Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e dell’art. 700 c.p.i. il pericolo di prosecuzione e/o aggravamento e/o reiterazione dell’illecito e l’irreparabilità delle sue conseguenze. Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).
Nel caso di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato. Quest’ultimo, invero, è un danno che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato e della capacità distintiva del marchio – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.
Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Il plagio si realizza con l'attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.
E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.
Il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso, il quale però deve essere qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno. Il diritto all’uso esclusivo del segno, infatti, nasce non dal mero “uso”, bensì dalla “notorietà”, intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, e dalla diffusione “in una parte sostanziale del territorio dello Stato”; viceversa, una notorietà meramente locale non elide la novità e consente unicamente la prosecuzione della utilizzazione con le medesime modalità.
In caso di notorietà non meramente locale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato dal terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.
Il periculum in mora non può mai essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma presuppone, al contrario, il positivo riscontro degli elementi atti ad integrare un pregiudizio irreparabile che, nei rapporti tra imprenditori, va ravvisato nella irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché nell’impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso.
In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.
In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.
La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.
È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.
Dall’efficacia obbligatoria del patto parasociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente ovvero di adempimento in forma specifica. Una tutela, quest’ultima, che si ritiene anticipabile in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. quand’anche infungibile, non essendo necessaria una correlazione necessaria tra il provvedimento d’urgenza e l’esecuzione forzata. Coerentemente, è legittimo il ricorso ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per ottenere – in adempimento a un patto parasociale – l’ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell’assemblea della società in conformità agli obblighi assunti.
Il deposito di un ricorso cautelare dopo tre mesi dall’invio dell’ultima lettera di contestazione non costituisce un colpevole ritardo nella reazione agli illeciti contestati, ritardo qualificabile in termini di tolleranza o di inerzia, essendo trascorso un lasso di tempo ragionevole per la preparazione e l’introduzione di un procedimento cautelare.
L'inibitoria e la penale sono misure sufficienti ad arginare il rischio di reiterazione delle condotte censurate e determinano il rigetto delle richieste di distruzione dei materiali illeciti, di ritiro dal commercio dei prodotti già in circolazione e di pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici, richieste che dovranno essere valutate nell’ambito del giudizio di merito.
Non si configura un periculum concreto e attuale laddove non sia stato neppure paventato un rischio di occultamento o di irrimediabile dispersione della prova; per l’effetto non potrà essere accolta l’istanza di esibizione delle scritture contabili e commerciali e di acquisizione di informazioni utili a definire con maggiore precisione i confini dell’illecito.
Se il quadro delle contestazioni svolte in un atto di citazione, poi riprodotto in un ricorso cautelare in corso di causa, risulta già consolidato e definito alla data della citazione, in assenza di ulteriori vicende o specifiche condotte, il ricorso deve essere respinto per difetto del pregiudizio grave e irreparabile, non potendosi ravvisare un’apprezzabile intensificazione del rischio di maturazione di un pregiudizio a carico della ricorrente a fronte di una situazione da tempo stabilizzatasi e ormai definita nei suoi tratti essenziali.
In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale, secondo il dettato dell'art. 669 septies c.p.c., prima locuzione, provvede con ordinanza e statuisce sulle spese anche nel caso in cui la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sia riconosciuta dallo stesso ricorrente. Infatti, il tenore letterale di tale ultima disposizione appare incompatibile rispetto alla applicazione analogica nei procedimenti cautelari della c.d. translatio iudicis, disciplinata dall’art. 38, comma 2, c.p.c. prescrizione quest’ultima che, a sua volta, sembra limitare il meccanismo della riassunzione ai soli giudizi di merito, utilizzando la locuzione “causa”.
Ai fini dell'individuazione della giurisdizione competente l'espressione "luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire" deve essere inteso come quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, ovvero quello in cui il danno si è concretizzato, tenendo presente tuttavia che tale luogo non riguarda quello del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro.
Una impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in via generale, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato. La legge non vieta, pertanto, la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (ex art. 3 l. 287/1990), che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato causando conseguentemente un danno ai consumatori.
La capacità di impresa di imporre determinate condizioni in uno specifico rapporto contrattuale non determina di per sé una posizione dominante, ma lo sfruttamento di questo potere negoziale può comportare, quando ne ricorrano le condizioni, un abuso di dipendenza economica. Si ha, in particolare, abuso di dipendenza economica quando un’impresa è in grado di determinare con un’altra impresa un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, dovendo essa essere valutata anche tenendo conto della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
La vendita "sottocosto", definita dall'art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in tema di "vendite straordinarie", secondo i parametri convenzionali di calcolo ivi indicati, rappresenta un’ipotesi di vendita di prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell'immediato) remunerativo per l'offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato o come artificioso abbattimento sottocosto dei prezzi non giustificato dalle obiettive condizioni di acquisto dei beni. La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. solo se si connota come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie; è favorevole ai consumatori e al mercato sino a quando non giunga alla soppressione della concorrenza e, perciò, si traduca in un danno per gli stessi consumatori e il mercato, con la conseguenza che solo in tale ultima situazione si realizza l'illecito concorrenziale da dumping interno.
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.
La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.
Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.
La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore. Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.
Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme
Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste