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Licenze collettive con effetto esteso: entrata in vigore e qualificazione giuridica dei rapporti previgenti
L’art. 180 ter LDA, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva Copyright,...

L'art. 180 ter LDA, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva Copyright, contempla e disciplina espressamente le licenze collettive con effetto esteso ai titolari di diritti connessi non associati ad alcun organismo di gestione collettiva di settore. Tale istituto risulta applicapile, per espressa previsione di cui all'art. 3 d.lgs. n. 177/2021, alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi a far data dal 7 giugno 2021, fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. Per tale ragione, in relazione ai diritti acquisiti prima della data considerata dalla normativa sopravvenuta, è rinvenibile la figura della negotiorum gestio (art. 2028 ss c.c.), laddove risulti accertata la presenza di tutti i requisiti caratterizzanti l'istituto, vale a dire il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui in assenza di obbligo legale o convenzionale di cooperazione.

La sussistenza degli estremi della gestione di affari altrui non conferisce il diritto, per il gestore, di perecepire un compenso per l'opera svolta, onde la possibilità di esigere il rimborso delle sole spese necessarie o utili maggiorate degli interessi. [Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione formulata dall'attore in ordine alle somme, indebitamente trattenute a titolo di compensi, da parte di un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori fonografici nel periodo 2009-2016].

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Diritti di riproduzione del produttore di fonogrammi e compenso spettante al medesimo dopo la pubblicazione del fonogramma, nell’ambito di un ricorso per descrizione
Legittimato a chiedere la descrizione è il titolare di un qualsiasi diritto di proprietà industriale, titolato o meno, nei confronti...

Legittimato a chiedere la descrizione è il titolare di un qualsiasi diritto di proprietà industriale, titolato o meno, nei confronti di produttori di beni che si presumono in violazione del diritto di privativa e di chiunque commercializzi o utilizzi i beni che si presumono in violazione del diritto di privativa.

L'art. 72, lett. c), l.d.a. attribuisce al produttore fonografico il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione totale o parziale di un fonogramma, ossia di un brano musicale che sia stato registrato e messo in commercio da una casa discografica.

L'art. 73 l.d.a. prevede il diritto di credito che, in un momento successivo alla pubblicazione del fonogramma, residua per legge in capo al produttore a fronte dell'esigenza di impedire che diritti esclusivi dell'artista e dello stesso produttore fonografico possano ostacolare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle opere dell'ingegno contenute nei fonogrammi ed oggetto delle performance artistiche.

Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro di fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasioni di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

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Il fumus bonis iuris e la prova della titolarità dei diritti connessi al diritto d’autore
Nell’ambito di un procedimento cautelare, promosso per la tutela dei diritti di un produttore fonografico, la prova principale dell’esistenza del...

Nell’ambito di un procedimento cautelare, promosso per la tutela dei diritti di un produttore fonografico, la prova principale dell’esistenza del fumus bonis iuris, con riferimento alla qualifica di “produttore titolare dei fonogrammi”, ossia alla titolarità dei diritti connessi, può consistere nell’indicazione, riportata sulla copertina del CD, del nome della società produttrice dell’album, elemento valevole come presunzione semplice, ex art. 99-bis l.d.a., che può essere superata soltanto da prova contraria.

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Responsabilità della società per illecita utilizzazione di opere musicali da parte del dipendente e prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Le violazioni delle prescrizioni in tema di diritto d’autore si configurano come illeciti extracontrattuali, ai quali è applicabile la disciplina...

Le violazioni delle prescrizioni in tema di diritto d'autore si configurano come illeciti extracontrattuali, ai quali è applicabile la disciplina in tema di responsabilità dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 c.c.: in forza di tale disposizione, la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro presuppone, da un lato, l'esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione, dall'altro un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni svolte, al quale fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione che ha agevolato o reso possibile il fatto dannoso, anche se il dipendente ha operato oltre i limiti delle proprie incombenze e all'insaputa del datore di lavoro, ma pur sempre per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono assegnate, e comunque non per finalità proprie.

