Il diritto dei soci non amministratori di cui all’articolo 2476 secondo comma c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la relativa documentazione (come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all'amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari), direttamente e indirettamente avvalendosi cioè dell'ausilio di professionisti di fiducia, può essere fatto valere dal singolo socio non amministratore in ogni momento, anche nella fase liquidatoria, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria e ad avere contezza dell'andamento societario. Al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese, atteso che, opinando in senso contrario, si vanificherebbe il potere di controllo del socio, stante la difficoltà di studio dei predetti documenti.
Questo potere di controllo del socio: (a) ha carattere strumentale e propedeutico al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà spettanti al socio, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; (b) deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente osservando il principio di buona fede e correttezza, di conseguenza non deve essere preordinato a soddisfare finalità extrasociali o ad arrecare pregiudizio all’attività sociale ostacolandone lo svolgimento.
Gli eredi del socio accomandatario defunto di una s.a.s. hanno la qualifica di creditori della società e sono, pertanto, legittimati, in via surrogatoria ex art ex art. 2900 c.c., ad agire in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. a tutela del patrimonio sociale per chiedere la revoca del liquidatore negligente ed eventualmente esperire azione risarcitoria sociale verso lo stesso nel caso in cui, ai sensi dell’art. 2275 c.c., ricorra una “giusta causa”, concesso espresso altresì dagli artt. 2259 c.c. (revoca di amministratore di società di persone) e 2383 comma tre c.c.. (revoca amministratore di società di capitali). Sul punto, deve ritenersi che la giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., consista non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore [nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di una "giusta causa" di revoca nel comportamento del liquidatore che non abbia tempestivamente iscritto al Registro imprese la liquidazione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e non abbia svolto alcuna attività liquidatoria per un lungo lasso temporale].
Il periculum per i casi di contraffazione non è in re ipsa, essendo necessario che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte, allegando fatti quali, ad esempio, o la perdita (dimostrata) di clienti passati alla concorrente, il drastico calo del fatturato, in collegamento con l'aumento del fatturato della resistente, il rischio concreto di destabilizzazione economica; ciò in quanto deve essere pur sempre operato il bilanciamento degli interessi delle parti in causa, alla luce della gravità delle misure invocate. [Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto provare il mancato rispetto dei disciplinari sull'uso del marchio di certificazione, i quali stabiliscono i parametri che definiscono un prodotto vegetariano o vegano. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provare l'esistenza di un concreto periculum quantomeno elencando le caratteristiche necessarie per l'utilizzo del marchio e allegando la prova del mancato rispetto di detti requisiti.]
Nell’ambito di un procedimento cautelare, promosso per la tutela dei diritti di un produttore fonografico, la prova principale dell’esistenza del fumus bonis iuris, con riferimento alla qualifica di “produttore titolare dei fonogrammi”, ossia alla titolarità dei diritti connessi, può consistere nell’indicazione, riportata sulla copertina del CD, del nome della società produttrice dell’album, elemento valevole come presunzione semplice, ex art. 99-bis l.d.a., che può essere superata soltanto da prova contraria.
La tutela cautelare inibitoria ante causam nei confronti di un socio - inerente la modalità di espressione del diritto di voto da assumere in una data assemblea - diretta ad impedire l’assunzione di una data deliberazione, può essere oggetto di riconoscimento, purché il provvedimento intervenga prima della assemblea cui si riferisce, venendo meno in caso contrario l’interesse ad agire e, quindi, al provvedimento cautelare richiesto.
Non è proponibile ed è inammissibile in sede cautelare la domanda di risarcimento volta alla condanna nei confronti dell’amministratore di società per fatti inerenti la gestione, stante la natura di domanda condannatoria esperibile esclusivamente nel giudizio di merito.
Non trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e pertanto non sussiste la giurisdizione italiana c.d. esorbitante in relazione a una domanda cautelare di ripristino o riattivazione di una pagina Instagram proposta nei confronti della società proprietaria della piattaforma con sede in Irlanda, che aveva provveduto a disattivare tale pagina, in un caso in cui la società ricorrente, che non può qualificarsi consumatore, abbia validamente sottoscritto la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d’uso della piattaforma e la misura cautelare non possa o non debba essere eseguita in Italia. Il provvedimento richiesto, infatti, avente ad oggetto un obbligo di fare, non può che essere eseguito dove le scelte vengono adottate e l'autonomia negoziale viene esercitata, ossia presso la sede irlandese della società resistente, mentre non assume rilievo ed è inconferente rispetto all’ordine di ripristino del profilo Instagram ogni riferimento alla localizzazione degli effetti di quest’ultimo.
Il rimedio processuale tipico volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di una società dal Registro delle Imprese è il procedimento regolato dall’articolo art. 2191 c.c., in forza del quale: “Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”. Orbene, dal momento che non può trovare applicazione in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede un rimedio processuale “tipico” per ottenere il medesimo risultato, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto detta domanda di cancellazione dell’iscrizione della società, è inammissibile per difetto del presupposto della residualità.
