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Principi in tema di delibera di trasformazione omogenea progressiva da società di persone a società di capitali
La mancata previsione normativa dell’organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che...

La mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci, allorquando debbano esprimere il proprio 'consenso' nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2; 2258, comma 2; 2322, co. 2, c.c., la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli, all'unanimità ovvero a maggioranza. Tale facoltà rimessa ai soci non è impedita dall’assenza di una normativa ad hoc sulla società di persone sulle modalità di raccolta del consenso (pur contemplandosi il criterio della maggioranza, per teste o quote di interessi o in alternativa il criterio dell’unanimità) e dalla mancata previsione tra gli organi sociali dell’assemblea, chiamata ad esprimere la volontà dei soci. Pertanto, in alternativa alla raccolta separata delle singole manifestazioni di volontà, i soci possono decidere di adottare una delibera formale, sia che il metodo collegiale sia previsto con clausola statutaria, sia che i soci ritengano di adottarlo in via estemporanea. La disciplina applicabile, in via analogica, alla delibera invalida, è da rinvenirsi negli artt. 2377 e ss e non invece nei principi generali sulle patologie dei negozi plurisoggettivi.
In termini generali, deve osservarsi che l’art. 2500 ter cc introduce una deroga rilevante all’art. 2252 cc, posto che consente ai soci di società di persone, salvo che non sia diversamente previsto da disposizione del contratto sociale, di provvedere alla trasformazione con decisione presa a maggioranza, benché la trasformazione rientri nel novero delle decisioni che integrano una indubbia modificazione del contratto sociale. Di detta deroga al principio generale non può che darsi applicazione restrittiva alla sola delibera di trasformazione, non essendo consentito applicarsi il principio maggioritario anche per le modifiche statutarie che certamente non siano necessitate dal tipo societario prescelto. La deroga al principio dell’unanimità dei consensi non può estendersi ad ogni modifica statutaria meramente occasionata dalla trasformazione, in quanto, se è vero che il potere di trasformare la società dà di regola il diritto a riscriverne lo statuto, deve a contrario ritenersi che, quando ad una determinata maggioranza sia stato dato il solo potere di decidere della trasformazione, detto potere non contempli anche quello di modificare le clausole statutarie del vecchio tipo compatibili con il nuovo.
L’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di trasformazione osta alla declaratoria di invalidità di detta delibera, ma non sottrae invece al sindacato giudiziale le eventuali decisioni contestuali, adottate quindi prima dell’efficacia della trasformazione medesima, di modificazione del contratto sociale. E' infatti da escludere che l’iscrizione possa avere efficacia sanante di deliberazioni di modifiche statutarie che non sono rese necessarie dalla trasformazione, ma che sono da questa meramente occasionate, non ricorrendo, infatti, alcuna esigenza di stabilizzazione degli effetti di tali modifiche, ininfluenti sull’organizzazione del nuovo tipo societario, con la conseguenza che esse non possono ritenersi comprese nella nozione di atto di trasformazione in senso stretto che l’art. 2500 bis c.c. contempla.

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Causa di scioglimento S.a.s. e trasformazione in S.r.l.
Lo stato di scioglimento di una società, determinando una nuova fase di esecuzione del contratto sociale diretta alla definizione dei...

Lo stato di scioglimento di una società, determinando una nuova fase di esecuzione del contratto sociale diretta alla definizione dei rapporti giuridici facenti capo all’ente attraverso la liquidazione, è una situazione reversibile.

Lo stato di scioglimento, se non superato con il venir meno della specifica causa che h determinato lo scioglimento, apre la fase di liquidazione, con ampia discrezionalità dei soci, nelle società di persone, di derogare allo schema procedimentale liquidatorio stabilito dalla legge a tutela dei creditori sociali e dei soci in vista dell’eventuale riparto finale di liquidazione.

In tema di S.a.s., qualora sia spirato il termine semestrale, di cui all’art. 2323 c.c., senza che i soci siano riusciti a modificare l’atto costitutivo (inserendo in società altro socio accomandatario in grado di assumere la carica di amministratore), la società si viene a trovare in fase di scioglimento per l’impossibilità di conseguire il suo oggetto sociale ex art 2272, comma 1, n. 2 c.c..
Ciò non di meno, l’amministratore provvisorio (anche di nomina giudiziale) può convocare l’assemblea per consentire ai soci, alternativamente, di nominare il liquidatore sociale, ovvero di superare la causa di scioglimento proponendo talune deliberazioni (ad esempio, la trasformazione della S.a.s. in S.r.l.).

L’eventuale trasformazione di una S.a.s in S.r.l. comporta la modifica della tipologia e regime giuridico dell’ente collettivo. Pertanto, una eventuale causa di scioglimento di una S.a.s. ben potrà essere superata, per volontà dei soci, mediante la legittima deliberazione di una trasformazione della società di persone in S.r.l., adottata con il consenso della maggioranza dei soci previsto dall’art. 2500-ter c.c.

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Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e dell’esperto stimatore
L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società...

L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società di capitali, il capitale sociale venga determinato sulla base degli elementi dell’attivo e del passivo e risulti da relazione di stima, redatta ai sensi dell’art. 2465 cc per le società a responsabilità limitata. La norma in esame mira a garantire l’integrità del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Da ciò discende che la relazione di stima riveste sia funzione valutativa di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica a valori correnti, cioè di mercato, ma anche funzione certificativa dell’esistenza dei valori del patrimonio sociale. Risponde pertanto del danno provocato ai creditori l'esperto stimatore che abbia falsamente attestato in sede di trasformazione la presenza di un patrimonio netto positivo e così consentito l'occultamento della situazione di scioglimento.

