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Successione dei soci nei rapporti giuridici della società estinta
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Il socio della società di capitali che, subentrando nella posizione della società estinta, diviene titolare pro quota di beni già appartenenti alla società, se non contesta (o non può contestare) l’obbligazione in origine gravante sulla società, non necessariamente deve subire l’espropriazione forzata dei beni della società entrati nel suo patrimonio, ben potendo trovare soluzioni di definizione volontaria della pendenza con i creditori della società, come, ad esempio, alienando detti beni e mettendo il ricavato a disposizione dei creditori medesimi ovvero operando una cessio bonorum ex art. 1977 c.c. in loro favore.
Diversamente, qualora intenda contestare la sussistenza dei debiti sociali, esercita a pieno titolo un diritto proprio del successore a titolo universale, sicché legittimamente lo stesso finisce per rispondere con il proprio patrimonio, nel quale si confondono i beni provenienti dalla società estinta, di quei debiti qualora vengano giudizialmente accertati.
Inoltre, la titolarità di beni in capo ai soci quale effetto dell’estinzione della società di capitali è pur sempre una scelta non imposta al socio, il quale divenendo tale deve essere ab origine consapevole che sussiste la possibilità che succeda alla società nella titolarità dei suoi beni.

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Azione di responsabilità ex art. 2495 c.c.: natura e presupposti
Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove...

Nell’azione di responsabilità ex art. 2495 c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata alternativamente l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale sia stata distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

Secondo l’art. 2495 c.c. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non adempiute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo sociale. Ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti dei soci, è tenuto a dimostrare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dai soci convenuti. La responsabilità ex art. 2495 c.c. è da ritenere una forma di responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo. Talché la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente non già dalla commissione dei fatti integrativi la responsabilità menzionata, bensì dal momento della manifestazione dell’evento dannoso, ossia dall’oggettiva percepibilità del creditore dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie ragioni.

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Prescrizione dei crediti da conferimento in società cooperativa e responsabilità ex art. 96 c.p.c.
In conformità a quanto disposto dall’art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della...

In conformità a quanto disposto dall'art. 2536 c.c., ai sensi del quale “il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata”, l’obbligo del socio e la correlata responsabilità perdurano per un solo anno a far data dalla vicenda estintiva del rapporto sociale che ne determina la fuoriuscita dalla compagine, verificandosi, allo scadere di tale periodo, la prescrizione del diritto della società a ottenere il versamento del residuo (o, secondo altra interpretazione, la decadenza della stessa società dall’azione per il conseguimento del relativo pagamento). In ordine al dies a quo della decorrenza di tale termine temporale, preferibile appare la tesi per cui il tempus ad praescriptionem inizierebbe a decorrere, con riguardo all’ipotesi di cessazione del rapporto sociale a seguito di recesso, a far data dal momento in cui la fattispecie estintiva si può ritenere perfezionata; momento da farsi coincidere, a sua volta, per quanto riguarda il rapporto sociale, con la data di comunicazione della delibera dell’organo amministrativo di accoglimento della relativa domanda, rectius, dichiarazione unilaterale, da parte del CdA, ai sensi dell’art. 2532, comma 3 c.c., o con l’inutile decorso del termine per provvedere a tale deliberazione – accadimenti alternativi da ritenersi entrambi alla stregua di una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia.

Onde dispiegare efficacia interruttiva, un atto di intimazione stragiudiziale deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non costituisce atto idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Ai fini della condanna al risarcimento del danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. occorre che la parte incorsa nell’illecito abbia tenuto una condotta processuale attiva, consistita nell’agire o nel resistere (per tale intendendosi la costituzione) in giudizio, sorretta altresì dall’elemento soggettivo alternativo della mala fede o della colpa grave.

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Cancellazione d’ufficio e conseguente estinzione della società in liquidazione
In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi,...

In tema di società in liquidazione, qualora il bilancio redatto dal liquidatore non venga depositato per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese a norma dell'art. 2490 c.c. e deve considerarsi estinta. L’effetto estintivo si produce con l'iscrizione, a cura del conservatore, della cessazione della società nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, co. 2, c.c., cui l'art. 2490 c.c. rinvia quanto agli effetti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (a) le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) i diritti e i beni non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ad eccezione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Il verificarsi di tale fenomeno successorio impedisce di procedere alla cancellazione dell’iscrizione di cessazione della società dal Registro delle imprese.

L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio della società è assolto validamente mediante affissione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento e dell’elenco delle società interessate, ai sensi dell’art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241.

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Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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Cancellazione della società e omessa dichiarazione del procuratore
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della...

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Nessun evento interruttivo si verifica pertanto in caso di omessa dichiarazione o notificazione, non potendo l'organo giudicante acquisire aliunde l'informazione circa l'avvenuta cancellazione della società.