L’art. 2476, co. 2 c.c. riconosce ai soci un diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all’intera documentazione sociale, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, il cui esercizio non è subordinato alla ricorrenza di esigenze e di interessi particolari e rispetto al quale il soggetto passivo si trova in situazione di soggezione, ovvero nella situazione di dover soggiacere alla richiesta di accesso formulata dal socio, il quale non è neppure tenuto ad indicare i motivi per i quali l’esercizio della potestà in questione venga fatta valere.
Il diritto di controllo comprende sia il diritto all’informazione in senso stretto, che si esercita attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto alla consultazione, che implica l’esame diretto della documentazione sociale, ossia dei libri sociali e dei “documenti relativi all’amministrazione”, da intendersi in senso ampio con riferimento a tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, con facoltà per il socio di estrarne copia.
Al socio è poi rimessa la scelta in ordine alla modalità di accesso alle informazioni (richiesta di notizie o consultazione), nonché la decisione in merito all’ambito (tempo di riferimento, settori di attività, singoli affari o situazione complessiva) e al grado di approfondimento dell’istanza rivolta agli amministratori.
L’unico limite che il potere di controllo del socio incontra è quello connesso alla generale operatività del principio di buona fede e correttezza. Ciò significa che il socio non può esercitare i propri diritti di informazione e di ispezione con modalità vessatorie od emulative tali da recare inutilmente intralcio alla gestione sociale ovvero al fine di ostacolare l’attività della società o di danneggiarla.
Inoltre, il diritto di informazione del socio deve essere contemperato con le esigenze di riservatezza della società, tutte le volte in cui il socio richiedente si ponga in rapporto concorrenziale con la società medesima e il diritto di ispezione venga, quindi, esercitato in modo strumentale e per finalità estranee a quelle di controllo, avuto riguardo alla concreta posizione del socio medesimo.
Il diritto di controllo comprende sia il diritto all'informazione in senso stretto, che si esercita attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il diritto alla consultazione, che implica l'esame diretto della documentazione sociale, ossia dei libri sociali e dei "documenti relativi all'amministrazione", da intendersi in senso ampio con riferimento a tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, con facoltà di estrarne copia. Al socio è rimessa la scelta in ordine alla modalità di accesso alle informazioni (richiesta di notizie o consultazione), nonché la decisione in merito all'ambito (tempo di riferimento, settori di attività, singoli affari o situazione complessiva) e al grado di approfondimento dell'istanza rivolta agli amministratori.
L'unico limite che il potere di controllo del socio incontra è quello connesso alla generale operatività del principio di buona fede e correttezza. Ciò significa che il socio non può esercitare i propri diritti di informazione e di ispezione con modalità vessatorie od emulative tali da recare inutilmente intralcio alla gestione sociale ovvero al fine di ostacolare l'attività della società o di danneggiarla. Il diritto di informazione del socio deve essere in ogni caso contemperato con le esigenze di riservatezza della società, tutte le volte in cui il socio richiedente si ponga in rapporto concorrenziale con la società medesima e il diritto di ispezione venga, quindi, esercitato in modo strumentale e per finalità estranee a quelle di controllo, avuto riguardo alla concreta posizione del socio medesimo. Pertanto è da escludere che il socio che esercita un'attività in concorrenza con la società partecipata possa avere accesso ad informazioni che gli consentano di operare sul mercato con vantaggio competitivo e che possano essere da lui utilizzate per scopi estranei al controllo, a vantaggio di terzi e con danno potenziale per la società.
Il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.
Nel rimedio della descrizione, concesso con un decreto inaudita altera parte a seguito di un ricorso cautelare volto ad assicurare la prova della contraffazione di un brevetto, il fumus bonis iuris va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Infatti il predetto decreto potrebbe, anche sulla base dell’ulteriore sviluppo delle argomentazioni addotte dalle parti, essere successivamente confermato, posto che la finalità del procedimento, di cui agli artt. 129 e 130 c.p.i., consiste sia nell’acquisizione, da parte di soggetti diversi rispetto a quelli nei cui confronti la descrizione è disposta, di elementi di prova che non siano in sé stessi acquisibili autonomamente, sia nella necessità di preservare la prova stessa rispetto ad una situazione di fatto in via di modificazione per la sua utilizzazione nella causa di merito.
Incombe sulla persona giuridica che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti d'autore l'onere di fornire la prova del titolo in virtù del quale tale persona giuridica sia abilitata ad azionare i propri diritti, che per definizione nascono dalla attività della persona fisica.
Al fine di ritenere sussistente il periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per la tutela dei diritti d'autore, è onere di chi agisce in giudizio allegare specificamente ciascun contenuto che si intende creativo e di cui si invoca la protezione.
La nullità della procura allegata al ricorso introduttivo, derivante dall'impossibilità di identificare il soggetto che l'aveva rilasciata, è sanabile tramite il deposito di una nuova procura che risulti essere stata rilasciata dal legale rappresentante del ricorrente.