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Cessazione della materia del contendere per rinuncia al progetto di fusione nell’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c.
Seppur con la riforma del 2003 siano venuti meno i limiti di ammissione di società sottoposte a procedure concorsuali alla...

Seppur con la riforma del 2003 siano venuti meno i limiti di ammissione di società sottoposte a procedure concorsuali alla fusione, rispetto a tale operazione devono essere previste idonee garanzie per i creditori della società in bonis che vi partecipi, non potendosi porre i creditori della società in bonis in condizione di par condicio con i creditori della società dichiarata fallita.

Nel contesto dell’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. alla fusione per incorporazione di una società in liquidazione in una società fallita, la rinuncia al progetto di fusione nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere: se la fusione non prevedeva alcuna garanzia ulteriore rispetto alla possibilità di proporre opposizione ex art. 2503 c.c., le spese del processo vanno poste a carico della società debitrice e della società fallita.

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Il perfezionamento della scissione preclude l’accertamento dell’invalidità della delibera che la approva
Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora...

Qualora nel corso di un giudizio di impugnazione della deliberazione di scissione parziale si perfezioni la procedura di scissione, allora si avrà preclusione all’accertamento dell’invalidità della delibera e del conseguente atto di scissione. Infatti l’art. 2504 quater c.c. introduce un effetto sanante  derivante dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese, diretto a garantire la certezza dei rapporti societari. Visto il tenore della norma, l’effetto riguarda sia i vizi dell’atto finale, sia i vizi di nullità o annullabilità degli atti intermedi della procedura di scissione, in quanto la ratio legis è indiscutibilmente quella di assicurare la stabilità dell’operazione negoziale una volta perfezionata.

Non può ritenersi che la preclusione sancita dall’art. 2504 quater c.c. si riferisca alle sole ipotesi di invalidità dell’atto e non anche a quelle della sua inefficacia nei confronti dei creditori opponenti derivante dalla violazione del disposto dell’art. 2503 c.c., secondo il quale l’operazione non può essere attuata, salvo il provvedimento autorizzativo del Tribunale, se nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione di scissione nel registro delle imprese sia stata proposta opposizione da parte di un creditore.

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Fusione per incorporazione in danno ai creditori
Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che...

Qualora, in seguito ad avvenuta fusione per incorporazione tra due società, il creditore particolare della società incorporata voglia dimostrare che tale fusione è stata compiuta in suo danno (sì da confondere il patrimonio della società posto a garanzia del suo credito con quello incapiente della incorporante), data la natura aquiliana della domanda, è onere del creditore attore dimostrare - sia pur in via presuntiva - tutti gli elementi anche soggettivi dell’illecito, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti col danno lamentato (perdita dell’intero credito).
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Sospensione dell’efficacia della decisione di fusione a seguito di opposizione
La proposizione dell’opposizione alla fusione (da considerare come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e...

La proposizione dell’opposizione alla fusione (da considerare come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e quindi esercitabile giudizialmente) produce ex lege ed erga omnes effetti sospensivi dell’efficacia della decisione di fusione stessa; e tale soluzione si desume dall’interpretazione degli artt. 2503 c.c. (con il conseguente rinvio all’art. 2445 comma 4) e 2629 c.c. Pertanto, l’opposizione blocca in via preventiva e paralizza automaticamente il procedimento di fusione, e con tale strumento un terzo estraneo alla società – indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni – potrà incidere, per volontà di legge, sul diritto soggettivo della società a procedere a fusione, fintanto che tale ostacolo non sia rimosso dal provvedimento del tribunale.

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Responsabilità solidale di società a seguito di scissione
Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un...

Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. (altro…)

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La pubblicità sanante nella fusione
Dal momento dell’iscrizione dell’atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l’improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di...

Dal momento dell'iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese si determina l'improcedibilità di qualsiasi impugnazione avverso le deliberazioni di fusione assunte dalle società che hanno preso parte alla fusione medesima.

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Al singolo creditore è preclusa l’opposizione alla fusione in caso di approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ex art. 2503-bis c.c.
L’approvazione della fusione da parte della maggioranza nell’assemblea generale degli obbligazionisti delle società partecipanti alla medesima ex art. 2503-bis c.c....

