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Recesso da consorzio, pagamento della quota consortile e ammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opposto nell’opposizione monitoria
Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento...

Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento del consorzio agli impegni assunti nei suoi confronti, individuando specificatamente l’obbligazione assunta, provando la sua fonte e allegando puntualmente l’inadempimento, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale. In difetto di adeguate allegazioni e prove, il recesso risulta illegittimo e il consorziato deve essere condannato al pagamento della quota consortile ancora dovuta, mentre deve essere respinta la domanda del consorziato di restituzione di quanto già pagato al consorzio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non può svolgere domanda riconvenzionale che non sia connessa per alternatività o incompatibilità con la domanda proposta in via monitoria. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale dell’opposto che non sia in rapporti di “complanarità” rispetto alla domanda svolta in sede monitoria deve essere dichiarata inammissibile (nel caso di specie, un consorzio aveva agito in sede monitoria per ottenere la condanna del consorziato al pagamento della quota dovuta per l’adesione al consorzio e, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, aveva svolto una nuova domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento di obbligazioni, diverse ed ulteriori rispetto al pagamento della quota, assunte dal consorziato; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del consorzio opposto).

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La verifica di validità della delibera di esclusione del consorziato
Ne consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione...

Ne consorzi, sia con attività meramente interna che con attività esterna, il legislatore non ha previsto specifiche ipotesi di esclusione del consorziato, fatta eccezione, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, per l'esclusione facoltativa dell'acquirente prevista dal comma 2 dell'articolo 2610. L'articolo 2609 c.c., infatti, rimanda ai casi di esclusione previsti dal contratto, mentre l'articolo 2603, comma 2, n. 6, prevede che il contratto di consorzio indichi i casi di esclusione. Non vi è dubbio, quindi, che sia rimessa all'autonomia di coloro che vogliono consorziarsi la determinazione dei casi in cui è consentita l'esclusione del singolo consorziato, nonché del procedimento da seguirsi per l'applicazione della misura, fermo restando che l'esclusione di un consorziato non può che presumere un inadempimento, e cioè la violazione dell'interesse collettivo dei consorziati dedotto in contratto e che le fattispecie di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal regolamento convenzionale.

Per la verifica della validità di una delibera di esclusione, il giudice deve prendere in esame i soli addebiti specificamente esposti nella delibera, senza che sia possibile considerare integrazioni successive anche in applicazione del principio generale della corrispondenza tra fatto addebitato e fatto sanzionato.

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Efficacia ed operatività delle sanzioni del regolamento di un consorzio
Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile. Il regolamento...

Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile.

Il regolamento consortile può prevedere (ai sensi dell’art. 2603, co. 2, n. 7, c.c.) le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi dei consorziati. Tali sanzioni rivestono ed hanno natura sostanziale di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, co. 2, c.c. ed ove irrogate possono costituire oggetto di tutela monitoria (purché sia sufficientemente e chiaramente individuata sia la condotta dovuta, sia l’entità, l’ammontare o la modalità di calcolo della sanzione).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche (nella caso di specie un Consorzio), l’art. 19 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo e/o facoltativo rispetto alla sede legale, quello della sede effettiva od operativa (stabilimento o unità locale) o della presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda. In tal senso l’eccezione di incompetenza sollevata da una parte deve (per poter essere accolta) contestare e dimostrare l’insussistenza anche del foro facoltativo alternativo; in caso contrario, l’eccezione deve ritenersi infondata con radicamento del giudizio nel foro scelto ove la società ha una sede secondaria o una unità locale.

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Società consortili e obblighi di ripianamento dei costi di gestione
Nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615-ter c.c., l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra), ai sensi dell’art...

Nelle società consortili costituite a norma dell'art. 2615-ter c.c., l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra), ai sensi dell’art 2603, co. 2, n. 3, c.c., può prescrivere ai soci di pagare, oltre alla quota di capitale sottoscritta, contributi annuali a copertura delle spese di gestione. Tale obbligo non dev’essere eccessivamente generico e deve consentire di individuare quali siano i contributi dovuti da ciascun socio, specificando le modalità, le condizioni e i criteri nello stesso statuto. Pertanto, condizione perché il credito della società consortile verso i soci sorga e sia liquido, è che siano rispettate le regole statutarie di determinazione e imposizione dei contributi ulteriori dovuti a copertura delle spese di gestione e che sia ricostruibile il criterio economico e aritmetico adottato.

Onere della società consortile è quello di provare l’ammontare, in toto e pro quota, dei contributi il cui pagamento si richiede.

Una norma statutaria che preveda obblighi di ripianamento dei costi di gestione non può essere applicata retroattivamente.

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Indicazione delle (sola) sede consortile presso il Registro delle Imprese
Ai sensi dell’art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell’art. 2612 comma 2, n....

Ai sensi dell'art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell'art. 2612 comma 2, n. 1, c.c. per i consorzi con attività esterna, il contratto di consorzio e l'estratto da pubblicarsi sul Registro delle Imprese devono indicare "la sede dell'ufficio" consortile senza possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa), che peraltro non hanno alcun riscontro nel diritto positivo. (altro…)

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Recesso da società consortile. Giudice competente in caso di modifica di clausola compromissoria
  Ai sensi dell’art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità...

 

Ai sensi dell'art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve prevedere, fra l'altro, i casi di recesso e di esclusione dei soci. (altro…)

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Centro commerciale e disciplina della concorrenza
Non integra un’illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell’offerta commerciale in un centro commerciale...

Non integra un'illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell'offerta commerciale in un centro commerciale per il tramite della predeterminazione della destinazione d'uso degli (altro…)

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Impuganzione di una delibera consortile di ammissione di un nuovo consorziato
In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all’ammissione di un nuovo consorziato, l’unico contraddittore necessario è  il consorzio, al...

In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all'ammissione di un nuovo consorziato, l'unico contraddittore necessario è  il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo (altro…)

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Impugnazione di delibera assembleare di modifica di statuto consortile ed effetti della sospensione giudiziale
La sospensione giudiziale ex art. 2378, co. 3, c.c. di deliberazioni assembleari di società o consorzi non attiene alla sola...

La sospensione giudiziale ex art. 2378, co. 3, c.c. di deliberazioni assembleari di società o consorzi non attiene alla sola “esecuzione” delle stesse, potendosi estendere alla loro “efficacia giuridica”; tanto avviene, infatti, (altro…)

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