Il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l'utilità (altro…)
Il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive sì con il decorso del termine ordinario decennale, ma il dies a quo utile al computo per la pretesa estinzione del suddetto diritto – salvo diversa previsione nel pactum fiduciae – decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
In relazione al sequestro giudiziario, il dettato normativo richiede quale sostrato cognitivo della valutazione del giudice della cautela, l’apprezzamento dell’esistenza di un conflitto sulla proprietà o anche solo sul possesso di qualsiasi genere del bene controverso, e ciò -nella costante interpretazione giurisprudenziale anche di questa Sezione specializzata (di Milano) - nell’ampia accezione di diritti controversi (e correlativamente, di azioni) sia in re che ad rem, vale a dire rivenienti sia da azioni reali (quali, tipicamente, la rivendica) che quale conseguenza di azioni personali (quali, tipicamente, la risoluzione contrattuale, ma anche l’azione ex art. 2932 c.c.). In relazione al periculum la legge processuale si limita a richiedere che sussista l’opportunità di provvedere - nelle more della definizione della controversia nel merito - alla gestione temporanea del bene controverso, o anche solo alla una custodia “per conto di chi spetti”.
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che (altro…)
Il socio di s.r.l. ha diritto di chiedere con provvedimento d'urgenza l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale per consentirgli la tempestiva verifica della gestione in corso e di quella passata. Precisamente: a) al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell'attività sociale oltre al diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all'amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l'esercizio del diritto di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili; b) le modalità di esercizio del diritto di accesso devono essere improntate al canone della buona fede; c) l'accesso alla documentazione societaria da parte del socio deve essere eseguito nel rispetto delle esigenze gestionali della società e i tempi e i modi del suo esercizio - ferma la piena estrinsecazione del diritto del socio - devono essere concordati con gli organi societari; d) a seguito dell'avvenuto accesso il socio deve garantire la riservatezza circa le informazioni contenute nei documenti visionati. (altro…)
Chiuso il procedimento cautelare e decorso il termine per la proposizione facoltativa del giudizio di merito davanti al medesimo foro, nessun vincolo può ritenersi sussistere rispetto ai criteri di competenza applicabili a future domande di merito. (altro…)
L'art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata. L'inconveniente (altro…)
L'impossibilità per il socio non amministratore di procedere al controllo sulla regolare gestione sociale e sull'andamento economico finanziario della società a r.l. per il tramite della normale interlocuzione con gli organi sociali legittima il ricorso in via d'urgenza al Tribunale e, attesa la necessità di collaborazione degli organi sociali, l'emanazione di un provvedimento (altro…)
La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata per gravi irregolarità gestorie, ex art. 2476, III comma, c.c., che può essere adottata anche all'esito di un procedimento cautelare ante causam, va ricondotta nel novero delle misure cautelari a strumentalità attenuata ex art. 669 - octies, VI e VIII comma, c.p.c. (altro…)
Legittimati a chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c. (applicabile anche ai soci accomandatari amministratori) sono solo i soci e non la società.
La pregressa partecipazione all'organo amministrativo non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.
Più in generale, è irrilevante se (altro…)
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. richiesta dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. non è strumentale all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno per mala gestio, attesa l’ontologica e irriducibile diversità dell’oggetto (altro…)
E' inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. E' inadempiente all'obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che - sia prima che dopo l’emissione di un'ordinanza cautelare che inibisca tale attività - abbia frequentato un'attività commerciale che fornisca servizi in concorrenza con l'ex affiliante, assumendo la funzione di titolare o socio di fatto della stessa o comunque svolgendovi attività lavorativa in collaborazione con il personale.
Va respinta la domanda diretta ad accertare un concorso negli inadempimenti contrattuali dell'ex affiliato da parte delle società presso cui l'ex affiliato svolge, di fatto, le proprie attività in concorrenza quando non sia stato provato l’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato che tali società conoscessero specificamente le clausole contrattuali (nella specie, relative all’obbligo di pagamento delle royalties e agli obblighi di non concorrenza) del contratto di affiliazione commerciale.