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Rendiconto gestorio nelle SNC: effetti della delibera assembleare di esclusione del socio e tutela cautelare
La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n....

La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149, riconosce alle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di attribuire agli arbitri la concessione di misure cautelari. Tuttavia, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia. La previsione presente al secondo comma dell’art. 818 c.p.c., secondo cui “Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”, mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, rendendo così competente il giudice ordinario fino al momento in cui l’arbitro unico non accetti l’incarico o non venga costituito il collegio arbitrale.

L'annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ.  - in quanto avente natura costitutiva - opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando proprio ad evitare - attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.

Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione. Il diritto al rendiconto assume un rilievo preminente e rientra tra i più importanti diritti spettanti ai soci non amministratori, non solo perché funzionale al diritto alla distribuzione degli utili, essendo il diritto agli utili subordinato appunto alla sola approvazione del rendiconto, ma anche e soprattutto in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, tenuto altresì conto del fatto che le società di persone non sono tenute alla redazione del bilancio.
Il diritto al rendiconto prescinde da una richiesta del socio in tal senso e la sua presentazione rientra tra i doveri dell’amministratore. Il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto è per il socio di società di persone in re ipsa, dal momento che, come visto, se l'amministratore non presenta il rendiconto, il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili. L’omessa presentazione del conto, oltre ad essere fonte di responsabilità per l’amministratore, costituisce una giusta causa di revoca, ove pregiudichi il rapporto fiduciario tra le parti.

In tema di amministrazione d’impresa, il rendiconto di esercizio va presentato con cadenza annuale, ragione per cui ove si trattasse di rendiconti elaborati nelle more del giudizio cautelare, essi sarebbero tardivi ed inidonei a sanare le omissioni dell’amministratore.

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Patto fiduciario e tutela cautelare dei diritti: ipotesi di ammissibilità
Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società...

Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società e di disporre delle partecipazioni societarie oggetto di intestazione fiduciaria. In tal caso, il fiduciario, in forza della fiducia in lui riposta dal fiduciante, è un mero esecutore della volontà del fiduciante, potendo dunque quest’ultimo decidere di alienare le quote a terzi sia personalmente, avvalendosi della procura irrevocabile a lui conferita nel suo interesse, sia per il tramite del fiduciario, qualora in capo a quest’ultimo sussista un obbligo, cristallizzato all’interno del patto fiduciario, a trasferire le quote al fiduciante stesso o al soggetto da lui indicato.

La richiesta di cancellazione dell’iscrizione già disposta al Giudice del registro è inammissibile per difetto di residualità, essendo previsto un rimedio tipico, dato dalla Cancellazione d’ufficio ex art. 2191 cc, i cui effetti costitutivi, che determinano la rimozione dell’iscrizione con carattere definitivo, non possono essere anticipati in via d’urgenza.

La concessione di provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc, quali prodromici ad un’azione di carattere costitutivi, è configurabile solo nella misura in cui si tratti di provvedimenti che siano funzionali a salvaguardare il diritto costituendo e quindi a non vanificare gli effetti della futura pronuncia di merito, ma non qualora gli stessi mirino ad ottenere, in via anticipatoria, il risultato tipico della sentenza, risultato che, incidendo in maniera definitiva sul rapporto giuridico in essere, può derivare solo da provvedimento che definisca il giudizio a cognizione piena.

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Amministratore di fatto: presupposti, prova ed elementi sintomatici
La qualità di amministratore di fatto implica l’esercizio in modo continuativo, significativo e non meramente occasionale dei poteri tipici inerenti...

La qualità di amministratore di fatto implica l’esercizio in modo continuativo, significativo e non meramente occasionale dei poteri tipici inerenti alla funzione. In punto di prova, ciò si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. In via esemplificativa, sono ritenuti elementi sintomatici il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia se, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale.

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Ricorso d’urgenza per sostituzione dell’amministratore di srl: presupposti e finalità
La revoca dell’amministratore prevista dall’ art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale...

La revoca dell'amministratore prevista dall' art. 2476 c.c., terzo comma, è ammissibile non solo se proposta in via cautelare quale tutela strumentale ad una domanda risarcitoria ma anche in relazione ad un'azione di merito tesa ad ottenere la revoca dell'amministratore. Nel primo caso la domanda cautelare di revoca assume natura conservativa poiché non tutela il vero e proprio diritto al risarcimento del danno, per il quale è esercitabile il sequestro conservativo, ma mira a prevenirne l'aggravamento; nel secondo caso, invece, l'istanza cautelare assume natura anticipatoria degli effetti di una pronuncia costitutiva di merito di revoca.

L’azione cautelare per la sostituzione d'urgenza dell'amministratore di srl si fonda sulla ritenuta sussistenza di gravi irregolarità gestorie ex art. 2476 c.c., che attribuisce anche al socio non amministratore la legittimazione a chiedere la revoca dell’organo amministrativo per impedire che la permanenza in carica di un amministratore sospettato di mala gestio possa aggravare la compromissione degli interessi sociali

I presupposti per la concessione del provvedimento d'urgenza sono rappresentati dal fumus boni iuris, quale verosimiglianza e verosimile fondatezza delle doglianze e dal periculum in mora, quale rischio attuale, concreto e irreparabile che la protrazione della mala gestio determini un pregiudizio grave per la società, tale da rendere inutile o eccessivamente difficile la futura tutela di merito.

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Revoca cautelare dell’amministratore di Srl strumentale all’azione sociale di responsabilità
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è strumentale all’azione sociale di responsabilità di cui...

La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è strumentale all'azione sociale di responsabilità di cui al primo comma del medesimo articolo e può essere richiesta non soltanto nel contesto di una già promossa azione di responsabilità ma anche ante causam, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Non è prevista dall'ordinamento un'azione di merito tendente alla sola revoca degli amministratori, dovendosi escludere in capo al socio un diritto alla rimozione definitiva degli stessi al di fuori della procedura assembleare di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c. In caso di revoca cautelare, non si può procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, spettando ai soci la nomina del sostituto. Presupposti della revoca cautelare sono, oltre al permanere al momento della decisione del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica della cui revoca della carica si tratta: (i) la verosimile fondatezza della violazione degli obblighi incombenti sull'amministratore e del concreto pregiudizio al patrimonio sociale derivatone in via diretta; (ii) la qualificazione dei fatti come "gravi irregolarità nella gestione della società", tali da rendere verosimile l'aggravarsi del danno con la permanenza in carica dell'amministratore. Le irregolarità sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni per ritenere che saranno reiterate. È preclusa la revoca d’urgenza in presenza di irregolarità non foriere di danni ovvero che abbiano già esaurito la propria capacità lesiva senza rischi di aggravamento.

La revoca non può avere finalità meramente punitiva, ma deve rispondere a un'esigenza di tutela della società, tenuto conto che il rapporto degli amministratori è fiduciario con la società e non con il singolo socio. Le irregolarità, costituite da violazioni di legge o di statuto, divengono presupposto di revoca solo se qualificate “gravi"; tale espressione è comprensiva dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi imposti dalla legge o dallo statuto, inclusi quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria e ai rapporti con i soci e gli altri organi sociali. La revoca è legittima laddove sia in grado di ovviare a situazioni pregiudizievoli in atto o altamente probabili; in caso contrario, si risolverebbe nella mera privazione forzata della direzione societaria con conseguenze negative per la prosecuzione dell’impresa.

La mancata approvazione del bilancio costituisce "grave irregolarità” ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c., idonea a fondare la revoca dell’amministratore. Tuttavia, l’omessa predisposizione del bilancio o l’irregolare tenuta delle scritture contabili non è di per sé causa di danno patrimoniale per la società: il pregiudizio deve essere specificamente allegato e dimostrato come conseguenza dell'irregolarità contabile, attesa la rilevanza meramente endosocietaria della condotta omissiva.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di snc e conoscenza dei motivi di revoca. Profili della diligenza richiesta all’amministratore di snc
Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente...

Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente la conoscenza da parte dell'amministratore dei motivi di revoca, come appresi grazie ad una pluralità di iniziative dei soci prima della adozione della delibera. Nel caso in cui essa sia stata preceduta da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la volontà della società di procedere alla revoca dell’amministratore ben può ritenersi integrata dalla precedente enunciazione degli addebiti contenuti nel precedente ricorso cautelare: non si è cioè in presenza di una revoca dell’amministratore ad nutum e giustificata a posteriori e sono rispettati i principi di correttezza e buona fede.

La diligenza richiesta nello svolgimento del rapporto gestorio al socio amministratore di una agenzia di commercio costituita sotto forma di snc contempla anche lo svolgimento, o quanto meno il controllo, delle attività relative alla corretta costituzione della posizione previdenziale di tutti i soci, a tutela delle loro legittime aspettative sul futuro trattamento pensionistico. La predetta diligenza nello svolgimento del rapporto gestorio impone, altresì, che i rapporti con un importante cliente, anche se curati da un procacciatore di affari, emergano chiaramente dalla documentazione contabile

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Rigetto dell’istanza per insussistenza del periculum in mora
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato in caso di assenza del cd periculum in mora, consistente nel...

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato in caso di assenza del cd periculum in mora, consistente nel pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ove nelle more del giudizio di merito non venga concessa l’invocata cautela atteso che, il pregiudizio lamentato consisterebbe nell’atteggiamento ostile del socio amministratore, il quale con la propria condotta ostruzionistica impedirebbe lo scioglimento della società, fondato sulle condotte tenute in violazione degli obblighi su di lui gravanti quale socio amministratore (attività compiuta in conflitto di interessi e senza adottare le misure necessarie a cautela della società).

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Inerzia dell’organo amministrativo all’istanza di accesso ai documenti societari
Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società,...

Il socio non amministratore ha diritto all’accesso e alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società, ai sensi dell’art. 2476, II c.c., il quale attribuisce il diritto a ricevere notizie in relazione agli affari sociali, di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione della società sin dal momento della sua costituzione, nonché di estrarre copia dei documenti esaminati, anche a spese dell’interessato.

L’ingiustificato procrastinarsi della concreta ed effettiva possibilità di accesso a causa di inerzia o mancata risposta da parte dell’organo amministrativo integra, di per sé, il presupposto del periculum in mora, giustificante la adozione di un provvedimento cautelare di urgenza ex art. 700 c.p.c.: il ritardo nell’accesso lede il diritto del socio al controllo sulla gestione della società, anche qualora non venga opposto da parte dell’organo amministrativo alcun concreto e specifico motivo di riservatezza.

La estensione del diritto di accesso al socio anche ai documenti relativi all’amministrazione può venire intesa come legittimante la richiesta di accesso pure al libro delle adunanza e delle deliberazioni assembleari o delle decisioni dei soci, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti di cui sia parte la società, compresa la corrispondenza.

Tale diritto può venire esercitato in ogni momento, senza il bisogno di una motivazione e senza tollerare limitazioni di sorta, salvo quelle connesse alla operatività del generale principio di buona fede e correttezza, il quale è funzionale a modulare le modalità di esercizio. Tuttavia, qualora il suo esercizio persegua finalità extra sociali, sia volto ad arrecare un pregiudizio all’attività sociale o sia tale da ostacolare il suo corretto svolgimento, non perseguendo finalità informative, legittima il conseguente rifiuto da parte degli amministratori alla consultazione richiesta.

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Tutela del modello, imitazione servile e valore artistico
Nel caso della contraffazione del modello e dell’imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce...

Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.

La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).

La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.

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Inadempimento dell’ordine cautelare di ostensione documentale: onere della prova
In tema di inadempimento – e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento – dell’ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa...

In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.

Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]

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Partecipazione sociale in comunione, rappresentante comune e revoca cautelare
Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo...

Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo potere decisionale, ma ha il compito di raccogliere e rappresentare unitariamente la volontà dei contitolari della quota. Ne consegue che l’esercizio del diritto di voto in assemblea sulla base di una determinazione unilaterale del rappresentante, in difetto di previa consultazione dei comunisti e come se egli fosse titolare esclusivo della partecipazione, integra grave inadempimento dei doveri inerenti alla carica e costituisce giusta causa di revoca cautelare.

La figura del rappresentante comune della partecipazione sociale in comunione è riconducibile a quella del mandatario collettivo; ne consegue che anche il singolo comunista, in presenza di giusta causa ai sensi dell’art. 1726 c.c., può chiederne la revoca giudiziale e ottenere tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., ove la permanenza nella carica sia idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti partecipativi dei contitolari.

In materia di partecipazioni sociali in comunione, non sussiste litisconsorzio necessario della società nel giudizio promosso nei confronti del rappresentante comune per ottenerne la revoca, quando la causa petendi risieda nella violazione degli obblighi assunti dal rappresentante verso i comunisti e non involga rapporti facenti capo alla società.

La pendenza del giudizio di divisione della partecipazione sociale in comunione non determina continenza rispetto al separato procedimento cautelare avente ad oggetto la revoca del rappresentante comune, trattandosi di azioni fondate su distinta causa petendi e in difetto di un rapporto di pregiudizialità tra l’accertamento dell’inadempimento del rappresentante e la decisione sulla domanda divisionale.

Sussiste il periculum in mora ai fini della revoca cautelare del rappresentante comune delle partecipazioni sociali allorché emerga il rischio concreto di reiterazione di condotte idonee a comprimere, fino alla divisione della quota, l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi spettanti al contitolare.

Il giudice adito in via cautelare per la revoca del rappresentante comune delle partecipazioni sociali non può procedere contestualmente alla nomina di un nuovo rappresentante, dovendo tale nomina essere richiesta al tribunale nelle forme previste dall’art. 2468 c.c., che richiama gli artt. 1105 e 1106 c.c.

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Procedimento d’urgenza e obblighi informativi
Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale...

Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al tempo occorrente per una decisione nel merito, connotato dai caratteri dell’imminenza ed attualità. Pertanto, il danno paventato, non dev’essere di remota possibilità, bensì deve incombere con vicina probabilità.

[nella fattispecie concreta, il Tribunale ha statuito che il rischio di una cattiva gestione societaria e l’ipotesi di conseguenti ricadute negative sulla posizione della ricorrente (i.e. socio accomandatario di società di accomandita semplice) appaiono quali rischi remoti e non automaticamente riconducibili alla violazione degli obblighi informativi posti a carico del socio accomandatario].

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