L’approvazione della fusione da parte della maggioranza nell’assemblea generale degli obbligazionisti delle società partecipanti alla medesima ex art. 2503-bis c.c. vale ad escludere la configurabilità del pericolo prospettato dal singolo creditore obbligazionista opponente e, dunque, ogni valutazione giudiziaria in relazione allo stesso. L’ordinamento infatti attribuisce preminenza assoluta, nella valutazione della configurabilità e rilevanza del pericolo di pregiudizio per i creditori obbligazionisti derivante dalla fusione, alla valutazione dell’assemblea speciale. (altro…)

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Ammissibilità in corso di causa di un ricorso ex art. 2503, comma 2, e 2445, comma 4, c.c. per l’attuazione della fusione
L’autorizzazione a procedere alla fusione (richiesta dalle società coinvolte ai sensi degli artt. 2503, comma 2, e 2445, comma 4,...

L’autorizzazione a procedere alla fusione (richiesta dalle società coinvolte ai sensi degli artt. 2503, comma 2, e 2445, comma 4, c.c. come procedimento cautelare in corso di causa) nonostante l’opposizione dei creditori presuppone l’accertamento da parte del Tribunale, con riferimento al potenziale carattere pregiudizievole dell’operazione, della stessa situazione controversa fra le parti nell’ambito del giudizio contenzioso (promosso dai creditori) di opposizione all’operazione.

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Natura della responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti della società scissa e rapporto con l’istituto dell’opposizione
Ai sensi dell’art. 2506-quater co. 3 c.c.,  a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è...

Ai sensi dell'art. 2506-quater co. 3 c.c.,  a seguito del prodursi degli effetti della scissione, ciascuna società in essa coinvolta «è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico». (altro…)

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Opposizione alla scissione da parte del creditore ipotecario in caso di insufficienza del valore dei beni ipotecati ad assicurare il “tempestivo e integrale” soddisfacimento del credito
E’ meritevole di accoglimento l’opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l’insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il...

E' meritevole di accoglimento l'opposizione alla scissione proposta dal creditore ipotecario che dimostri l'insufficienza della garanzia ipotecaria ad assicurare il tempestivo e integrale soddisfacimento del credito a fronte di una sensibile riduzione del valore dei beni rispetto al momento della costituzione della garanzia.

E' parimenti da considerarsi attuata in violazione della par condicio creditorum la scissione che consenta ai soci della scindenda di non concorrere più con il creditore ipotecario sui beni destinati alla società beneficiaria, anche solo con riferimento al residuo credito vantato da quest'ultimo a seguito di escussione dell'ipoteca non totalmente satisfattoria.

 

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Opposizione dei creditori alla delibera di scissione
La legittimità dell’operazione di scissione cui ci si oppone deve essere valutata rispetto al parametro normativo di cui all’art. 2445...

La legittimità dell’operazione di scissione cui ci si oppone deve essere valutata rispetto al parametro normativo di cui all’art. 2445 u.c. cc, per via del combinato disposto degli artt. 2506-ter, u.c., e 2503, c. 2, c.c., parametro consistente nel pericolo di pregiudizio per i creditori.
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Legittimazione all’opposizione alla fusione
La opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 cc -così come la opposizione dei creditori alla riduzione del capitale ex...

La opposizione dei creditori alla fusione ex art.2503 cc -così come la opposizione dei creditori alla riduzione del capitale ex artt. 2445 e 2482 cc- consiste in un giudizio contenzioso assimilabile per taluni profili all’azione revocatoria in quanto volto a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole della operazione rispetto alla posizione dei creditori, carattere pregiudizievole il cui accertamento all’esito del giudizio comporta la definitiva ineseguibilità della delibera approvante la fusione, mentre la introduzione della opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege della efficacia di tale delibera, effetti sospensivi a loro volta rimuovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione.

Il fondamento dell'opposizione riposa nel rischio che il compimento dell'operazione possa pregiudicare le ragioni non di qualsiasi (contro)interessato, ma quelle dei soggetti che vantino nei confronti di uno dei soggetti in procinto di fondersi un vero e proprio diritto di credito: inteso (i) come ius ad personam e non ad rem o comunque di altro genere, e (ii) la cui garanzia risieda nella generale consistenza patrimoniale finale dell’incorporante ai sensi e per gli effetti degli artt. 2740 e 2741 c.c.

Se l’individuazione dei diritti di credito che legittimano all’opposizione può -almeno secondo alcune opinioni- estendersi anche ai titolari di crediti non liquidi, inesigibili, sottoposti a condizione e persino contestati, è pur sempre necessario che il credito (oltre che essere, appunto tale) sia sorto, vale a dire che la sua fonte risieda in un fatto costitutivo già realizzatosi alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese o della pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter co. 3° c.c.; se pur, per ragioni attinenti all’atto o negozio genetico, non ancora suscettivo di esplicare tutti i suoi effetti.

 

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