È inammissibile il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. nei casi in cui il ricorrente abbia paventato timori di sviamento della clientela, incerta destinazione degli utili, scarsa chiarezza sui conti della società ed eventuali distrazioni di fondi; circostanze queste che, ancorchè legittimino l’esercizio del diritto di accesso ai documenti societari ed all’acquisizione di informazioni, non evidenziano specifici ed univoci addebiti da sottoporre ad indagine tecnica, costituendo la mera prospettazione di plurime allegazioni da sottoporre a verifica esplorativa.
Il ricorso al rimedio previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è infatti consentito nei casi in cui si debba procedere all’accertamento e alla determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; l’esperibilità del procedimento con finalità conciliative presuppone l’allegazione di specifici inadempimenti od inesatti adempimenti, dei quali il ricorrente invochi l’accertamento e la valutazione del rilievo economico, al fine di individuare una soluzione conciliativa.
La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.
L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.
L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente
Data l'esistenza di uno strumento di tutela giudiziale specificamente previsto per risolvere la controversia in ordine alla valorizzazione della quota del socio escluso, vale a dire il procedimento prescritto dagli artt. 2473, comma 3, e 2473-bis del codice civile, non è consentito il ricorso ad altri e diversi, più generali strumenti di accertamento preventivo.
Al fine di permettere la concessione di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. occorre vagliare la sussistenza del fumus boni iuris. L’istituto disciplinato dalla norma sopracitata ha una funzione deflattiva e di istruzione preventiva. Infatti, per accordare tale misura, si può prescindere dal requisito del periculum, ma non dal fumus. La necessaria sussistenza di quest’ultimo è utile al fine di escludere che la misura richiesta sia irrilevante; la ratio è, quindi, quella di scongiurare accertamenti tecnici preventivi meramente esplorativi.
In caso di istanza di accertamenti tecnici preventivi domandati per valutare la corretta determinazione del prezzo delle azioni cedute, il requisito del fumus non sussiste nel caso in cui il prezzo medesimo sia stato liberamente pattuito dalle parti.
La compravendita di una partecipazione in una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, sicché (altro…)
Deve essere ritenersi integrata la carenza di legittimazione attiva in capo ad una società, le cui quote siano state cedute nell'ambito di uno stock purchase agreement tra altre due società: non, quindi, soggetto del contratto, ma piuttosto oggetto della stessa compravendita, rispetto alla quale un soggetto terzo non è legittimato ad avvalersi delle pattuizioni ivi contenute, né ha titolo per azionare le relative garanzie o percepire gli indennizzi contrattualmente pattuiti. Il Tribunale ha dunque correttamente respinto il ricorso presentato ex art. 696 bis c.p.c. per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, onde verificare la conformità dei locali alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori.
Risulta invece infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente poiché la competenza deve essere determinata avendo riguardo alla domanda di merito prospettata nel ricorso cautelare e nella specie non v'è dubbio che la domanda fondi la propria ragione sul contenuto del contratto di cessione quote e sulle previsioni ivi contenute.
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e l’ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u., e presupporrebbe una positiva valutazione sulla fondatezza degli assunti preliminari in ordine alla condotta posta in essere da ciascuna parte resistente, o da eventuali altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, da svolgere nel contraddittorio pieno fra le parti e non con valutazione solo sommaria.
La consulenza tecnica preventiva, quale species del più ampio genus di mezzi di prova individuato dall’art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c.. (altro…)
La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696bis c.p.c. non è ammissibile ogniqualvolta l'accertamento tecnico presupponga la decisione di questioni preliminari tra le parti, come ad esempio l'esatta interpretazione di clausole contrattuali (altro…)
L’ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva è circoscritto alle controversie vertenti sui diritti di credito, abbiano essi matrice contrattuale o extracontrattuale, e non si applica invece alle altre situazioni giuridiche che non sono (altro…)