Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente la conoscenza da parte dell’amministratore dei motivi di revoca, come appresi grazie ad una pluralità di iniziative dei soci prima della adozione della delibera. Nel caso in cui essa sia stata preceduta da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la volontà della società di procedere alla revoca dell’amministratore ben può ritenersi integrata dalla precedente enunciazione degli addebiti contenuti nel precedente ricorso cautelare: non si è cioè in presenza di una revoca dell’amministratore ad nutum e giustificata a posteriori e sono rispettati i principi di correttezza e buona fede.
La diligenza richiesta nello svolgimento del rapporto gestorio al socio amministratore di una agenzia di commercio costituita sotto forma di snc contempla anche lo svolgimento, o quanto meno il controllo, delle attività relative alla corretta costituzione della posizione previdenziale di tutti i soci, a tutela delle loro legittime aspettative sul futuro trattamento pensionistico. La predetta diligenza nello svolgimento del rapporto gestorio impone, altresì, che i rapporti con un importante cliente, anche se curati da un procacciatore di affari, emergano chiaramente dalla documentazione contabile