Il compenso per la copia privata è l'emolumento che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto di autore, per compensare del mancato acquisto gli autori e la filiera dell’industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano nel caso di una domanda, anche se proposta nei confronti di società straniera, volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale che attua il sistema di “equo compenso”, previsto dall’art. 5, paragrafo 2, lett. b) della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.5.2001, dovendosi individuare in Italia il luogo in cui si è consumato l'illecito omissivo (consistente nel mancato pagamento alla Siae dei compensi dovuti) e restando irrilevante la circostanza che la vendita dei supporti sia avvenuta all'estero.
Il compenso per copia privata è il corrispettivo che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore. A versare alla SIAE l'equo compenso non è il soggetto utilizzatore del videogramma o del fonogramma per finalità private, ma il produttore e il distributore di apparecchi e supporti idonei alla riproduzione.
Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia C-110/15 e della decisione del Consiglio di Stato 4938/2017 è onere del produttore e/o importatore che voglia essere esentato dal pagamento del compenso per copia privata dimostrare la vendita degli apparecchi e dei supporti esclusivamente a soggetti persone giuridiche per scopi esclusivamente professionali.
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all'autorizzazione dell'avente diritto in via esclusiva. Infatti, (altro…)
In materia di equo compenso riconosciuto ai produttori di fonogrammi, sussiste il diritto di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, in quanto c.d. collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici, a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73, 73 bis LDA e ad agire giudizialmente per la sua riscossione.