La nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» sancita dall’art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, deve essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Ai fini dell'individuazione di entrambi tali luoghi con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e, in particolare del luogo del danno, deve essere affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato “debole”.
Marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
Ai fini della concorrenza sleale, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero “rilevante”), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza (nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza dei presupposti di un’ipotesi di concorrenza sleale in quanto i vini a cui è stata apposta l’etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; mentre i vini del titolare del marchio erano commercializzati esclusivamente in Italia).
Premesso che l'art. 121, comma 1, c.p.i., in linea con i principi generali dell'art. 2697 c.c., dispone che l'onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa.
L’inibitoria contemplata dall’art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete ad altri, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela.
La circostanza che un determinato potere dell’assemblea sia ad essa conferito direttamente dalla legge non implica che esso non debba essere indicato specificatamente nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea medesima; il potere dell’assemblea di deliberare su un dato argomento è, infatti, comunque condizionato dalla previsione di quell’argomento nell’ordine del giorno e solo tale inserimento legittima l’assemblea ad assumere una determinata decisione. Allorquando il legislatore ha ritenuto di derogare alla previsione generale dell’inserimento di un determinato argomento (e, quindi, di una determinata deliberazione) lo ha fatto espressamente: è il caso, ad es., della deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori che può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (art. 2393 secondo comma c.c.).
In definitiva, la previsione di legge che attribuisce un determinato potere all’organo assembleare non può supplire alle carenze dell’ordine del giorno. Pertanto, la circostanza che la deliberazione di rinunzia all'azione di responsabilità sia prevista dall'art. 2393 c.c. (peraltro, contornata da specifiche cautele) implica la necessità che della possibilità che l’assemblea assuma quella deliberazione deve essere fatta espressa (e non implicita o generica) menzione nell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione.
Non è la discussione assembleare che legittima l’assemblea a deliberare su un dato argomento, ma è l’indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno che legittima l’assemblea a discutere e, poi, a deliberare su di esso.
Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall'art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato (altro…)
Il criterio determinativo previsto dall'art. 20 c.p.c. si applica anche quando l'oggetto dell'azione (non sia l'adempimento dell'obbligazione ma) l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione" rientrano anche quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al petitum dell'azione esercitata.
Le differenze fra sequestro giudiziario e sequestro liberatorio si risolvono esclusivamente in una diversa sottolineatura del fumus boni iuris ma non sono idonee in concreto a configurare differenze rilevanti quanto al periculum, sotto il profilo della necessità di garantire una adeguata gestione del “bene” sottoposto a sequestro nel tempo necessario a giungere ad un accertamento definitivo della controversia, dal momento che in entrambi i casi la nomina di un custode è l'unica idonea ad assicurare un adeguato esercizio dei diritti connessi alle quote (nel caso di specie, il Tribunale, respingendo il reclamo contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro giudiziario delle quote, ha ritenuto che, a seguito dell'accoglimento della istanza di sequestro liberatorio, siano venute meno valide ragioni per ravvisare in concreto il permanere del periculum in mora).
Nel trasferimento di quote sociali di S.r.l., la violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità alla società e agli altri soci della cessione di partecipazioni effettuata in sua violazione. In tale evenienza, nessun diritto sociale collegato alle partecipazioni acquistate in spregio alla prelazione è esercitabile dal socio acquirente e, operando detta inefficacia di diritto, quale mera conseguenza della violazione della clausola di prelazione, non soffre eccezioni, prevalendo sul dato pubblicitario dell’intervenuto deposito dell’atto di cessione viziato nel registro delle imprese.
L'omissione della previa denuntiatio al socio titolare del diritto di prelazione, non fa sorgere in capo quest'ultimo l’onere (per impedire il trasferimento a terzi e rendersi intestatario della quota prelazionata) di accettare in vece del terzo la proposta, e tale effetto tipico non può ritenersi prodotto - in difetto di previsione statutaria o legale in tal senso - dalla proposta di ritrasferimento della quota formulata dal terzo acquirente a cessione ormai perfezionata.
La richiesta di nomina di un liquidatore sociale, ricorrendone i presupposti, è domanda da presentare ex art. 2487 co 2 c.c. in ambito di Volontaria Giurisdizione e non in sede contenziosa e d’urgenza, presupponente a sua volta il previo accertamento da parte dell’organo amministrativo dell’intervenuto scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 co. 1 c.c. e 2485 c.c.
Il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall’articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l’organo collegiale. Nel caso di specie, il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall’intero organo collegiale e previa apposita deliberazione. (altro…)
Nella valutazione del fumus dell’inefficacia di un atto oggetto di azione revocatoria, nessun rilievo può assumere la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che il creditore ha tentato di mettere in esecuzione. (altro…)
Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello ius novorum con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo. Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.
La nomina da parte del Tribunale di un "amministratore" dei beni su cui grava il diritto d'usufrutto è istituto previsto dall'art. 1015, secondo comma, c.c., a tutela della corretta gestione dei beni gravati dal diritto di usufrutto di un terzo, con finalità conservative del valore e della consistenza del bene stesso. La circostanza che nel caso di specie tale bene sia costituito dalle quote pari all'intero capitale sociale di una S.r.l. determina unicamente che i poteri di intervento del terzo saranno limitati ai soli diritti riconosciuti all'usufruttuario dall'art. 2352 c.c., in quanto richiamato per le S.r.l. dall'art. 2471 bis c.c.
Al Tribunale è invece precluso, in sede di giurisdizione ordinaria e cautelare, adottare provvedimenti di nomina degli organi della società, ovvero del liquidatore.
L'art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata. L'inconveniente (altro…)
Avuto riguardo al disposto degli articoli 2378, comma terzo, e 2379 ter, comma quarto, c.c. la richiesta di sospensione di una delibera assembleare può proporsi unicamente con ricorso depositato nell’ambito di una causa di merito volta a far annullare la delibera impugnata, per cui (altro…)