Il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico. Conseguentemente, la clausola compromissoria contenuta in un patto di associazione in partecipazione non trova applicazione in riferimento alla lite concernente l'adempimento di una successiva transazione che abbia regolato rapporti intercorsi tra le parti che traevano origine anche, ma non solo, da quelli afferenti all'associazione in partecipazione, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo.
La clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente.
In materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la presenza, nel contratto di vendita della quota sociale, di una clausola compromissoria che richiami genericamente “qualsiasi controversia” comporta che anche la lite inerente al pagamento del prezzo della quota sociale, oggetto del trasferimento, debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, da svolgersi secondo le modalità indicate nel contratto stesso, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario.
Sebbene la presenza di tale clausola compromissoria non escluda la possibilità di adire il giudice ordinario al fine di richiedere il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del prezzo della quota sociale, l’eccezione di esistenza della clausola compromissoria promossa dall’ingiunto nel successivo giudizio di opposizione comporta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del procedimento arbitrale e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo precedentemente concesso.
L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.r.l., che devolve alla competenza arbitrale qualsiasi controversia inerente, direttamente o indirettamente, i rapporti sociali e l’attuazione del rapporto associativo — ivi comprese le controversie tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci — comporta l’incompetenza del Tribunale adito in relazione all’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.
In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all'amministratore nominato dall'assemblea, ma anche all'amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.
In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.
La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.
Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c., sono arbitrabili le cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili e ai sensi del secondo comma dell’articolo 1966 c.c., la transazione è nulla se i diritti oggetto di transazione, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Ne consegue che, se non vi è disponibilità, non vi è né arbitrabilità né transigibilità. Pertanto, sia l’arbitrabilità che la transigibilità derivano il loro limite non l’una dall’altra ma dalla disponibilità dei diritti: non si ha arbitrabilità se non si hanno diritti disponibili; non si ha transigibilità se non si hanno diritti disponibili. Posto il generale limite della presenza di posizioni disponibili, il legislatore può porre ulteriori e autonomi limiti all’arbitrabilità e alla transigibilità, non coincidenti tra loro, limitando dunque arbitrabilità e transigibilità in modo diverso. Ne consegue che l’esistenza di limiti alla transigibilità delle controversie societarie ex art. 2393-bis c.c. non esclude anche la loro generale compromissione in arbitri come regola generale.
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.
I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.
È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse" al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.
In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.
La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.
In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile nei confronti della parte sottoscrittrice del contratto (di associazione in partecipazione) contenente la clausola stessa, mentre resta ammissibile nei confronti del fideiussore che, in quanto terzo rispetto al rapporto contrattuale principale, non abbia espressamente aderito alla deroga alla giurisdizione ordinaria.
L'azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall'altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell'arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all'azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerna la società, nel cui patrimonio rifluisce l'eventuale condanna dell'amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all'azione e transigerla.
La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto di una società può essere riferita alle controversie che abbiano la loro causa petendi nel contratto sociale o ad esse connesse, ma non anche alle controversie in relazione alle quali il contratto sociale costituisca solo un presupposto storico. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, la causa petendi non si fonda sul contratto sociale bensì sul possesso dei titoli obbligazionari e sul regolamento obbligazionario. Pertanto, non trova applicazione la clausola compromissoria.
Le obbligazioni convertibili in azioni hanno natura di titoli di credito al portatore, per cui il trasferimento del titolo opera con la consegna ex art. 2003 co. 1 c.c. e, giusta applicazione dell’art. 2003 comma 2 c.c., nel rapporto con il debitore, la consegna del documento configura un negozio astratto di trasferimento, tale da attribuire all'accipiens l'investitura del diritto incorporato, nonché la presunzione di titolarità, indipendentemente dalla prova di una iusta causa traditionis, sicché il debitore ha il dovere di adempiere.
La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.
In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.