L'organo amministrativo delle società cooperative, nel termine di 60 giorni a decorrere dal momento del suo esercizio, deve non solo formalmente esaminare la dichiarazione di recesso ma anche deliberare in proposito e comunicare la propria decisione al socio. (altro…)
Le cause e i procedimenti aventi ad oggetto il recesso da società cooperativa rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni Specializzate a prescindere dal valore.
Così come avviene per i soci titolari di strumenti finanziari, per i soci sovventori il recesso si perfeziona con la ricezione da parte della società dell’atto con cui detto diritto potestativo è esercitato.
Il recesso del socio di società cooperativa costituisce negozio unilaterale che lo statuto della società (altro…)
Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia pervenuto un riscontro da parte della società il recesso del socio deve ritenersi definitivamente perfezionato per effetto del silenzio assenso sulla dichiarazione.
La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado (altro…)
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell'esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.
Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest'ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia agli atti perfezionata tra l'attore e la cooperativa convenuta, non sono ammessi accertamenti di merito neppure incidentali, ma, ai soli fini della titolarità del diritto al rimborso delle spese sostenute dai terzi, è unicamente necessario verificare i rapporti processuali in termini di “causalità”, e cioè considerare la chiamata in causa dei terzi come “conseguenza” dell’iniziativa giudiziaria dell’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia preso posizione nei confronti dei terzi chiamati.
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l'automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.
Il recesso del socio di una società cooperativa, anche in assenza di una formale delibera di accettazione, è valido ed efficace, là dove la società lo accetti per facta concludentia (nel caso di specie, la società cooperativa convenuta (altro…)
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, qualora la chiamata in causa sia necessaria a consentire un’adeguata difesa di parte convenuta.
Deve ritenersi nulla per violazione espressa dell'art. 34, comma 2°, d.lgs. n 5/2003, il quale impone che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto "estraneo alla società", la clausola che rimette la scelta degli arbitri alle parti confliggenti.
A fronte della nullità della clausola statutaria compromissoria (altro…)