La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l’estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo finanche la protrazione di fatto dell’esercizio dell’attività dopo l’annotazione camerale. Inoltre, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.