Nel caso in cui all’estinzione di una società (sia di persone che di capitali), ed alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni situazione giuridica soggettiva facente capo alla stessa, si determina un fenomeno di tipo successorio, per cui : (a) le eventuali passività sociali non si estinguono, ma (altro…)
In caso di estinzione della società conseguente alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, i rapporti giuridici non si estinguono, atteso che, sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6070/2013, si registra un fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti e i beni omessi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci (nel caso di specie il Tribunale, constatato che nonostante l'estinzione della società ex art. 2490, ult. co., c.c. questa risultava ancora intestataria di un bene immobile gravato da ipoteca, ha accertato che, in virtù del fenomeno successorio, lo stesso era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dal giorno di cancellazione dal Registro delle Imprese).
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. (altro…)
La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell'amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono (altro…)
La rinuncia al giudizio effettuata nei confronti di una s.r.l. cancellatasi volontariamente dal registro delle imprese nel corso del processo non necessita di accettazione. (altro…)
La responsabilità dei liquidatori ex art. 2495, II co., c.c. ha natura extracontrattuale, quale illecito aquiliano integrato dalla “ingiusta” lesione del diritto di credito del terzo. Infatti, l’obbligo di procedere (altro…)
Pur ricostruendo la Cassazione la cancellazione di società dal Registro delle imprese in termini di efficacia estintiva e disegnando quindi il regime dei rapporti giuridici (ancora) sussistenti dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle imprese in riferimento a un fenomeno latu sensu successorio coinvolgente gli (ex) soci e, così, venendo ad escludere (altro…)
Qualora una società sia cancellata ai sensi dell'art. 2490 c.c., i soci non possono ottenere un provvedimento di cancellazione della cancellazione sulla base dell'attestazione della continuazione dell'attività, atteso che sulla base delle conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione, l’esistenza di un fenomeno successorio impedisce di ravvisare (altro…)
Il socio di una società cancellata non può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2495 per l'asserita attribuzione di un saldo positivo contenuta nel bilancio finale di liquidazione se pacificamente tale attribuzione non ha mai avuto luogo (nella specie il credito iva della società, assegnato al socio come riparto di liquidazione, non era mai stato riscosso). (altro…)
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e in caso di sopravvivenze passive, i creditori sociali possono agire contro i soci, nei limiti di quanto questi abbiano indebitamente incassato come residuo attivo all'esito del riparto finale di liquidazione, e contro i liquidatori, la cui imprudenza e negligenza (altro…)