 

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Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese rispetto ai creditori sociali
La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione...

La cancellazione della società – atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e avente natura costitutiva – determina l’estinzione della società e dà luogo a un fenomeno successorio dei soci della società cancellata nei crediti sociali non soddisfatti, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, comma terzo, c.c.); e ciò si spiega con la finalità di evitare che la società debitrice, attraverso la propria cancellazione, possa precludere al creditore la soddisfazione del proprio diritto. Pertanto, per quanto attiene alle obbligazioni assunte verso terzi dalla società, i soci subentrano nel medesimo debito che faceva capo alla società, debito che conserva la propria causa e la propria originaria natura giuridica.

Al fine di far valere, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la concorrente responsabilità dei liquidatori, di natura aquiliana, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi, il creditore che si afferma insoddisfatto è onerato dell’allegazione e della dimostrazione sia del mancato soddisfacimento del proprio diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione, sia del conseguente danno determinato dall’inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti. Trattasi, più in particolare, di una forma di responsabilità illimitata (parificata a quella degli amministratori della società in attività), che discende dalla natura dell’incarico rivestito e deve essere valutata muovendo dal dovere del liquidatore di agire nella prospettiva della utile conservazione del patrimonio sociale ai fini della sua migliore liquidazione e, pertanto, del pagamento dei debiti sociali e della distribuzione dell’eventuale attivo residuo (art. 2489 c.c.), peraltro nel rispetto della par condicio creditorum.

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Società cancellata: trasferimento ope legis dei beni sociali residui agli ex soci
La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio...

La cancellazione (anche d’ufficio) della società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e integra un fenomeno successorio in forza del quale i soci sono destinati a succedere nel rapporto passivo già facente capo alla società estinta, ma senza perdere la limitazione della loro responsabilità alle sole somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Il medesimo meccanismo successorio va applicato anche in presenza di sopravvenienze attive, per cui, venuto meno il vincolo societario le titolarità dei diritti e dei beni residui  -  già intestati alla società - si trasferiscono ope legis agli ex soci in regime di comunione pro indiviso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di beni immobili, ciò accade anche in assenza di formale intestazione/trascrizione.

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Responsabilità del liquidatore e valore confessorio della situazione patrimoniale: la mancata consegna della cassa contanti al fallimento tra onere della prova e risultanze contabili.
Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza...

Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza di cassa, è responsabile nei confronti della procedura per l'intero importo ivi indicato, atteso il valore di prova legale della confessione, invalidabile solo mediante allegazione e dimostrazione di un errore di fatto o di violenza e non già mediante la mera prova della non veridicità del dato contabile.

Parimenti illegittimo è il pagamento effettuato dal liquidatore in proprio favore a titolo di compenso, in assenza di una delibera assembleare attributiva dello stesso e di idonea prova di spese anticipate per conto della società; tale condotta, unitamente alla dispersione delle disponibilità di cassa, integra un atto depauperativo del patrimonio sociale costitutivo di responsabilità risarcitoria.

Decade dal diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato che, ricevuta dal creditore una comunicazione contenente un'espressa richiesta di risarcimento, ometta di darne notizia alla compagnia assicuratrice nel termine contrattualmente previsto, a nulla rilevando la qualificazione restitutoria attribuita alla pretesa dal debitore medesimo.

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Amministratore di fatto e di diritto e relativo regime di responsabilità
L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti...

L’eventuale estraneità dell’amministratore di diritto alla gestione della società è irrilevante ai fini dell’accertamento della sua responsabilità per i debiti sociali, poiché, qualora egli consenta di essere di fatto sostituito nell’esercizio delle proprie funzioni, assume consapevolmente i rischi relativi a detta scelta.

Esclusa l’esistenza di qualsivoglia forma di simulazione in relazione all’assunzione della qualità di amministratore, la veste formale acquisita impone all’amministratore di diritto l’osservanza dei doveri imposti dalla legge ed in ogni caso un obbligo di controllo delle attività di gestione compiute dall’amministratore di fatto.

La figura dell’amministratore di fatto ben può coesistere con l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore di diritto, ove si risolva in una cogestione coordinata dell’organismo societario. Tuttavia, l’effettiva gestione da parte dell’amministratore formale e l’esercizio di attribuzioni anche d’ordine da parte del gestore de facto non esclude la concorrente responsabilità del co-amministratore di diritto, ove sia comprovata una gestione paritetica. L’amministratore di diritto essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di fatto è responsabile, sia penalmente che civilmente, per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, c. 2, c.p.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

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Effetti costitutivi della cancellazione della società dal registro delle imprese: estinzione e perdita della capacità processuale
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l’estinzione della società anche se rimangono creditori...

La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l'estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo finanche la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotazione camerale. Inoltre, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.

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Natura della responsabilità del liquidatore ed onere della prova
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono...

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.

In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.

In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.

La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto

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