Nel procedimento cautelare per contraffazione di marchio [nella specie, marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari del titolare con il suo consenso tacito, poi revocato con diffida], la pacifica conoscenza da parte del ricorrente dell’uso del segno contestato da epoca di molto precedente al ricorso esclude il requisito del periculum in mora, a prescindere dalla sopravvenuta revoca, espressa o tacita, del consenso all’uso; il difetto di specifica contestazione delle circostanze documentate dai resistenti sulla tolleranza pregressa rende il fatto pacifico.
La cessazione dell’uso del segno da parte dei resistenti nel corso del procedimento, con la rimozione delle insegne e del materiale promozionale e con il riconoscimento del diritto esclusivo del ricorrente, conferma l’assenza di qualsivoglia pericolo nel ritardo nel far valere i diritti in un eventuale giudizio ordinario e conduce al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.
Il soggetto che invoca la titolarità del diritto d’autore su un programma per elaboratore ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a. non ha l’onere di indicare il nome del dipendente che lo ha sviluppato; la presunzione di paternità di cui all’art. 8 l.d.a. opera anche a favore delle persone giuridiche ed è presunzione semplice, superabile con qualsiasi prova contraria, sicché, a fronte di un concreto elemento a favore della titolarità [nella specie, il certificato di registrazione del copyright], non è sufficiente la contestazione meramente assertiva del resistente.
Ai fini della conferma della descrizione e della concessione dell’inibitoria per l’uso di copie non licenziate di un software rinvenute nei computer aziendali, non rilevano né la buona fede del resistente né la rimozione dei programmi e la distruzione dei computer successive al ricorso: la cessazione della violazione immediatamente prima o dopo la proposizione del ricorso non esclude il periculum in mora, poiché lascerebbe all’arbitrio del contraffattore la decisione sulla prosecuzione dell’attività illecita, e l’inibitoria ha anche una funzione protettiva volta a impedire la reiterazione futura dell’illecito, che la pregressa violazione autorizza a sospettare.
In assenza di prova certa dell’avvenuta rimozione, va ordinata la cancellazione definitiva dei programmi privi di licenza rinvenuti in sede di descrizione, a cura e spese del resistente e secondo le migliori pratiche dell’informatica forense; la pubblicazione dell’ordinanza cautelare è invece misura eccessivamente afflittiva, sconsigliata dalla sommarietà dell’istruttoria e dalla tendenziale definitività dei suoi effetti, quando l’illecito non abbia raggiunto dimensioni tali da richiedere una reazione così incisiva.
Il procedimento cautelare in corso di causa è strumento funzionale a ottenere una tutela, anticipatoria in senso stretto o di altro tipo, direttamente correlabile al contenuto delle domande di merito; è pertanto inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa per condotte nuove e diverse da quelle dedotte nel giudizio di merito [nella specie, l’invio ai clienti della controparte di lettere di diffida che facevano leva sul provvedimento di descrizione ottenuto ante causam, dedotto come concorrenza sleale, mentre nel merito la domanda concorrenziale riguardava l’acquisizione abusiva di informazioni riservate e non era accompagnata da richieste di inibitoria, rettifica e pubblicazione]. Il principio che ammette la tutela cautelare endocausale contro condotte nuove che si inseriscano nel medesimo disegno illecito oggetto del merito rafforza la tutela di quell’illecito, ma non consente di cautelare qualsiasi fatto sopravvenuto in pendenza della lite: diversamente, maturate le preclusioni nel giudizio di merito, resterebbe impossibile la cognizione piena sulla materia della cautela, in contrasto con la regola dell’art. 669-octies c.p.c. che riserva alle parti il diritto al giudizio di merito, dovendosi escludere una causa separata sull’oggetto del cautelare endocausale; le relative doglianze possono trovare tutela in un autonomo giudizio e nell’eventuale domanda cautelare ante o in corso di tale diversa causa.
Il diritto di accesso e ispezione previsto dall'art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è un diritto potestativo di controllo, che involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia di tali documenti (sia pure a spese del socio stesso).
Il diritto di accesso può essere esercitato in ogni momento e non tollera limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede: la società ha il diritto di contestare le richieste del socio ex art. 2476 c.c. solo se queste sono chiaramente ed evidentemente formulate per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Il diritto di accesso e ispezione previsto dall'art. 2476 c.c. in favore del socio non amministratore di S.r.l. è suscettibile di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto l’ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all’accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all’adozione del provvedimento di urgenza.
Qualora in sede cautelare si lamenti la contraffazione di marchi la cui notorietà non sia contestata dal resistente, il fumus boni iuris sussiste in forza della tutela rafforzata riconosciuta al marchio notorio, che prescinde dalla necessità di accertare un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente la somiglianza tra i marchi e il segno contestato.
