Ai fini della determinazione del quorum deliberativo, si deve tenere conto anche delle partecipazioni possedute dal socio votante che versi in conflitto di interessi qualora si consenta a quest’ultimo di esprimere il proprio voto. Invero, tale situazione deve essere fatta valere in assemblea, non potendo rilevare in un successivo giudizio qualora si sia permesso al socio di votare.
La corretta qualificazione giuridica del ricorso cautelare di sospensione dell’esecuzione della delibera proposto al giudice anziché al presidente del tribunale (e contestualmente all’ instaurazione del procedimento arbitrale in adempimento alla clausola compromissoria statutaria) è di ricorso cautelare ex art. 2378 c.c. e non come generico ricorso ex art. 700.
La domanda avanzata con ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla società nei confronti dell’ex amministratore di consegna dei libri sociali e contabili, nonché di ogni altro documento contabile o fiscale, non deve essere formulata in modo generico ed esplorativo, essendo onere del ricorrente specificare dettagliatamente la documentazione richiesta e non consegnata.
La circostanza che la norma di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. attribuisca espressamente al socio non amministratore di s.r.l. il diritto di ispezione e di accesso alle informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, funzionale al controllo sull'attività gestoria, non esclude che analogo diritto spetti anche al socio amministratore. Si tratta tuttavia di diritti e poteri che, in tale ultimo caso, trovano la loro ragion d'essere non tanto nell'assunzione della veste di socio, quanto piuttosto nella stessa titolarità della carica gestoria, in forza della quale al socio che sia amministratore competono diritti e doveri di informazione correlati al dovere di agire informato e di vigilare sull'operato degli altri amministratori. Al fine di ottenere la tutela giurisdizionale, il socio che sia anche amministratore non può limitarsi ad affermare di voler esercitare il proprio diritto di ispezione, ma deve anche allegare e provare che tale diritto, il quale gli viene attribuito direttamente dalla titolarità della carica e non dovrebbe nemmeno richiedere l'intermediazione della società per il suo esercizio, sia stato leso e gli sia concretamente precluso.
Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di una società di capitali, unico soggetto legittimato a contraddire è la società alla quale la delibera è imputabile, mentre il socio, parte del contratto di società, vincolato agli effetti della delibera, è titolare di un interesse giuridicamente protetto a evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione dei suoi effetti, sicché egli può limitarsi a resistere all’impugnativa chiedendone il rigetto mediante un intervento meramente adesivo rispetto alla posizione della società.
L’uso nuovo di una sostanza nota è in linea di principio brevettabile anche quando l’unica caratteristica nuova è il diverso uso della sostanza nota stessa, purché tale uso implichi un nuovo effetto tecnico descritto nel brevetto in esame e non prima riconosciuto. In tal caso la rivendicazione è da considerarsi nuova anche se l’effetto tecnico avrebbe potuto intrinsecamente essere ottenuto quando si fossero seguiti gli insegnamenti già noti.
Nel contesto del ricorso volto ad ottenere la restituzione di quote di s.r.l., la tutela anticipatoria ex art. 700 c.p.c. ed il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. tendono a garantire differenti situazioni. Con lo strumento del provvedimento d’urgenza si rivendica il diritto ad ottenere la restituzione immediata delle quote così assicurando la pronta disponibilità della partecipazione societaria e di conseguenza il pieno esercizio dei diritti connessi (patrimoniali ed economici), mentre il sequestro giudiziario svolge altra funzione cautelare, limitata alla mera conservazione statica del bene, con esercizio dei diritti connessi alla partecipazione da parte di un custode giudiziario.
I patti parasociali vincolano le parti dell’accordo ma tale vincolo non dovrebbe essere idoneo sotto il profilo della meritevolezza della tutela ad incidere negativamente sull’interesse sociale. Ogniqualvolta la convenzione parasociale favorisce la tutela di un interesse a detrimento dell’interesse sociale ne mina la stessa validità, soprattutto quando determina la violazione di norme imperative o l’elusione dello statuto generale di disciplina della società di capitali interessata. L’interprete è quindi chiamato a valutare se la convenzione parasociale è legittima e quindi meritevole di protezione giuridica, semprechè il contenuto specifico o la funzione individuale del concreto accordo non conduca ad un giudizio di invalidità.
La mancanza di conformità tra gli obblighi assunti tra i paciscenti della convenzione parasociale che esclude il potere di deliberare l’azione di responsabilità e l’interesse sociale a vedersi riconosciuto il diritto di credito azionato ex art. 2392 c.c. esprime un disvalore tale da escludere la meritevolezza dell’accordo ex art. 1322 c.c. La decisione del socio nel rispetto del vincolo assunto con il patto parasociale di non votare in sede assembleare o di rinunciare all’azione di responsabilità si pone in contrasto con il principio di inderogabilità ed esclusività della competenza assembleare in merito alla rinuncia o alla transazione della predetta azione.
Il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese di una società a responsabilità limitata è disciplinato dall’art. 2330 c.c., richiamato dall’art. 2463 c.c., il quale prevede che la richiesta sia effettuata dal notaio rogante contestualmente al deposito dell’atto costitutivo e che l’ufficio deve provvedere all’iscrizione verificata la sola regolarità formale della documentazione. Ai sensi dell’art. 2191 c.c. il Giudice del Registro può ordinare la cancellazione dell'iscrizione solo nel caso in cui essa sia stata effettuata senza che ne sussistessero i presupposti formali.
