L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento. La riproposizione della domanda, dopo la declinatoria di competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di un dato tribunale, davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c., sicché il giudice adito, rilevata la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara l’incompetenza, condanna l’attore alle spese e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.