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Eccezione di incompetenza nel procedimento cautelare in corso di causa e storno di collaboratori parasubordinati
La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest’ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari,...

La pendenza della causa di merito rende il giudice di quest'ultima competente in via esclusiva per le relative domande cautelari, irrilevante essendo la sua eccepita incompetenza per il merito stesso. Pertanto, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter c.p.c.), la competenza del giudice adito nel procedimento cautelare in corso di causa viene determinata sulla base della pendenza del giudizio in quanto tale, dato che l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice della stessa" (ossia, della causa pendente per il merito).

Lo storno di collaboratori parasubordinati (nella specie, agenti di commercio) costituisce atto di concorrenza sleale qualora sia avvenuto secondo modalità tali da non potersi giustificare, alla luce dei principi della correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente. Al fine di tale valutazione assumono rilevanza: il numero degli agenti contattati e di quelli effettivamente stornati; le loro particolari qualità professionali; l'entità degli effetti pregiudizievoli subiti dall'impresa oggetto dello storno; il metodo adottato per convincere i collaboratori a passare alle proprie dipendenze; l'immediata destinazione degli stessi alla frequentazione della medesima clientela; la sussistenza di un patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia relativo anche al periodo successivo allo scioglimento del contratto.

La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie.

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Responsabilità dell’amministratore e tutela cautelare
Il sequestro conservativo può essere disposto nei confronti dell’amministratore quando, sulla base di elementi indiziari gravi e concordanti, emerga una...

Il sequestro conservativo può essere disposto nei confronti dell’amministratore quando, sulla base di elementi indiziari gravi e concordanti, emerga una responsabilità per mala gestio desumibile dall'omesso versamento di imposte e contributi, dalla dissipazione del patrimonio sociale e dalla prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale, nonché il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale del creditore.

In presenza di irregolare tenuta delle scritture contabili o di impossibilità di ricostruire attendibilmente la situazione patrimoniale della società, il danno imputabile all’amministratore può essere determinato in via presuntiva, ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., in misura pari alla differenza tra attivo e passivo risultante dalla procedura.

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Competenza cautelare per la sospensione dell’esecuzione di deliberazione assembleare
Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la...

Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”, è però altrettanto vero che secondo la prima parte della medesima disposizione normativa “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cpc” . Inoltre, il tenore letterale dell’art. 669 quater cpc – secondo il quale, “quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”, vale a dire davanti al giudice avanti al quale pende la causa per il merito – impone di radicare la competenza a decidere sull’istanza cautelare dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso. Ne consegue che, ove pure fosse fondata l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri – che nel caso di specie postula la fondatezza di quella di giudicato sulla validità della clausola compromissoria – il giudice ordinario adito sarebbe comunque competente a decidere sul ricorso cautelare in corso di causa fino a quando non intervenisse la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito. Pertanto, in caso di provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice stessa", la competenza, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale.

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Il ricorso ex art. 700 c.p.c. La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata...

Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata interinale e tendenzialmente provvisoria degli effetti del provvedimento cautelare, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio. Nel ricorso devono essere specificati il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito: la mancata indicazione nel ricorso cautelare di tali elementi ne comporta l’inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. L’esigenza di individuare nel ricorso cautelare gli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito consente di verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare e serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio. Inoltre, è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, consentendogli di instaurare il corrispondente e strumentale giudizio di merito volto a far rimuovere gli effetti del provvedimento cautelare emesso e/o a far rigettare anche nel merito la domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.

La ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso.

La necessità di una comunicazione periodica da parte dell’amministratore risulta determinata dall’esigenza di consentire all’accomandante l’esercizio del potere di controllo e di critica sull’operato del socio accomandatario e consente, in mancanza di impugnazione del bilancio da parte dell’accomandante, di ritenere consolidato l’esercizio.

La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

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Efficacia dell’ordine di rilascio contenuto in una pronuncia di rilascio di immobile
L’ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo...

L'ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine de quo venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale.

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Tutela di design non registrato nei confronti del (preteso) licenziatario – requisiti di tutela, divulgazione e valore artistico
Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda...

Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.

L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.

Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.

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L’eventuale fondatezza dell’eccezione di incompetenza nel merito non paralizza la pronuncia cautelare
Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter...

Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter c.p.c.) ma nell’attuale pendenza della lite davanti al giudice (art. 669-quater c.p.c.). Pertanto, il giudice cautelare, davanti al quale pende la causa, ha il potere di pronunciare su istanze cautelari, anche se competente a decidere nel merito sia altro giudice ordinario oppure l’arbitro. Un’eventuale eccezione di incompetenza, ancorché ritenuta fondata, non può paralizzare la pronuncia cautelare, dato che la sua ratio consiste nel fornire una risposta urgente a un pericolo di danno imminente.

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Incompetenza per territorio: rilevabilità d’ufficio in sede cautelare
In materia di procedimento cautelare ante causam trova applicazione l’art. 669 ter cpc e, contrariamente a quanto previsto per il...

In materia di procedimento cautelare ante causam trova applicazione l'art. 669 ter cpc e, contrariamente a quanto previsto per il giudizio a cognizione piena, è sempre possibile il rilievo anche d'ufficio, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell'incompetenza. Non opera infatti, nel giudizio cautelare, il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, ex art. 38 cpc, in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.

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Incompetenza del Tribunale delle Imprese per le cause aventi ad oggetto una cessione d’azienda
Una controversia avente ad oggetto una cessione di azienda non rientra nelle materie di competenza ex lege della Sezione Specializzata...

Una controversia avente ad oggetto una cessione di azienda non rientra nelle materie di competenza ex lege della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, così come previsto dal D.Lgs 168/2003, come risultante a seguito delle innovazioni introdotte con D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2012.

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Usufrutto su quote, abusi dell’usufruttuario e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.. Diritto di revoca dell’amministratore
L’anticipazione dell’accertamento della cessazione del diritto di usufrutto su quote, con conseguente rispristino di tutto lo spettro dei diritti dominicali...

L'anticipazione dell'accertamento della cessazione del diritto di usufrutto su quote, con conseguente rispristino di tutto lo spettro dei diritti dominicali in capo al ricorrente, nudo proprietario delle stesse quote, non è possibile oggetto di provvedimento ex art. 700 c.p.c., vertendosi in sostanza in una situazione nella quale viene ad essere controversa la posizione dominicale - e possessoria - relativa alle quote in discussione e, dunque, il rimedio apprestato dall'ordinamento è quello del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., comportante la nomina di custode delle quote, abilitato ex artt. 2352 e 2471 bis cc all’esercizio del diritto di voto e, come tale, in grado di indirizzare - in particolare, ove lo ritenga necessario, attraverso la nomina di nuovo amministratore - la gestione sociale nell’interesse dell’ente e, quindi, anche nell’interesse del nudo proprietario che lamenti abusi dell’usufruttuario. (altro…)

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Incompetenza del giudice civile a conoscere le richieste di sequestro conservativo formulate dalla parte civile costituita in un procedimento penale
Spetta alla competenza esclusiva del giudice penale la pronuncia sul sequestro conservativo proposto da chi si sia già costituito parte...

Spetta alla competenza esclusiva del giudice penale la pronuncia sul sequestro conservativo proposto da chi si sia già costituito parte civile nel processo penale, rientrando tale ipotesi nell'eccezione espressamente prevista (altro…)

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