Il diritto al risarcimento del danno non può ritenersi prescritto, in forza del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di prima pubblicazione del video (2011) e la data della diffida (2018). Infatti, mentre in caso di illecito istantaneo, che si esaurisce in un lasso definito di tempo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, caratterizzato dalla protrazione nel tempo della verificazione dell'evento, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello il cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa.

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Risarcimento del danno da abusiva diffusione al pubblico di fonogrammi musicali
Il pagamento dei compensi risultanti da un tariffario per l’utilizzo di fonogrammi è un’obbligazione di valuta su cui non può...

Il pagamento dei compensi risultanti da un tariffario per l'utilizzo di fonogrammi è un'obbligazione di valuta su cui non può essere riconosciuta la rivalutazione poichè il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Per il principio di vicinanza alla prova, è onere del soggetto che avrebbe illecitamente duplicato fonogrammi dimostrare di aver comunicato/diffuso al pubblico i brani musicali traendoli da registrazioni dei fonogrammi lecitamente acquisite, trattandosi di circostanza che rientra nella sua esclusiva disponibilità materiale e giuridica.

Diffondere i brani musicali al pubblico e non pagare i diritti al produttore di fonogrammi integra un illecito diverso e ulteriore rispetto al duplicare illecitamente i fonogrammi, in quanto la legittimità della diffusione non implica altresì il diritto a duplicare i fonogrammi, presupponendo al contrario l’utilizzo di fonogrammi lecitamente acquisiti nel rispetto dei diritti del produttore.

Il risarcimento del danno patrimoniale in forma forfettaria quale prezzo del consenso presuppone sostanzialmente una liquidazione in via equitativa rispetto a cui il parametro offerto dalla convenzione fra SCF ed Asso-Intrattenimento rappresenta un chiaro indice di adeguatezza, essendo stata sottoscritta da un’associazione rappresentativa del settore, ragion per cui quanto in essa previsto può utilmente essere utilizzato al fine di quantificare in via equitativa il prezzo del consenso richiedibile agli utilizzatori. Infatti, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, il soggetto leso può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per dare il suo consenso alla duplicazione dei brani musicali a scopo commerciale, e tale prezzo può equitativamente essere desunto dalla convenzione SCF-Asso-Intrattenimento.

Con riferimento al diritto all'immagine ed alla reputazione commerciale di SCF, si ritiene che allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. In ordine alla prova di tale danno, la stessa deve sempre essere fornita dal soggetto leso in quanto danno-conseguenza e non danno-evento. Non è dunque sufficiente affermare genericamente l'esistenza di un danno non patrimoniale allegando apoditticamente che tale danno sorgerebbe in automatico dal mancato pagamento dei diritti da parte della convenuta, condotta che lederebbe l’immagine di SCF presso i propri soci e presso gli altri utilizzatori di fonogrammi.

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Corrispettivo per l’utilizzazione di fonogrammi nei centri fitness
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un’impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi...

Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un'impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l'utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale (altro…)

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Determinazione dell’equo compenso per la diffusione radiofonica di fonogrammi
Il mancato pagamento del diritto al compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante la diffusione radiofonica spettante...

Il mancato pagamento del diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante la diffusione radiofonica spettante al produttore fonografico ai sensi dell'art. 73 l.d.a. non integra (altro…)

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Diritto del produttore fonografico al compenso ex art. 73 l.d.a.
L’art. 73 l.d.a. (l. 22 aprile 1941, n. 633) prevede espressamente in capo al produttore fonografico la titolarità di un...

L'art. 73 l.d.a. (l. 22 aprile 1941, n. 633) prevede espressamente in capo al produttore fonografico la titolarità di un diritto al compenso per l'utilizzazione (altro…)

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Cautelare in materia di riproduzione privata di opere protette dal diritto d’autore mediante videoregistrazione da remoto ad opera di terzi
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è...

La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all'autorizzazione dell'avente diritto in via esclusiva. Infatti, (altro…)

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Riscossione equo compenso ai produttori di fonogrammi mediante collecting society
In materia di equo compenso riconosciuto ai produttori di fonogrammi, sussiste il diritto di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, in quanto c.d....

In materia di equo compenso riconosciuto ai produttori di fonogrammi, sussiste il diritto di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, in quanto c.d. collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici, a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73, 73 bis LDA e ad agire giudizialmente per la sua riscossione.

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