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Tribunale di Bari, 19 Marzo 2024, n. 1366/2024

Inadempimento dell’ordine cautelare di ostensione documentale: onere della prova

Tribunale di Bari, 19 Marzo 2024, n. 1366/2024
Inadempimento dell’ordine cautelare di ostensione documentale: onere della prova

In tema di inadempimento – e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento – dell’ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l’onere di dimostrare l’esatto adempimento.

Perché possa sorgere l’onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l’inesattezza dell’adempimento.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell’ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell’ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]

Data Sentenza: 19/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 2008 / 2022
Allegato:
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Data: 03/05/2026
Massima a cura di: Alessandro Bello
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