Ai sensi dell’art. 46, co. 1 e 2 c.p.i., lo stato della tecnica rilevante per considerare nuova un’invenzione comprende le conoscenze inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione, a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata. L’esame della novità dell’invenzione rispetto a documenti invalidanti anteriori deve essere condotta secondo il criterio della comparazione “elemento per elemento”, di modo che, non essendo possibile combinare tra loro gli elementi dei documenti anteriori al fine di verificare se detta combinazione anticipi le rivendicazioni del brevetto posteriore, il difetto di novità potrà riscontrarsi unicamente nel caso in cui tutti gli elementi rivendicati nel brevetto posteriori siano anticipati da una unica anteriorità distruttiva.
Con riferimento alla sussistenza dell’attività inventiva del trovato la valutazione dev’essere condotta, ai sensi dell’art. 48 c.p.i., avendo cura di accertare se il complessivo stato della tecnica, nota al momento del deposito della domanda di brevetto, consentisse o meno ad una persona esperta del ramo di prevenire all’invenzione rivendicata, non risultando essa in modo evidente da detto stato della tecnica. In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto.
Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del “problem solution approach” richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo. Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico.
Ai sensi dell’art. 52 c.p.i., i limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, potendo la descrizione e i disegni di cui si compone il documento brevettuale servire unicamente ad interpretare la volontà di tutela espressa con le ridette rivendicazioni, nelle quali è indicato specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Sotto questo profilo, il trovato che si asserisce in contraffazione del brevetto integra la violazione del titolo ove esso riproduca le caratteristiche brevettuali rivendicate, dovendosi condurre l’esame di interferenza elemento per elemento, parlandosi in tal caso di “contraffazione diretta o letterale”. Per determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, l’art. 52, co. 3-bis c.p.i. dispone che si deve valorizzare ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. Estendendosi la tutela agli elementi equivalenti delle rivendicazioni, la contraffazione è predicabile se il trovato successivo sia caratterizzato da elementi che siano equivalenti alle rivendicazioni come letteralmente espresse, intendendosi così impedire che la tutela del brevetto sia aggirata mediante la realizzazione di trovati che, pur non riprendendo letteralmente le rivendicazioni, siano ad esse equivalenti (c.d. contraffazione “per equivalenti”).
Per la contraffazione “per equivalenti”, la giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire rilevanza al criterio della ovvietà, di matrice tedesca, ravvisandola ogniqualvolta la realizzazione del trovato successivo costituisca un’ovvia variante di quanto rivendicato, ovvero, in forza della tecnica nota, costituisca per il tecnico di settore una risposta banale o ripetitiva, e quindi non innovativa, rispetto a quanto rivendicato nella privativa anteriore.
L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. Segnatamente, la mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito, è idonea ad escludere il periculum in mora.
Nel valutare la novità di un brevetto, se una divulgazione precedente contiene “un’affermazione palesemente errata sia per la sua intrinseca improbabilità che perché nel documento viene dimostrato che è errata”, tale divulgazione deve essere letta dall’esperto del ramo trascurando le sole informazioni errate senza che ciò comporti l’esclusione dell’intero documento.
L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente) ascrivibile né a una logica meramente risarcitoria (tant’è vero che gli utili da “restituire” – o meglio, si potrebbe dire “da consegnare” – ben potrebbero essere di importo superiore alle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno), né a un approccio puramente restitutorio, com’è quello dell’azione generale di arricchimento (in tal caso, infatti, la misura massima dell’indennizzo è pur sempre la “correlativa diminuzione patrimoniale” del danneggiato: cfr. art. 2041, co. 1, c.c.), né, infine, a una logica strettamente sanzionatoria (stante l’irrilevanza dell’elemento soggettivo).
L’istituto della retroversione degli utili pare ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale.
Deve senz’altro escludersi che la domanda di retroversione degli utili sia qualificabile come azione di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito; il che, a ben vedere, è di per sé sufficiente per escludere, altresì, che il relativo termine di prescrizione sia quinquennale, in luogo di quello ordinario (decennale).
E’ solo in seguito alla fatturazione che, in concreto, avviene il pagamento, dal quale derivano, tra l’altro, gli utili da restituire (e quindi sorge il relativo diritto).
