e l’andamento della liquidazione.