La registrazione del marchio in mala fede, causa di nullità ai sensi dell’art. 19, comma 2, c.p.i., ricorre anche quando il soggetto pregiudicato non vanti la titolarità di un segno anteriore ma soltanto la legittima aspettativa di accedere alla registrazione, frustrata da chi, conoscendo o ignorando colpevolmente le attività preparatorie altrui, ne ostacoli il progetto imprenditoriale depositando a proprio nome il segno; la disposizione si applica anche a chi registri un marchio la cui notorietà è in fieri o di cui conosca l’altrui titolarità su altri mercati.
In caso di contraffazione di privative industriali il periculum in mora è in re ipsa, derivando dallo stesso uso del marchio altrui e del corrispondente nome a dominio, a maggior ragione quando l’evento in cui si farebbe uso dei segni contestati sia imminente e il pregiudizio risulti perciò irreparabile.
Difetta il requisito della strumentalità della tutela cautelare in corso di causa quando il giudizio di merito pendente attiene all’accertamento di atti di concorrenza sleale, mentre in sede cautelare viene domandata la consegna di beni aziendali e di documenti contabili e fiscali: si tratta di domande eterogenee, riferite a beni della vita diversi, e la consegna di beni e documenti della stessa ricorrente non è idonea ad anticipare gli effetti dell’eventuale pronuncia di accoglimento delle domande di accertamento della concorrenza sleale e di risarcimento del danno. La strumentalità difetta a maggior ragione quando le scritture contabili di cui si chiede la consegna si riferiscono a un’epoca antecedente le asserite condotte concorrenziali e non è allegata la rilevanza di quei dati sul danno lamentato.
È generica, e va rigettata, la domanda cautelare di restituzione di beni aziendali che non individui i beni oggetto della richiesta e non offra certezza che essi si trovino nella disponibilità dei resistenti [nella specie, beni e documenti rimasti in un immobile oggetto di rilascio forzoso]; la consegna dei beni rimasti nell’immobile rilasciato è questione che rientra nell’ambito dell’esatta esecuzione dell’ordine di liberazione nella procedura esecutiva.
Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all'EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti (Cass., S.U., n. 6532/2008). Ne consegue che la pendenza del giudizio di opposizione non costituisce ostacolo alla definizione del presente procedimento (peraltro, di natura cautelare) poiché tra i due procedimenti (amministrativo da una parte e giurisdizionale dall’altra) non vi è rapporto di pregiudizialità, non essendo inoltre l’autorità giudiziaria nazionale vincolata a tale decisione (cfr. tra le tante Trib. Milano sent. n. 6013/2019 del 24/07/2019 e n. 4355/2022 del 04/04/2022).
La giurisprudenza consolidata stabilisce che un documento anteriore preclude la novità di qualsiasi elemento rivendicato derivabile direttamente e inequivocabilmente da quel documento, comprese le caratteristiche implicite per una persona esperta nell'arte in ciò che è espressamente menzionato nel documento.
La cessazione della condotta illecita non esclude - di per sé - la persistenza del periculum allorquando la condotta possa essere reiterata in futuro e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di aver adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Di talché, l'interruzione delle condotte illecite, accompagnate da generici impegni, non consente al Tribunale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse di sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite (cfr. Trib. Milano, sentenza del 4 ottobre 2021 e sentenza del 14 novembre 2005).
I codici authcode devono essere nella disponibilità del titolare del nome di dominio e i terzi che li detengono in virtù di accordi di collaborazione devono restituirli al titolare, quando il rapporto di collaborazione cessa. La titolarità delle credenziali da amministratore spetta a chi ha acquistato il prodotto Microsoft, che ha diritto di farsele consegnare da chi ne aveva la disponibilità in virtù degli accordi di collaborazione.
L’esistenza del credito del resistente può ritenersi provata, ai limitati fini del procedimento cautelare, sulla base delle fatture prodotte e del decreto ingiuntivo (avverso il quale è stata preannunciata opposizione, senza tuttavia produrre in questo giudizio gli elementi di prova che dovrebbero giustificare l’opposizione medesima), che ne ordina al ricorrente il pagamento.
Il rapporto di corrispettività tra il credito del resistente e il diritto del ricorrente alla consegna dei codici può ritenersi provato in virtù del fatto che il credito in questione risulta da fatture, che riportano una pluralità di voci di credito inerenti ai diversi servizi che il resistente effettuava per il ricorrente; ciò è sufficiente a presumere che i diversi crediti e servizi inerissero a un unico contratto di servizi e che quindi le prestazioni delle parti trovassero giustificazione le une nelle altre.
