Laddove abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società, il socio accomandante non è legittimato a invocare la tutela prevista dall'art. 2320, comma III, c.c., ivi compreso il diritto a ricevre il conto della gestione.
Il socio accomandante assume il ruolo di amministratore di fatto solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi - o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell'accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dal citato art. 2320 c.c., deve essere realizzata una attività gestoria che sia espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell'impresa. Inoltre, l'attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall'imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell'adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell'accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale pertanto, rimane estraneo.
Ove vi sia controversia in ordine al diritto del socio accomandante di ricevere il conto della gestione da parte del socio accomandatario, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detto diritto.
Il giudizio di rendimento del conto, proposto nei confronti del liquidatore della società ex artt. 2261, 2262 c.c. e 263 c.p.c., fondandosi sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, deve ricollegarsi all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Per cui se il giudizio si sviluppa su tale rapporto, l’atto con cui questo viene definitivamente accertato è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente all'obbligo di rendiconto. [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto definitivamente accertata, con l’efficacia propria del giudicato, l’esistenza di spese non documentate e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dalla società nei confronti del liquidatore inadempiente, come da risultanze di un precedente giudizio avente ad oggetto il rendimento del conto]
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società in accomandita semplice, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie insorte tra i soci o fra alcuni di essi e la società connesse all’esecuzione del contratto sociale, deve ritenersi estesa al giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c. avente ad oggetto l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2261, 2320 e 1713 c.c.: infatti, tali controversie rientrano tra quelle derivanti dall’esecuzione del contratto sociale, dal momento che proprio a questo ambito attiene l’obbligo di rendicontazione dell’amministratore.
L’arbitrato irrituale comporta per sua natura la rinuncia delle parti ad avvalersi della tutela giurisdizionale e, pertanto, la decisione dell’autorità giudiziaria affermativa dell’esistenza dell’arbitrato irrituale pone non già una questione di competenza, ma una questione preliminare di merito che implica l’improponibilità della domanda per rinuncia preventiva all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato.
Nella società ad accomandita semplice il diritto dei soci accomandanti, ai sensi dell’art. 2320, comma terzo, c.c. ad avere il rendiconto della gestione alla fine di ogni esercizio sociale, non è soddisfatto dalla presentazione di un mero prospetto delle entrate e delle uscite (altro…)
Il socio di una snc non è legittimato ad agire per ottenere direttamente la tutela della società rispetto alla dedotta attività di concorrenza esercitata in violazione dell’art. 2301 c.c., per il quale in caso di inosservanza del divieto di concorrenza “la società ha diritto al risarcimento del danno salvo l’applicazione dell’articolo 2286 c.c.”. Il socio di una snc non può nemmeno invocare la tutela della società a fronte di atti di concorrenza “sleale” ai fini di ottenerne l’inibitoria ai sensi dell’art. 2599 c.c., tantomeno in via surrogatoria, atteso che ex art. 2900 c.c. colui che si assume creditore è legittimato ad esercitare le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare purché si tratti di azioni che abbiano contenuto patrimoniale (quale non è una pronuncia di accertamento e di inibitoria come quella in discorso, che spetta solo all’avente diritto, cioè, alla società).
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di nomina di un curatore speciale ex art. 79 c.p.c. espressamente autorizzato a proporre le domande di accertamento ed inibitoria precluse al socio; la norma invocata ha, invero, natura processuale e consente al Presidente del Tribunale su richiesta della parte che ha interesse a risolvere un problema di conflitto di interessi o di carenza di rappresentanza di una parte in giudizio.
Integra una giusta causa di revoca dell'amministratore di s.n.c. il fatto che i bilanci siano stati redatti con gravi errori ed omissioni (nella specie, la consulenza tecnica disposta aveva accertato mancanza di documentazione, esistenza di costi riferibili personalmente ai soci, presenza di lavoratori non iscritti a libro paga e mancata fatturazione di attività svolta per i clienti).
Il socio ha il diritto (ex art. 2476 c.c.) e l'onere di mettere in atto ogni iniziativa utile per consultare la documentazione rappresentativa degli atti di gestione, compresa l’instaurazione di apposita azione giudiziaria, generalmente ritenuta ammissibile anche in sede cautelare. Per tale ragione, nell'ambito del descritto assetto di diritti ed oneri, non trova spazio la domanda di rendiconto ex art. 263 cpc.