Dichiarata dal giudice del lavoro l’incompetenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale, la riproposizione della domanda davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c. Il giudice adito, rilevata su eccezione del convenuto la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara quindi l’incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento, liquidate secondo le fasi effettivamente svolte.