Non può invece riconoscersi che ci sia proporzionalità tra i due inadempimenti. Pur essendo la somma pretesa dal resistente certo non trascurabile, non può dirsi e nemmeno viene allegato che la sua mancanza condizioni l’operatività del resistente stesso. Al contrario la mancanza dei codici di amministratore per Microsoft 365 pregiudica l’operatività del ricorrente, che non può utilizzare pienamente il sistema (per esempio, non può creare nuove anagrafiche per i dipendenti). Il rifiuto di consegnare i codici è quindi ingiustificato.
Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito di un’azione cautelare tipica in grado di neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza quando per l’affermazione del diritto da cautelare siano esperibili procedimenti sommari tipici, oppure fasi sommarie di procedimenti ordinari, volti all’emissione di provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito.
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione sociale in atto il cui differimento all’esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore. L'art. 2476, comma 2, c.c. disciplina un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.
Le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di consultazione vanno determinate secondo i principi generali di correttezza e buona fede, i quali rappresentano un canone generale nell’esecuzione anche del contratto sociale.
Il diritto di consultazione va interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia, anche di estrarre copia di tale documentazione: la possibilità di estrazione di copia appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.
Dal generale principio di buona fede derivano una serie di limiti al diritto di consultazione: il socio non può avanzare le sue richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o rivolte a fini diversi da quelli prettamente informativi ovvero esorbitanti rispetto al diritto esercitato; non può esercitare i propri poteri di controllo e informazione con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.
Non è necessario che il socio fornisca alcuna giustificazione o motivazione per l’esercizio del suo diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., né che dimostri la sussistenza di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione di cui ha chiesto la consultazione, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto debba conformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Il diritto potestativo del socio non amministratore all’ispezione della documentazione sociale, la cui limitazione frusta il suo concreto interesse ad avere contezza dell’andamento societario, deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dalla utilità delle informazioni richieste in relazione ad uno specifico “evento” societario, al fine di consentire al socio il successivo esercizio di altre facoltà a lui spettanti o anche eventualmente di determinarsi in merito all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.
Ai sensi dell’art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L’art. 2476 co.2 c.c. nel riconoscere a tutti i soci che non partecipano all’amministrazione della società il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, prevede un diritto suscettibile di essere esercitato stragiudizialmente ed azionato in sede contenziosa nei confronti della sola società, quale unica legittimata passiva rispetto alla domanda di ostensione della documentazione societaria. Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede.
Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.
La tutela prevista dall'art. 2476, comma 2, c.c. non è sovrapponibile al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la prima garantisce il diritto potestativo di informazione e controllo del socio, mentre il secondo tutela l'integrità del patrimonio sociale in presenza di gravi irregolarità gestionali. Infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. conferisce al socio un autonomo e generale potere di controllo, funzionale sia all'esercizio consapevole dei propri diritti amministrativi sia al monitoraggio dell'operato degli amministratori, in modo da prevenire il verificarsi di quelle "gravi irregolarità" che legittimano invece l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Il controllo giudiziario presuppone, di contro, il fondato sospetto che la violazione dei canoni di corretta gestione da parte degli amministratori stia determinando un pregiudizio attuale non ai diritti dei singoli soci, ma all'integrità del patrimonio sociale. Dunque, in caso di irregolarità informative o meramente formali, che, per quanto gravi, non siano di per sé idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio sociale, il socio ha come unico strumento l'art. 2476, comma 2, c.c. Infatti, l'inerzia nella risposta all'istanza di accesso ai documenti sociali formulata da un socio non costituisce una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., poiché lesiva di un diritto individuale del socio.
In caso di impedimento od ostacolo all'esercizio del diritto del socio di consultare ed estrarre copia dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione ex art. 2476, comma 2, c.c., avendo questo come limite unicamente la buona fede, è ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., quale strumento idoneo a garantire l'effettiva attuazione di tale diritto.
Il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore dall'art. 2476, comma 2, c.c. ha natura potestativa e incondizionata ed è esercitabile senza che il socio sia tenuto a dimostrare l'utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza delle informazioni o dei documenti richiesti. Grava sugli amministratori il correlato dovere di consentire ai soci l'effettiva attuazione del diritto mediante l'accesso diretto ai libri sociali e alla documentazione societaria, salvo il limite dell'esercizio di tale diritto contrario a buona fede o lesivo degli interessi della società. Nel caso di richiesta emulativa, vessatoria o con un fine dilatorio od ostruzionistico, gli amministratori possono rifiutarsi legittimamente di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali.
Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.
In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.