In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto una volta che il creditore agente abbia fornito la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, costituita, nella fattispecie dal contratto di cessione di azienda. (altro…)
La mancata riconducibilità della cessione di azienda alle materie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L. 27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese, non comporta l’incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale si occupa anche di altre materie secondo un riparto di competenze interno tra le varie sezioni del Tribunale.
La completa adesione alla domanda attrice, volta alla reintestazione dei cespiti, effettuata dai convenuti, va accolta senza necessità di procedere alla dichiarazione di simulazione, di inefficacia o di nullità degli atti di cessione di rami di azienda e di scissione societaria oggetto di causa.
La reintestazione non comporta scambio di corrispettivo, poiché integra una fattispecie conseguente alla risoluzione del procedimento negoziale contestato nella citazione e non un trasferimento o una costituzione di diritti reali.
Con riferimento all’ipotesi dell’interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, u.c., al fine del decorso del termine di riassunzione è necessaria la conoscenza legale da parte del curatore in merito allo specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, la quale può essere acquisita tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
La comunicazione via mail alla controparte circa l’intervenuta pronuncia della sentenza di fallimento, inviata dal legale della società in bonis non ancora nominato difensore del fallimento, (altro…)
In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.
In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.
La cessione d’azienda presuppone la sussistenza di organizzazione dei beni ceduti, di modo che questi, una volta entrati nella disponibilità del cessionario, possano essere validamente utilizzati per l’esercizio di una impresa, in quanto funzionali, per la loro natura e per l’interazione fra di essi, a porre in essere una attività avente rilievo economico. (altro…)
La natura del procedimento cautelare (nella specie un ricorso per sequestro giudiziario), semplificato e privo delle preclusioni tipiche del giudizio di merito, priva di pregio le eccezioni di inammissibilità che fanno leva sulla novità di alcune domande (altro…)
In sede di accertamento giudiziale dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita ex art. 1456 c.c., qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (altro…)
Ai sensi dell’art. 2555 c.c. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l’esercizio dell’impresa. (altro…)
Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è riservato ai soli casi in cui la domanda di tutela del ricorrente non possa essere soddisfatta mediante un provvedimento cautelare tipico; ne deriva che, ove si controverta circa la proprietà di beni, la domanda (altro…)
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia. (altro…)
Deve ritenersi correttamente pronunciata, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia (altro…)