A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage - come negozio atipico la cui conclusione si perfeziona tramite il meccanismo di cui all’art. 1333 c.c. o come vera e propria garanzia fideiussoria disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. - se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l'assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione (altro…)
L’opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 c.c. consiste, secondo la maggioritaria e preferibile ricostruzione giurisprudenziale, in un giudizio contenzioso, assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole dell'operazione rispetto alla posizione dei creditori degli enti coinvolti i cui crediti siano anteriori alla iscrizione del progetto di fusione. (altro…)
Le ipotesi in cui il tribunale può autorizzare l'esecuzione della fusione nonostante l'opposizione del creditore di cui all'art. 2445 c.c. sono alternative e si distinguono per il fatto che in una (assenza di pregiudizio per i creditori) occorre dare corso ad una valutazione, pur sommaria, del pregiudizio per il creditore istante, che invece non è necessaria nell'altra (prestazione di idonea garanzia da parte della società). (altro…)
Deve essere accolta la richiesta cautelare di autorizzazione a proseguire con l’operazione straordinaria di scissione ai sensi degli articoli 2445, ultimo comma, 2503, ultimo comma e 2506 ter, ultimo comma, cod. civ., effettuata da una società che abbia prestato adeguata garanzia (altro…)
La revoca della deliberazione di approvazione del progetto di fusione da parte delle società partecipanti alla fusione determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio incardinato in seguito alla proposizione dell'opposizione da parte di un creditore antecedente all'iscrizione del progetto ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile.
Tenuto conto degli effetti connessi alla proposizione dell’opposizione alla delibera di fusione ed alla natura della operazione di fusione, deve ritenersi che l’autorizzazione alla fusione nonostante l'opposizione dei creditori prevista dall’ultimo comma dell’art. 2445 c.c. sia un provvedimento destinato semplicemente a rimuovere un ostacolo al compimento di un atto di autonomia privata, estraneo (altro…)
Nel nostro ordinamento la tutela degli interessi dei creditori (da intendersi in senso ampio ovvero compresi anche quelli titolari di un credito litigioso, sottoposto a termine o a condizione o, anche, derivante da rapporti in corso di esecuzione) delle società partecipanti alla scissione si realizza con il diritto di opposizione degli stessi alla progettata (altro…)
Nei limiti della compatibilità e ferme le differenze strutturali e di scopo fra le società e gli enti ‘non societari’ va ammessa l’applicazione analogica della disciplina in tema di fusione di società all’ipotesi di fusione di fondazioni. (altro…)
L'art. 2503 c.c. individua un'azione tipica, propriamente ed esclusivamente rivolta ad invalidare lo specifico processo di fusione oggetto di approvazione ex art. 2502 c.c. all'esito del complesso procedimento di cui agli art. 2501-ter ss. c.c., sia pure per i motivi più diversi e in alcun modo tipizzati, purché (altro…)
Contro gli atti di assegnazione, conseguenti all'operazione di scissione, non è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c. o ex art. 66 l. fall.). Infatti, poichè la finalità dell'art. 2504-quater c.c. consiste (altro…)
La mera predisposizione di progetti di fusione privi dei requisiti previsti dalla legge o il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2503 c.c. non sono fatti di per sé idonei a cagionare danno ai creditori, potendo un tale danno essere ipotizzato solo nei casi in cui l'operazione di fusione comporti un'insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione.
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l'azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., dovendosi i due rimedi ritenere complementari: ciò in quanto il primo consiste in una tutela reale ex ante che comporta, salva l'ipotesi di autorizzazione alla scissione, l’improcedibilità della scissione la quale preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori della società originaria; il secondo, in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, nel limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione. (altro…)