Nel procedimento di nomina giudiziale del liquidatore promosso dal socio di s.r.l., la palese mancanza di fondi sociali per provvedere ai costi della liquidazione (rappresentati sia da costi vivi, quali ad esempio il pagamento di diritti camerali, sia dal compenso dovuto al liquidatore) depone essa stessa per una situazione di impossibilità della s.r.l. di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, tale da imporre la segnalazione al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 7, n. 2, l. fall. Infatti, la nomina di un altro liquidatore, dopo il rifiuto di quello precedentemente nominato dovuto alla carenza di fondi per far fronte ai costi di liquidazione, non è di per sé idonea ad ovviare alla situazione di incapienza della s.r.l.; né può ritenersi che la nomina del liquidatore di società di capitali da parte del Tribunale possa dar luogo all'apertura di una procedura giudiziale di liquidazione con costi a carico dello Stato ovvero a carico del liquidatore nominato.
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Il socio unico di s.r.l. deve ritenersi abilitato alla convocazione di assemblea per le deliberazioni in materia di scioglimento della società e di nomina del liquidatore, senza necessità di intervento del Tribunale. Con la conseguenza che, in difetto delle suddette deliberazioni, il ricorso per la nomina giudiziale del liquidatore proposto dal socio unico di s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, non potendo ravvisarsi una competenza sostitutiva dell'Autorità Giudiziaria a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare.
Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale quando sia provata l'indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.
Il dissidio fra gli unici due soci di una srl caratterizzata da una distribuzione paritetica fra gli stessi del capitale sociale cristallizzato nella mancata approvazione dei bilanci sociali comporta lo scioglimento della stessa ex art. 2484 I comma n.3 cod.civ. (altro…)
Va respinto il ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2487 c.c. con il quale era stata demandata la revoca del liquidatore - liquidatore di nomina giudiziale a causa dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea - in ragione dell'asserito rischio di reiterazione (altro…)
Lo scioglimento della società e la messa in liquidazione comportano la necessaria interruzione dell'attività caratteristica di impresa. Pertanto deve ritenersi illegittimo e fonte di obbligo risarcitorio l'atto compiuto dagli amministratori e/o dal liquidatore consistente (altro…)
Il ricorso proposto dal P.M. ai sensi dell’art. 2487 co. 4 c.c. in sede di giurisdizione volontaria al fine di ottenere la revoca per giusta causa del liquidatore deceduto e la contestuale nomina di nuovo liquidatore è inammissibile (altro…)
Il testo dell'art. 2487 ult. co. c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell'assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui (altro…)
Il testo dell'art. 2487, ult. co., c.c. non può esser letto come facoltizzante la revocabilità ad nutum dei liquidatori da parte dell'assemblea dei soci senza alcuna rilevanza delle ragioni sottese alla revoca, secondo la tesi per cui la giusta causa verrebbe in gioco (altro…)
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).
In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).
Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Il discrimine tra l'azione individuale di responsabilità ex art. 2476, comma 6 c.c. e l'azione sociale ex art. 2476, comma 1 c.c. è dato dall'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio. Mentre l'azione sociale (altro…)