La domanda volta a ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. la cancellazione di una società regolarmente iscritta non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti sia processuali (prevedendo l’ordinamento un rimedio processuale tipico per ottenere il medesimo risultato ex art. 2191 c.c.), che di merito.
Sotto tale ultimo profilo, l’iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva, quanto all’acquisto della personalità giuridica in capo all’ente, e sanante rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società diversa dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c..
L’accertamento di una delle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell’art. 2332 c.c. non può dar luogo di per sé stesso alla cancellazione della iscrizione dell’ente e, dunque, non ha efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore.
Il rimedio ex art. 2191 c.c., previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel registro delle imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, non può che recedere a fronte delle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post, in via interpretativa/valutativa, della fattispecie negoziale sottostante alla iscrizione. Risulta impedito il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.
La domanda con cui il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare al conservatore l’annotazione nel registro delle imprese dell’esistenza di una denuncia-querela e la propria estraneità in ordine alla società iscritta è qualificabile ex art. 700 c.p.c. attesa la carenza di altri rimedi tipici, rispetto alla quale va effettuato il vaglio alla stregua dei canoni del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel procedimento cautelare non è revocabile dall'incarico, per insufficienza di effettivo e proporzionato periculum in mora, l'amministratore che al momento di presentazione dell'istanza cautelare non sia più in una posizione tale da poter gestire il patrimonio sociale in modo discrezionale o secondo i propri interessi. (altro…)
Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, rendendo vana l'attuazione satisfattiva del diritto. La garanzia costituzionale del diritto d'azione trova completa attuazione sul versante cautelare solo con un'azione d’urgenza di carattere generale. La tutela urgente è, dunque, lo strumento che munisce i diritti soggettivi di un'idonea tutela che anticipa quella fornita dai rimedi ordinari e ne rappresenta una componente irrinunciabile, in un sistema giurisdizionale che voglia essere efficiente e, soprattutto, effettivo. Questo collegamento strumentale della tutela cautelare d'urgenza con l'esigenza d'attuare il principio d'effettività della giurisdizione, mostra con tutta evidenza che l'ambito oggettivo di applicazione della tutela d'urgenza deve essere identico a quello della tutela giurisdizionale di cognizione che è, com'è noto, la via ordinaria di tutela dei diritti soggettivi. Ciò implica che la tutela d'urgenza sia strumentale indistintamente a tutte le forme di tutela giurisdizionale "in via ordinaria", e che la misura cautelare è, quindi, strumento di salvaguardia dei diritti soggettivi di qualunque natura, senza che si possano operare distinzioni di sorta.
Con riferimento ai diritti di credito si è assistito all’abbandono della teoria della non tutelabilità a priori per la astratta risarcibilità, in termini monetari, della relativa lesione, potendo configurarsi casi in cui gli strumenti risarcitori per la riparazione definitiva del pregiudizio sofferto non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra il danno subito ed il danno risarcito.
Integra condotta abusiva ai sensi dell'art. 1015 c.c. l'inerzia dell’usufruttuario liquidatore che ha determinato la propria permanenza in carica in danno degli interessi dei nudi proprietari alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della sua destinazione secondo lo schema liquidatorio.
Ai fini concorrenziali rileva l’attività confusoria e parassitaria in sé considerata, attività che prescinde del tutto dalla validità o meno del marchio. Un’impresa, infatti, ha tutela contro la concorrenza sleale indipendentemente dalla validità dei titoli di privativa industriale di cui fosse eventualmente titolare, come avviene nel caso di utilizzo di una ditta o insegna identica da parte di un concorrente.
In altre parole, quand’anche il marchio fosse nullo in quanto non distintivo, sarebbe in ogni caso concorrenzialmente illecita l’attività di un concorrente che si propone su internet quale rivenditore degli stessi identici prodotti, sfruttandone parassitariamente l’iniziativa commerciale mediante l’adozione dei medesimi codici ASIN, in tal modo comparendo sistematicamente quale rivenditore alternativo all’impresa in qualsivoglia ricerca eseguita da un utente.
Con riguardo alla “utilizzabilità” dello strumento cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un “facere infungibile” o il mero accertamento dell’efficacia inter partes di un contratto, a fronte di una prospettazione che si caratterizza per la natura meramente negoziale dei rapporti intercorsi fra le parti e dunque per la natura di mero “inadempimento contrattuale” degli addebiti contestati, l’accertamento della validità e dell’efficacia del contratto concluso inter partes può essere solo incidentale.
Secondo lo schema tipico, un contraente che ritiene di aver diritto ad una prestazione può agire in sede cautelare al fine di veder garantito il risultato (bene della vita) finale dell’accordo, ovvero il trasferimento della proprietà di beni e partecipazioni sociali, risultato rispetto al quale l’azione di merito da proporre dovrebbe essere quella ex art. 2932 c.c., rispetto alla quale una adeguata tutela è offerta dal sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; ma non certo un facere infungibile indeterminato nel suo preciso oggetto e in quanto tale non coercibile, né in sede ordinaria, né in sede cautelare.