Il consorziato che intenda recedere dal consorzio e sottrarsi al pagamento della quota consortile è tenuto ad allegare un inadempimento del consorzio agli impegni assunti nei suoi confronti, individuando specificatamente l’obbligazione assunta, provando la sua fonte e allegando puntualmente l’inadempimento, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale. In difetto di adeguate allegazioni e prove, il recesso risulta illegittimo e il consorziato deve essere condannato al pagamento della quota consortile ancora dovuta, mentre deve essere respinta la domanda del consorziato di restituzione di quanto già pagato al consorzio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto in opposizione non può svolgere domanda riconvenzionale che non sia connessa per alternatività o incompatibilità con la domanda proposta in via monitoria. Conseguentemente, la domanda riconvenzionale dell’opposto che non sia in rapporti di “complanarità” rispetto alla domanda svolta in sede monitoria deve essere dichiarata inammissibile (nel caso di specie, un consorzio aveva agito in sede monitoria per ottenere la condanna del consorziato al pagamento della quota dovuta per l’adesione al consorzio e, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, aveva svolto una nuova domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento di obbligazioni, diverse ed ulteriori rispetto al pagamento della quota, assunte dal consorziato; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale del consorzio opposto).