La delibera assembleare di approvazione di un progetto di scissione di s.p.a. che preveda l’assegnazione di taluni cespiti patrimoniali a favore di s.r.l. dalla stessa interamente controllate, senza che siano attribuite quote delle beneficiarie ai soci della scissa, è illegittima per contrarietà alla disciplina degli artt. 2506 e ss. c.c., che garantisce ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della partecipazione sociale.
In presenza di una clausola arbitrale statutaria, ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere del giudizio di sospensione della delibera assembleare ex art. 2378 c.c., il procedimento instaurato presso il giudice ordinario non si conclude con il decreto di accoglimento o di rigetto emesso inaudita altera parte ma, in base alle norme del procedimento cautelare uniforme e allo stesso art. 2378, co. 3, c.c., con la successiva fase tenuta, nel contraddittorio delle parti, per la conferma, modifica o revoca del provvedimenti emanati con decreto.
Nell’ambito del procedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare, non sussiste un obbligo del giudice di sentire gli amministratori e i sindaci, atteso che l’audizione di questi ultimi rappresenta un atto istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice della cautela in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, secondo i principi generali in materia cautelare.
La clausola compromissoria non preclude ex art. 35, co. 5, dlgs. 5/2003 all'impugnante, in difetto di attuale costituzione dell'organo arbitrale, di chiedere la sospensione della deliberazione impugnata secondo la norma generale dell'art. 669 quinquies c.p.c. (altro…)
La competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata in relazione alla pendenza del giudizio di merito, a prescindere dall’esito, dando così prevalenza alla ‘investitura’ attuale della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere.
Fino alla scadenza del termine per l’instaurazione del procedimento arbitrale e, una volta tempestivamente iniziato il procedimento arbitrale, fino alla sua definizione, il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia.
Il richiamo del procedimento camerale di cui agli artt. 2347 e 1105 c.c. non giustifica una pronuncia di inammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la revoca di un rappresentante comune di azioni, per carenza del requisito della c.d. residualità della tutela d'urgenza: da tali norme non è ricavabile, infatti, alcun rimedio camerale (altro…)
La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d'urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di (altro…)
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.