L’art. 2485 cc prevede che gli amministratori debbano senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dalla legge, essendo in caso di ritardo o di omissione responsabili per il danno cagionato alla società ed ai creditori. La norma citata impone agli organi gestori un particolare onere di diligenza nell’accertare “senza indugio” la causa di scioglimento della società ivi compresa la perdita del capitale sociale, imponendosi agli amministratori di verificare nel corso dell’esercizio sociale che l’andamento economico e patrimoniale della società sia tale da non determinare la causa di scioglimento indicata.

Chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Il limite del risarcimento va contenuto alle normali conseguenze dell’inadempimento e il danno non può eccedere il rischio assunto dal debitore in relazione alla concreta operazione negoziale intrapresa.

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi del comma 1 della norma, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.

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Alcune questioni in tema di recesso ed esclusione del socio di società di persone. Modalità di formazione della volontà dei soci nelle società di persone e trasformazione in società di capitali
La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della...

La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione, essendo al riguardo necessario uno specifico provvedimento del tribunale.

Il recesso del socio, come può perfezionarsi per fatti concludenti, così può perdere efficacia, essendo del resto ammissibile nelle società di persone la revoca del recesso, data la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo tra i soci, che consente di manifestare una diversa volontà comune, tale da intendere rinnovata la partecipazione del socio receduto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’attrice non avesse perso la qualità di socio, essendosi gli altri soci e la società sempre comportati come se il recesso non fosse mai intervenuto, dal momento che non si era proceduto alla stima e alla liquidazione della quota, erano stati riconosciuti e liquidati gli utili di esercizio e la stessa attrice era stata convocata alle assemblee nonché inserita nelle dichiarazioni dei redditi della società].

Nelle società di persone, anche ai fini dell’adozione della delibera di trasformazione in società di capitali, non è necessario ricorrere al metodo assembleare né che la minoranza sia informata, consultata e convocata per assumere la deliberazione, essendo invece sufficiente che una decisione sia comunque assunta, in modo informale, tramite il raggiungimento di una maggioranza, dovuto all’espressione di più consensi, ancorché manifestati in tempi e in luoghi diversi.

L’art. 2500, comma 2 c.c. non esige che la delibera di trasformazione di una società di persone venga adottata in assemblea – come è invece richiesto per le modifiche statutarie delle società di capitali – dal momento che la disposizione richiama il contenuto, la forma e la pubblicità, non anche le modalità di assunzione della decisione di trasformazione.

La forma dell’atto pubblico implica al più l’adunanza dei soci, non l’osservanza del metodo assembleare [peraltro, nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di trasformazione, il Tribunale ha rilevato che, anche a voler ritenere necessario il metodo collegiale, la delibera avrebbe dovuto considerarsi ugualmente valida, poiché i soci che avevano deciso la trasformazione rappresentavano la maggioranza sufficiente ad adottare la delibera, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c.].

Una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2500 c.c., l’eventuale invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata e il provvedimento che statuisca positivamente sull’invalidità della delibera non può produrre alcun effetto caducatorio dell’atto di trasformazione.

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I crediti della società nei confronti dei soci non si estinguono a seguito della trasformazione della società
I crediti della società nei confronti dei soci non si estinguono a seguito della trasformazione della società da S.a.s. a...

I crediti della società nei confronti dei soci non si estinguono a seguito della trasformazione della società da S.a.s. a S.r.l.. A nulla vale che nella relazione ex art. 2500-ter c.c., il perito abbia azzerato i crediti della società verso i soci "avendo esaminato la documentazione comprovante i crediti" poichè, avuto riguardo alla logica dell’asseverazione dell’integrità del capitale sociale e all’indice normativo che prevede la stima a “valori attuali” di attivo e passivo, è ragionevole ammettere che l’esperto non consideri poste d’attivo di cui non rinviene adeguata documentazione o svaluti crediti che giudica di difficile realizzo (cfr. art. 2426 n. 8 c.c.). L’azzeramento o la svalutazione di beni crediti o altri elementi dell’attivo ha rilevanza, evidentemente, soltanto a fini contabili e non toglie che la società risultante dalla trasformazione conservi i diritti e obblighi della società trasformata, se e in quanto esistenti nel suo patrimonio, secondo il principio di continuità dei rapporti giuridici nitidamente espresso dall’art. 2498 c.c..

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Trasformazione e danno da illecita prosecuzione dell’attività
La trasformazione di una snc in srl, quand’anche fondata su una relazione di stima errata in eccesso, non è ex se...

La trasformazione di una snc in srl, quand’anche fondata su una relazione di stima errata in eccesso, non è ex se suscettibile di cagionare un danno ai creditori in quanto il patrimonio della società rimane lo stesso, fosse esso sopravalutato o meno. (altro…)

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Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore per danni da trasformazione e da mero indebitamento
Non può dirsi operazione produttiva di danno la trasformazione (nel caso di specie, da s.n.c. a s.r.l.) non incidente sul...

Non può dirsi operazione produttiva di danno la trasformazione (nel caso di specie, da s.n.c. a s.r.l.) non incidente sul patrimonio della società trasformata. In particolare, la mancata stima di una passività, tenuto conto che tutto il patrimonio della società trasformanda è passato alla società trasformata, non cagiona, di per sé, un danno inteso come diminuzione patrimoniale. Viceversa, (altro…)

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