In linea di principio, la prova delle anteriorità di fatto distruttive della novità deve essere rigorosa e, quindi, riscontrabile oggettivamente; il che pare difficilmente compatibile con un mezzo istruttorio quale la testimonianza, estremamente esposta alla soggettività del dichiarante e, tanto più inattendibile, quanto maggiore è il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti da provare.
L’ordine di pubblicazione pare svolgere, nel complessivo sistema delle sanzioni accessorie previste dal codice, anche una funzione, latu sensu, sanzionatoria-deterrente; con la conseguenza che, nonostante la scadenza del brevetto, la domanda in esame può essere accolta.
La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.
La valutazione dell'attività inventiva ex art. 48 c.p.i. richiede che si individui l'anteriorità più prossima, e che, successivamente, si verifichi se il trovato in esame superi tale anteriorità per una soluzione che sia ovvia, o non sia ovvia, per l'esperto del ramo: solo nel secondo caso sussiste altezza inventiva. La anteriorità più prossima è quella che presenta la combinazione di caratteristiche più promettente come punto di partenza per uno sviluppo che conduca alla invenzione in esame. Ai sensi delle Linee Guida EPO, nella selezione della anteriorità più prossima la prima considerazione deve dirigersi alla somiglianza dello scopo o dell'effetto, rispetto all'invenzione. Nella pratica, in genere, tale anteriorità è quella che, oltre a corrispondere ad un uso similare, richiede il minimo di modificazioni strutturali e funzionali per approdare al trovato in esame. Le medesime linee guida prevedono poi che si individui il problema tecnico, che si ottiene esaminando le caratteristiche che differenziano la anteriorità più prossima dal trovato, identificando l’effetto tecnico derivante dalla diversità delle soluzioni, e così trovando il problema tecnico, ancora presente nella anteriorità, che con la nuova invenzione viene invece risolto.
Il metodo problem-solution approach prevede che si debba procedere dopo l’individuazione dell’arte nota più vicina (closest prior art), all’individuazione del problema tecnico affrontato dal brevetto e alla valutazione circa il fatto se, partendo dall’anteriorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato fatto oggetto del brevetto sarebbe risultato ovvio o meno per la persona esperta del ramo.
Nell’applicazione del c.d. problem-solution approach, dev’essere individuato il problema tecnico che effettivamente l’invenzione risolve sulla base dell’effetto tecnico delle caratteristiche distintive del trovato; di tal che, qualora emerga che l’arte nota più vicina al brevetto non sia stata considerata nel brevetto medesimo, il problema tecnico non potrà essere confinato necessariamente al problema tecnico soggettivamente ivi indicato, ma dovrà esser riformulato al fine di individuare il problema tecnico oggettivo che l’invenzione è idonea a risolvere sulla base delle sue caratteristiche distintive.
Perché un’invenzione possa dirsi nuova ai sensi dell’art. 46 c.p.i., è necessario che essa non sia già conosciuta o utilizzata da altri ovvero che non risulti già brevettata o descritta in pubblicazioni diffuse in Italia o all’estero.
Per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
Laddove la datazione di un’anteriorità non sia provata con certezza, l’anteriorità non è validamente opponibile.
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.
Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.
Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.
L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.
La corretta applicazione del criterio generale della " compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
La sufficienza della descrizione del brevetto ex art. 51 c.p.i. deve essere un dato oggettivo, deve cioè consentire, per come è formulata, la riproducibilità del trovato con una normale attività esecutiva. Sicchè la circostanza che una licenziataria sia stata in grado di sfruttare l’invenzione brevettata di per sé non prova nulla, perché ciò può essere dipeso da scienza propria o da informazioni e chiarimenti provenienti dal licenziante stesso.
Per la valutazione del requisito della novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità. Al fine di far venire meno la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, come invece avviene per il requisito dell’altezza inventiva.
Il mancato esame da parte del CTU di documenti prodotti dalle parti in fase di consulenza tecnica non determina la nullità della consulenza tecnica d’ufficio posto che non può ravvisarsi in capo al CTU l’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi documento, qualora non rilevante ai fini della decisione.
Le dichiarazioni testimoniali e le relative fotografie, sulla base delle quali sono rilasciate, sono in grado di privare di novità un brevetto laddove siano ritenute condivisibili dal CTU, non contestate e sostanzialmente conformi a quelle rese da altro CTU per il medesimo brevetto. Dette dichiarazioni sono considerate al pari delle deposizioni testimoniali ex art. 244 e seg. c.p.c.