La richiesta di iscrizione d’ufficio nel Registro delle Imprese del trasferimento di partecipazioni sociali in esecuzione di un’operazione di scissione parziale non può essere accolta se il suddetto trasferimento patrimoniale, pur risultando nel progetto di scissione, non figuri né nell’elenco contenente gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria di nuova costituzione allegato alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto, né nell’atto di scissione.
Gli effetti della scissione, dopo l'iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell'operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall'illegittimità dell'operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell'articolo 2504 quater c.c.
In caso di scissione della società debitrice oppignorante, per effetto della quale il bene oggetto della garanzia (nel caso di specie, una quota di s.r.l.) è assegnato alla società beneficiaria, senza che nulla sia specificato in ordine al relativo “elemento del passivo”, il pegno è opponibile a quest’ultima società in ragione della sua natura di diritto reale di garanzia, nonché del disposto dell’art. 2506-bis, co. 3, c.c., per cui la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti della società scissa nei limiti del patrimonio assegnato.