E' integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle società di capitali in via generale) ove l'assemblea, varie volte convocata, non sia in grado di approvare il bilancio, a prescindere
dalla circostanza, non rilevante, se la mancata approvazione del bilancio si verifichi per un consapevole dissenso dei soci, rispetto alla gestione societaria; ovvero, per semplice disinteresse della maggioranza dei soci.
Quanto alla nomina dei liquidatori, il sistema normativo prevede una struttura bifasica. In un primo momento, si accerta la causa di scioglimento, di cui all’articolo 2484 c.c.; in un secondo momento, sono gli amministratori a convocare la assemblea e la società a nominare il liquidatore o i liquidatori. In questo modo, la seconda fase lascia un margine di autonomia negoziale, alla società; se vi è omissione della convocazione da parte degli amministratori (2487 c.c.) o comunque mancata nomina del liquidatore, interviene un secondo momento tutorio del Tribunale, con la nomina del liquidatore da parte del Tribunale. Tuttavia, quando appare probabile che la seconda fase richieda a sua volta un intervento tutorio del Tribunale, per la impossibilità alla nomina di un liquidatore, allora ben è possibile operare con unico provvedimento, in relazione ad entrambe le fasi. Infatti, sarebbe contrario a principi di ragionevole durata del processo – oltre che nocivo per il tessuto economico – attendere la probabile mancata nomina del liquidatore, instaurandosi un nuovo procedimento.
L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.), e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale previsto dall’art. 2485 com ma II c.c.); (ii) il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale), dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale). Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che non è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria in assenza di uno dei presupposti appena sopra citati.
L'art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società e rappresenta proprio un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire. Deve ritenersi, inoltre, che il socio possa promuovere nell'interesse della società anche la domanda di risarcimento del danno contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e che, per questo motivo, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori sussista "ai sensi dei precedenti commi" e da tale clausola di rinvio si desume che anche a questa domanda risarcitoria può essere esteso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. in merito alla legittimazione sostitutiva del socio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è necessario che sussista un dolo specifico, ossia che il socio agisca con la finalità di arrecare danno alla società, ma soltanto che il socio sia consapevole della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.
Il principio della business judgement rule - secondo cui non si può imputare all'amministratore a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico - non si applica agli atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.
Una clausola statutaria che, a tutela della minoranza, richiede una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.
Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i bilanci d’esercizio, l’amministratore ha il dovere di accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c..
Ove l’amministratore non provveda, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento con decreto che dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 2485, comma 2, c.c..
Considerate le ragioni dello scioglimento e cioè l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, è necessario procedere immediatamente alla nomina dei liquidatori senza convocare l’assemblea in quanto è stato dimostrata l’incapacità della stessa ad operare.
La nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi ex lege il presidente del tribunale, o il tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali, quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina, su istanza ex art. 2487, comma 2, c.c.. È possibile procedere alla nomina anche quando, pur non essendo stato il ricorso preceduto dalla convocazione dell’assemblea o dalla consultazione dei soci, possa comunque presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.
Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.
Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.
Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.
Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.
La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno carattere di indispensabilità ed essenzialità, tali da impedire all’assemblea di esercitare le proprie funzioni essenziali. Rientrano tra tali decisioni l’approvazione del bilancio e la revoca o conferma dell’organo di gestione.
In presenza di una paralisi decisionale derivante da un conflitto paritetico tra soci e dall’inerzia dell’amministratore nell’accertare lo scioglimento, il tribunale deve accertare e dichiarare la causa di scioglimento ex art 2485, comma 2, c.c. e nominare il liquidatore, senza convocare un’assemblea ormai incapace di deliberare.
Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.
Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio superstite, che abbia accettato con beneficio di inventario la quota ereditaria del socio deceduto, risulti titolare della totalità delle partecipazioni e sia quindi nella condizione di deliberare autonomamente la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. In tal caso, non si configura né l’impossibilità di deliberare né l’omissione dell’organo competente, essendo in capo al socio unico la piena facoltà deliberativa.
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.
L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, di cui all’art. 2484, co. 1, n. 3, c.c., ricorre quando, a causa di un conflitto insanabile tra soci, l’assemblea risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni e di assumere delibere essenziali per la vita della società, quali in particolare l'approvazione annuale del bilancio d’esercizio e il rinnovamento periodico delle cariche sociali.
A seguito dell’accertamento dello stato di scioglimento della società, la persistente incapacità dell’organo gestorio di convocare l’assemblea dei soci, determinata da un profondo e insanabile dissidio tra gli stessi che pone il consiglio di amministrazione in una posizione di stallo totale, integra una situazione di paralisi degli organi sociali anche in funzione liquidatoria e tale stallo legittima l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. per la nomina di un collegio di liquidatori.
La disciplina della c.d. golden power di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, non è applicabile quando non sia allegato e provato che l’attività della società rientri tra quelle di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, né che gli atti oggetto del giudizio siano idonei a determinare una minaccia di grave pregiudizio a tali interessi; inoltre, l’accertamento giudiziale dello stato di scioglimento ex art. 2485 c.c., pronunciato dal tribunale su ricorso di un socio e amministratore, non è sovrapponibile all’ipotesi di scioglimento deliberato dall’assemblea o dichiarato dagli amministratori prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 21/2012.