La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura sostanzialmente funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può essere in alcun modo derogata, a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria e anche nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura funzionale, sicché la disciplina dell'art. 669 quater c.p.c. non può in nessun modo essere derogata. Il tenore letterale dell'art. 669 quater non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma (altro…)
La domanda di accertamento della proprietà di titoli azionari instaura litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti che vantano la medesima pretesa (fra i quali anche i meri intestatari delle azioni controverse) non potendosi rendere una pronuncia sulla titolarità di un bene (altro…)
La giurisdizione del giudice italiano per l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario di azioni non è collegata esclusivamente alla titolarità di giurisdizione con riferimento alla causa di merito rispetto alla quale il sequestro è strumentale, ma sussiste, ex artt. 669 ter, comma 3, 669 quater, comma 6, e 669 novies ult. co., anche quando, pur non avendo il giudice giurisdizione sulla causa di merito, tuttavia il sequestro deve essere eseguito in Italia.
La competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata in relazione alla pendenza del giudizio di merito, a prescindere dall’esito, dando così prevalenza alla ‘investitura’ attuale della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere.
Fino alla scadenza del termine per l’instaurazione del procedimento arbitrale e, una volta tempestivamente iniziato il procedimento arbitrale, fino alla sua definizione, il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia.