La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. è strumentale all’azione sociale di responsabilità di cui al primo comma del medesimo articolo e può essere richiesta non soltanto nel contesto di una già promossa azione di responsabilità ma anche ante causam, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Non è prevista dall’ordinamento un’azione di merito tendente alla sola revoca degli amministratori, dovendosi escludere in capo al socio un diritto alla rimozione definitiva degli stessi al di fuori della procedura assembleare di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c. In caso di revoca cautelare, non si può procedere alla nomina di un amministratore giudiziario, spettando ai soci la nomina del sostituto. Presupposti della revoca cautelare sono, oltre al permanere al momento della decisione del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica della cui revoca della carica si tratta: (i) la verosimile fondatezza della violazione degli obblighi incombenti sull’amministratore e del concreto pregiudizio al patrimonio sociale derivatone in via diretta; (ii) la qualificazione dei fatti come “gravi irregolarità nella gestione della società”, tali da rendere verosimile l’aggravarsi del danno con la permanenza in carica dell’amministratore. Le irregolarità sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni per ritenere che saranno reiterate. È preclusa la revoca d’urgenza in presenza di irregolarità non foriere di danni ovvero che abbiano già esaurito la propria capacità lesiva senza rischi di aggravamento.
La revoca non può avere finalità meramente punitiva, ma deve rispondere a un’esigenza di tutela della società, tenuto conto che il rapporto degli amministratori è fiduciario con la società e non con il singolo socio. Le irregolarità, costituite da violazioni di legge o di statuto, divengono presupposto di revoca solo se qualificate “gravi”; tale espressione è comprensiva dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi imposti dalla legge o dallo statuto, inclusi quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria e ai rapporti con i soci e gli altri organi sociali. La revoca è legittima laddove sia in grado di ovviare a situazioni pregiudizievoli in atto o altamente probabili; in caso contrario, si risolverebbe nella mera privazione forzata della direzione societaria con conseguenze negative per la prosecuzione dell’impresa.
La mancata approvazione del bilancio costituisce “grave irregolarità” ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., idonea a fondare la revoca dell’amministratore. Tuttavia, l’omessa predisposizione del bilancio o l’irregolare tenuta delle scritture contabili non è di per sé causa di danno patrimoniale per la società: il pregiudizio deve essere specificamente allegato e dimostrato come conseguenza dell’irregolarità contabile, attesa la rilevanza meramente endosocietaria della condotta omissiva.