In difetto di espressa volontà contraria, e in coerenza con l’art. 808-quater c.p.c., la clausola compromissoria che devolve agli arbitri le «differenze di vedute» sull’interpretazione o applicazione del contratto va interpretata in senso estensivo, ricomprendendo tutte le controversie aventi causa petendi nel rapporto, anche se insorte a distanza di molti anni dalla sua esecuzione. La clausola si trasmette agli eredi del contraente originario, che subentrano in tutti i rapporti del de cuius senza necessità di specifica accettazione, e opera quindi anche nella controversia tra l’associante e gli eredi dell’associato sulla consegna dei rendiconti di una farmacia oggetto di associazione in partecipazione.
La presenza della clausola non impedisce di ottenere il decreto ingiuntivo, poiché il procedimento arbitrale non contempla provvedimenti inaudita altera parte, ma l’improponibilità della domanda, da sollevare su eccezione di parte e non rilevabile d’ufficio, può essere fatta valere in sede di opposizione. Il giudice dell’opposizione che accolga l’eccezione dichiara la nullità e revoca il decreto, definendo così il giudizio ed esaurendo la propria competenza funzionale, senza poter rimettere la causa agli arbitri; l’eventuale riproposizione della domanda davanti al collegio arbitrale costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione sulla medesima pretesa già azionata in via monitoria.
Non integra mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c. il ricorso monitorio proposto dagli eredi sulla base di argomenti astrattamente sostenibili circa l’inoperatività della clausola nei loro confronti.